Cassation court remits asbestos damage case to public hearing due to potential nomofilactic issues regarding liability allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing rather than issuing a final decision on the liability of the railway contractor. The Province of Novara sought damages for environmental pollution caused by asbestos-contaminated stone used in road works, alleging the contractor failed to dispose of hazardous waste and sold it to farmers. Although the lower courts confirmed civil liability and awarded over 1.5 million euros, the Court identified questions of general legal principle requiring further examination before a final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation judgment identifies questions of potential nomofilactic relevance, the case must be remitted to a public hearing for further deliberation.
Parole chiave
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RLOCUTORIA sul ricorso 38195/2019 proposto da: Costruzioni Linee Ferroviarie Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avvocato Manzi Andrea che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carpanelli Enrico e Cinti Alessandro -ricorrente - contro Provincia Di Novara, elettivamente domiciliato in Roma Via di Ripetta 22, presso lo studio dell'avvocato Vesci Gerardo che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Zanetta Franco -controricorrente - nonché nei confronti di Mazzucco Costruzioni Sri, Bauce' Lauretta, Mazzucco Marco, Mazzucco Martina, Antimi Paolo - intimati - avverso la sentenza n. 1648/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: la Provincia di Novara agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da inquinamento ambientale provocati nel suo territorio dall'utilizzo dì pietrisco contaminato da amianto per l'esecuzione di opere di riempimento e manutenzione di strade vicinali nei comuni di Vespolate e Nibbiola; a tal fine, convenne in giudizio la società Costruzioni Linee Ferroviarie (CLF) s.p.a., Paolo Antimí (capo cantiere della prima), la Mazzucco Costruzioni s.r.l. e il suo legale rappresentante Paolo Mazzucco deducendo che, contravvenendo alle previsioni contrattuali intercorse fra la CLF e la Rete Ferroviaria Italiana (nell'ambito di un contratto di appalto concernente la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria settentrionale), la predetta CLF non aveva provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta (costituenti rifiuti pericolosi), ma, tramite l'Antimi, si era accordata col Mazzucco per la rivendita del pietrisco derivante dal rifacimento della massicciata ferroviaria ad alcuni agricoltori, che lo avevano utilizzato per la manutenzione di strade vicinali; dedusse che il procedimento penale di primo grado, nell'ambito del quale la Provincia si era costituita parte civile, si era concluso con l'affermazione della responsabilità dell'Antimi e del Mazzucco e con la condanna solidale dei medesimi e della CLF e della Mazzucco Costruzioni (entrambe evocate come responsabili civili) al risarcimento dei danni in favore della p.c.; che la Corte di Appello aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili della sentenza di primo grado; pronunciando nel giudizio civile così radicato dalla Provincia, il Tribunale di Novara accolse la domanda condannando i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni nell'importo di oltre 1.522.000,00 euro;provvedendo sul gravame della CLF, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata, salva una riduzione di 100.000,00 euro dell'importo liquidato; ha proposto ricorso per cassazione la Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. (CLF s.p.a.), affidandosi a sette motivi; ha resistito, con controricorso, la Provincia dì Novara; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- c.p.c.. entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che il ricorso pone la necessità di esaminare questioni di possibile rilevanza nomofilattica, che rendono opportuna la rimessione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 3.11.2021 'dente TI, CANCELLIERE ESPERTO Do