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Ordinanza — n. 37927/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects tacit revocation of inheritance renunciation via court appearance, requiring solemn form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37927/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Court of Appeal's ruling that the plaintiffs' court appearance implicitly revoked their prior renunciation of inheritance. The plaintiffs argued their participation in proceedings was merely to uphold their renunciation, while the lower court erroneously treated their conduct as a tacit revocation. The supreme court held that renunciation requires solemn form under Article 519 of the Civil Code and cannot be revoked tacitly until other heirs acquire the estate.

Regesto Legislator

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Art. 519, 525, 1350 n. 13 c.c.: The renunciation of inheritance is a unilateral act requiring solemn form (notarial declaration or clerk's declaration entered in the succession register); a tacit revocation of such renunciation is inadmissible.

Parole chiave

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renunciation of inheritance solemn form requirement tacit revocation inadmissible Civil Code Article 519 succession law nullity spese di urbanizzazione assunzione delle spese spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 519 c.c.
Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come senon fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile.
Art. 525 c.c.
L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice.
Art. 1350 n. 13 c.c.
rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n.
articolo 2041 c.c
Chiedeva pertanto che i convenuti gli rimborsassero pro quota le somme anticipate nel comune interesse pari a lire 11.838.798 ciascuno,in subordine chiedeva la condanna al pagamentodelle suddette somme ai sensi dell’articolo 2041 c.c.
articolo 342 c.p
Richiamata la disciplina di cui all’articolo 342 c.p.c.
articoli 2697 c.c
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c.
articolo 476 c.c
in relazione all’articolo 476 c.c.
articolo 110 c.p
all’articolo 110 c.p.c.
articolo 229 c.p
La Corte d'Appello avrebbe violato l’articolo 229 c.p.c.
art. 476 c.c
che attribuisce valore ai soli atti sottoscritti personalmente e direttamente dai ricorrenti e avrebbe violato anche gli articoli 519 521, 525 in combinato disposto con l’art. 476 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013
Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011
Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014
Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 17693/2018 R.G. proposto da : IORIO MARIA ANTONIA, IORIO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 3, presso lo studio dell’avvocato SARA DIMA (DMISRA73T55H501G) rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO GIUSEPPE ALBERTO AIEVOLA (VLANTN45H13G812C); -ricorrenti - contro PUZELLA ANTONIETTA, IORIO CARMINE, IORIO CONCETTA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati ANTONIO FIORDORO (FRDNTN59D14L245T), ANGELA TRAMONTANO (TRMNGL67D62G813F);

Ric. 2018n. 17693sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 5031/2017 depositata il 06/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Crescenzio Carmine Iorio conveniva in giudizio Domenico Iorio, Antonio Iorio, Rosa Iorio, Giuseppe Iorio, Camilla Iorio, Rosa Iorio, Matilde Iorio, Maria Iorio, esponendo che in nome e per conto dei suddetti familiari aveva curato un’operazione immobiliare culminata nella realizzazione di civili abitazioni in Casalnuovo di Napoli, Corso Umberto 1, n.25.

L’attore, nell’interesse di tutti i comproprietari, si era opposto alla richiesta del Comune di pagare gli oneri di urbanizzazione dei costi di costruzione relativi alle concessioni edilizie e, anche per evitare gli oneri della riscossione coattiva, aveva corrisposto l’importo di lire 101.217.320. Chiedeva pertanto che i convenuti gli rimborsassero pro quota le somme anticipate nel comune interesse pari a lire 11.838.798 ciascuno,in subordine chiedeva la condanna al pagamentodelle suddette somme ai sensi dell’articolo 2041 c.c.

2. Il Tribunale,dopo aver preso atto che nelle more del giudizio era intervenuta una transazione tra Rosa Iorio e l’attore con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alla suddetto rapporto processuale,evidenziava che con le scritture private del 7 marzo 2002 del 10 (in realtà 16 giugno 1993) del 10 giugno 1993 e del 26 luglio 1993 , Antonio Iorio, Domenico Iorio e Rosa Iorio classe 1928prima, nonché Maria Iorio , Matilde Iorio e Giuseppe Iorio avevano stabilito in merito alle Ric. 2018n. 17693sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 costruzioni da edificaree che l’attore , operando nell’interesse e con il pieno consensodi tutti, avrebbe assolto og ni onere anche fiscale per imposte dirette e indirette.

Pertanto, i convenuti e per essi i loro eredi si erano obbligati a rimborsare all’attore tutto quanto anticipato per la complessiva operazione di edificazione salvo Iorio Camilla che non aveva sottoscritto analogo impegno. Il Tribunale aggiungeva in punto di diritto e in risposta all’obiezione dei convenuti relativa al fatto che gli oneri in esame dovessero gravare sullasocietà LISA alla quale erano state volturare delle concessioni , che,in base alla giurisprudenza di legittimità, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituiscono un’obbligazione propterrem, comportando che devono essere corrisposti da coloro che sono proprietari al momento del rilascio delle concessioni.

Dunque,la domanda avanzata nei confronti dei convenuti , al di fuori di Camilla Iorio,era fondata e doveva essere accolta.

3. Antonio Iorio, Maria Antonia Iorio, quali eredi di Domenico Iorio, Domenico Iorio, Maria Iorio e Tommaso Iorio, quali eredi di Antonio Iorio, proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

4. Carmine Crescenzio Iorio si costituiva e resisteva al gravame.

5. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile e al contemporigettava l’appello nei sensi di cui motivazione. In particolare,rilevava che gli appellanti nel primo giudizio si erano affermati chiaramente eredi di Domenico Iorio e di Antonio Iorio e avevano posto in discussione la mancanza di prova di tale qualità solo in appello. Esaminando gli atti di primo grado emergeva che gli appellanti avevano tenuto sul punto un comportamento contraddittorio atteso che dopo essersi affermati eredi,pur avendo Ric. 2018n. 17693sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 evidenziato di aver rinunciato all’eredità del loro dante causa , si erano espressamente riportati a lle argomentazioni sviluppate dai rispettivi de cuius, difendendosi dalla pretesa azionata anche nel merito, tanto da concludere in via principale per il rigetto della domanda attrice in considerazione della sua infondatezza e,solo in via gradata,per aver essi rinunciato all’eredità.

Tale condotta era palesemente incompatibile con la dichiarazione di voler rinunciare all’eredità configurandosi sempre in considerazione della revocabilità della rinuncia come comportamento concludente chiaramente integrante accettazione tacita dell’eredità. In altri termini la C orte d’ A ppello riscontrava un comportamento inconciliabile con la volontà di rinuncia all’eredità. Richiamata la disciplina di cui all’articolo 342 c.p.c. e la giurisprudenza sul punto la Corte d’Appello evidenziava che il motivo principale in virtù del quale il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata da Carmine Crescenzio Iorio era fondato sul contenuto della scrittura del 7 marzo 2002.

A fronte di ciò gli appellanti si erano limitatia riproporre nuovamente le difese svolte in primo grado senza nulla dedurre rispetto al contenuto all’interpretazione di tale scrittura per mezzo della quale il Tribunale era pervenuto ad accogliere la domanda attrice. Gli appellanti non ponevano in discussione la circostanza che il Comune avesse chiesto a Carmine Crescenzio Iorio il pagamento degli oneri,né che l’attore li avesse effettivamente pagat i , sicché la corresponsione degli oneri in oggetto gravava in solido anche sucoloro a favore del quale le concessioni erano state originariamente rilasciate.

Sulla base di tali considerazioni si evidenziava l’inconferenzadel terzo motivo d’appello con il quale si lamentava una violazione Ric. 2018n. 17693sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 dell’articolo 2041 c.c. Tale domanda, infatti , proposta solo in via subordinata da Carmine Crescenzio Iorio non era stata accolta, essendo fondatol’accoglimento della domanda principale. Infine, le contestazioni che gli appellanti avevano formulato riguardo alla consulenza tecnica di ufficio erano del pari inammissibili.

5. Maria Antonia Iorio e Antonio Iorio hanno proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.

6. Antonietta Pulzella,Carmine Iorio, Concetta Iorio in qualità di eredi di Carmine Crescenzio Iorio hanno resistito con controricorso. 7.Maria Antonia Iorio e Antonio Iorio con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. 115, 116 e 229 c.p.c. nonché mancata valutazione delle prove, travisamento delle stesse e vizi comportanti error in procedendo.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 519, 521 e 525 c.c. in relazione all’articolo 476 c.c. all’articolo 110 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art.111 Costituzione violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. , violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex articolo 132, n. 4, 156 c.p.c., inesistenza della motivazione. La censura attiene alla parte della sentenza che ha ritenuto che Antonio Iorio e Antonia Maria Iorio abbiano posto in essere Ric. 2018n. 17693sez.

S2 - ud. 05 / 12 /2022 comportamenti concludenti chiaramente integranti revoca della rinuncia all’eredità e accettazione tacita della stessa. A parere dei ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe invertito l’onere della prova ritenendo che la legittimazione passiva dovesse essere provata dai ricorrenti nonostante la loro rinuncia alle eredità. La Corte d'Appello avrebbe violato l’articolo 229 c.p.c. che attribuisce valore ai soli atti sottoscritti personalmente e direttamente dai ricorrenti e avrebbe violato anche gli articoli 519 521, 525 in combinato disposto con l’art. 476 c.c. e 110 c.p.c. avendo ritenuto sussistente un comportamento da parte dei ricorrenti inconciliabile con la volontà di rinunciare all’eredità.

Infatti, gli atti processuali dai quali desumere la suddetta volontà di revoca della rinuncia erano depositati nell’interesse delle altre parti costituite a mezzo dello stesso difensore mentre per i ricorrenti l’unico atto a loro riconducibile era la comparsa di costituzione del 12 gennaio 2006 a seguito del decesso del genitore Domenico Iorio con la quale si rappresentava la rinuncia all’eredità con atto rilasciato dinanzi al funzionario della volontaria giurisdizione.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. I ricorrenti hanno rinunciato all’eredità con atto rilasciato dinanzi al funzionario della volontaria giurisdizione del Tribunale di Nola avente il n.47/05 La Corte d'App ello di Napoli ha erroneamente ritenuto che la loro costituzione in giudizio e la richiesta di rigetto nel merito della domanda attorea comportasse una revoca tacita alla rinuncia all’eredità mediante comportamenti concludentiespressione di tale volontà. Ric. 2018n. 17693sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.

Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come senon fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice.

In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (.....) e inserita nel registro delle successioni.Si è affermato che , a i sensi dell'art.519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ. (Sez. 2, Sent. n.4274 del 2013) .

Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: « Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità -la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel Ric. 2018n. 17693sez. S2 - ud. 05 / 12 /2022 registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile»(Sez. 2, Sent . n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent . n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent . n.4846 del 2003 ).

La Corte di merito non si è adeguata a tale principio e ha, erroneamente ritenuto che, con la loro condotta processuale, i ricorrenti abbiano implicitamente revocato la rinuncia all'eredità e ha, conseguentemente, accolto la domanda avanzata nei loro confronti. Resta assorbita l’ulteriore censura con la quale i ricorrenti lamentano anche che la loro costituzione in giudizio è avvenuta al solo fine di far valere la rinuncia all’eredità e che gli altri atti processuali richiamati dalla Corte d'Appello erano nell’interesse esclusivo degli altri convenuti.

3. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co