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Ordinanza — n. 38086/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to joint withdrawal of all claims by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38086/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal and incidental counter-claim extinguished following a joint withdrawal of all requests by both parties. Although the case involved complex issues regarding contract resolution, damage compensation, and formal requirements for sale mandates, the parties voluntarily abandoned their litigation positions on November 3, 2022. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without adjudicating the substantive legal arguments or determining liability.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties jointly withdraw their claims in a civil appeal, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits or allocating costs.

Parole chiave

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joint withdrawal of claims extinguishment of proceedings civil appeal termination procedural dismissal costs allocation azione di contestazione ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 346 c.p
art. 189 c.p
art. 112 c.p
art. 345 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020
390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez.
Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015
9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6388/2018) proposto da: MATARRESE Francesco (C.F.: MTR FNC 40A04 A149M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Nicola Maria Emanuele De Leonardis, nel cui studio in Alberobello, via Luigi Tinelli n. 21, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro TANNOIA Vito (C.F.: TNN VTI 70E13 A662U), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. Giampiero Balena, elettivamente domiciliato in Roma, via Ridolfino Venuti n. 42, presso lo studio dell’Avv.

Alessandro Portoghese; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2121/2017, pubblicata il 13 dicembre 2017, notificata il 22 dicembre 2017; R.G.N. 6388/18 C.C.16/11/2022 Vendita – Preliminare – Inadempimento – Risarcimento del danno udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; visti l’atto di rinuncia congiunto al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato, sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore in data 3 novembre 2022, nonché l’atto di rinuncia congiunto al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato, sottoscritto dal controricorrente e dal suo difensore in data 3 novembre 2022, atti depositati in data 9 novembre 2022.

FATTI DI CAUSA 1.–Con citazione notificata il 3 febbraio 2003, Perrone Maria Anastasia e Tannoia Vito convenivano, davanti al Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Putignano), Matarrese Francesco, al fine di ottenere la pronuncia della risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita stipulato il 28 ottobre 1999, con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore di Tannoia Vito e, in subordine, al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per la cessione dei diritti derivanti dal suddetto contratto preliminare, pari ad euro 33.880,00, oltre interessi legalie maggior danno.

Si costituiva in giudizio Matarrese Francesco, il quale resisteva alle domande avversarie. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 160/2011, depositata il 30 giugno 2011, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Perrone Maria Anastasia e pronunciava la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa per inadempimento del promittente alienante, condannando il convenuto Matarrese Francesco al risarcimento dei danni in favore dell’attore Tannoia Vito e disponendo la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. 2.– Con citazione del 19 luglio 2012, Matarrese Francesco proponeva appello avverso la pronuncia parziale del Tribunale di Bari, deducendo che il preliminare era stato anteriormente risolto per mutuo consenso tra le parti e, comunque, per effetto della cessione dei relativi diritti, con il versamento, in favore del Tannoia, della somma di vecchie lire 145.000.000, corrispondenti all’importo incassato dal ricavato della vendita dell’appartamento facente parte del fabbricato costruito sul suolo edificatorio oggetto della promessa.

Riteneva, inoltre, che la qualificazione giuridica dell’accordo dovesse essere ricondotta alla figura del negozio fiduciario ed eccepiva l’esistenza di una clausola penale che limitava il quantumdel risarcimento. Si costituiva nel giudizio di gravame Tannoia Vito, il quale resisteva all’impugnazione spiegata e denunciava la novità ed inammissibilità delle eccezioni proposte dal Matarrese. Quindi, riproponeva, in via subordinata, la domanda di condanna del convenuto-appellante al pagamento del residuo corrispettivo pattuito per la cessione dei diritti derivanti dal contratto preliminare.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato il 28 ottobre 1999 e la connessa domanda di risarcimento dei danni. All’esito, accoglieva la domanda subordinata proposta da Tannoia Vito e, per l’effetto, condannava Matarrese Francesco al pagamento della somma di euro 33.880,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Matarrese Francesco.

Ha resistito con controricorso, spiegando, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, Tannoia Vito. 4.–Quindi il ricorrente e il controricorrente, unitamente ai loro difensori, rinunciavano congiuntamente al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato, con atti del 3 novembre 2022, depositati il 9 novembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sens i dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda subordinata, già proposta nel giudizio di primo grado e riproposta nel giudizio d’appello, relativa alla condanna dell’appellante al pagamento del residuo corrispettivo convenuto per la cessione dei diritti derivanti dal preliminare del 28 ottobre 1999, senza che tale domanda fosse stata più sostenuta e coltivata, sicché avrebbe dovuto essere considerata rinunciata e definitivamente abbandonata. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto, sia pure erroneamente, di accogliere la domanda subordinata che controparte avrebbe irritualmente fatto “risorgere”, basandosi sull’altrettanto errato presupposto che la domanda medesima fosse ancora sussistente, mentre, invece, avrebbe dovuto considerarsi definitivamente rinunciata, con irrimediabile decadenza della controparte, perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di extra-petizione, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale accolto la domanda subordinata, irritualmente riproposta direttamente in sede di gravame, dopo che l’appellato vi avrebbe abdicato in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure, come altresì desumibile dalle argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato come eccezione nuova –e dunque inammissibile – la richiesta di commisurazione del quantum del risarcimento del danno eventualmente riconosciuto alla misura indicata nella clausola penale pattuita tra le parti, mentre, in realtà, non si sarebbe trattato di un novum introdotto in sede di gravame, avendo, al più, tale richiesta la portata di una mera riqualificazione giuridica di un elemento già indiscutibilmente presente nel giudizio di primo grado. 5.– L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1350, 1351 e 1453 c.c., per avere la Corte d’appello – nel rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare e di condanna generica al conseguente risarcimento del danno – ritenuto che, per effetto dell’integrazione di cui alla scrittura privata del 5 settembre 2001, vi sarebbe stato un mandato a vendere, relativo a beni immobili, che non avrebbe richiesto la forma scritta a pena di nullità.

Per converso, ad avviso del ricorrente incidentale, nella fattispecie la forma scritta di tale mandato sarebbe stata imposta dall’anteriore stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, poiché, tanto l’accordo risolutorio, quanto l’eventuale cessione di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam – qual è appunto il contratto preliminare di compravendita di immobili – avrebbe dovuto anch’esso essere redatto, a pena di nullità, per iscritto. 6.– Sennonché, come anzidetto, il ricorrente nonché il controricorrente e ricorrente incidentale hanno congiuntamente rinunciato al ricorso principale e al controricorso con ricorso incidentale condizionato, con atti sottoscritti dalle parti e dai loro difensori il 3 novembre 2022,depositati il 9 novembre 2022.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018;

Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M.