Cassation case remanded for public hearing due to new Supreme Court ruling on civil-criminal jurisdiction allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing date rather than issuing a final decision. Equitalia Giustizia challenged a lower court ruling on civil jurisdiction, while the opposing party argued for inadmissibility. The court deferred judgment because a recent Supreme Court decision on jurisdiction allocation had just been published, requiring the parties to debate its applicability in public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.c.: When a recent Supreme Court decision on jurisdiction allocation is published before the hearing, the case must be remanded for public debate to determine if the new ruling affects the current controversy.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 16781/2019 R.G. proposto da: Equitalia Giustizia s.p.a., in persona del procuratore speciale Francesco Cento, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avvocato Stefania Di Stefani, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Beltrame Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n. 32, presso lo studio dell'avvocato Marcello Clarich, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Longo, come da procura a margine del controricorso - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente p.t., e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi N. 16781/19 R.G. ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 673/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.
FATTO E DIRITTO Rilevato che: - Equitalia Giustizia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste pubblicata il 22.11.2018, con cui - in relazione all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta da Antonio Beltrame avverso cartella di pagamento n. 09120150004716972, ove gli si intimava il pagamento della somma di C 30.884,41, relative a spese di giustizia - era stato parzialmente accolto l'appello da essa Equitalia proposto, limitatamente all'importo di C 3.252,50 (perché non contestato), ma era stata confermata nel resto la sentenza di primo grado, con cui era stata ritenuta la competenza del giudice civile riguardo alle questioni sollevate dall'opponente, ed era stata annullata la cartella stessa per totale difetto di motivazione; - ha resistito con controricorso Antonio Beltrame, anch'esso illustrato da memoria, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto; - hanno svolto difese anche Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della Giustizia con unico controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo; - il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale investono la questione del riparto di "competenz.; tra giudice civile e giudice penale, in subiecta materia, lamentando nella sostanza i ricorrenti il malgoverno da parte del giudice del merito nell'applicazione dei principi al riguardo affermati da Cass.
Pen., Sez. Un., n. 491/2011;N. 16781/19 R.G. - nell'imminenza dell'odierna adunanza camerale, le Sezioni Unite civili sono intervenute in subiecta materia (sentenza n. 38596, pubblicata il 6.12.2021), circa il riparto della competenza tra giudice civile e giudice penale, negando ogni spazio al regolamento di competenza, ove la questione riguardi l'articolazione tra giudici del medesimo ufficio giudiziario; Ritenuto che: - ad avviso del Collegio, paia opportuno sollecitare le parti al contraddittorio su tale recentissima pronuncia, onde verificare se la stessa - al di là della specifica questione decisa, prima succintamente riportata - possa offrire spunti per la soluzione della presente controversia, che pare quindi opportuno trattare in pubblica udienza;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, onde provvedere alla trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 9.12.2021. Il Presidente Franco De Stefano IL CANCELLIERE ESPERTO Dottfiario f