Italian asylum appeal dismissed as extinct due to applicant's formal withdrawal before public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal extinct following the applicant's formal withdrawal. Balde Allassane had previously lost his refugee claim at the Tribunal of Catanzaro but later withdrew his cassation request on August 23, 2021. The court ruled that this timely withdrawal satisfied the conditions of Article 390 of the Code of Civil Procedure, terminating the proceedings without addressing costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant before the public hearing constitutes a valid declaration of extinction of the proceedings, obviating any ruling on litigation costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 36277/2019 proposto da: BALDE ALLASSANE, domiciliato in ROMA, elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASSUNTA FICO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto R.G. n. 4183/2018 emesso dal TRIBUNALE DI CATANZARO depositato in data 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; R.G.N. 36277/2019 Camera di consiglio del 18/11/2021 rilevato che: con decreto reso in data 28/6/2019, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta da Balde Allassane per il riconoscimento, in contraddittorio con il Ministero dell'Interno, dello status di rifugiato o delle protezioni complementari; avverso detto provvedimento, Balde Allassane ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; il Ministero dell'Interno non ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, Balde Allassane ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione datata 23/8/2021, regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'udienza pubblica), il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore); si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18/11/2021. C Il Presidente í' 3 dEti 2022 Anto lorio fi Funzi.onart