Cassation appeal dismissed as extinguished by subsequent settlement between parties, ending the legal dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because a settlement agreement was subsequently reached between the parties, eliminating the subject matter of the dispute. Although the appellant initially argued for nullity and omission of facts, the court noted that the defense lacked the power to waive the appeal without special authorization. Consequently, the court ruled that the settlement removed the interest in litigation, leading to the termination of the proceedings without costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when a settlement intervenes, removing the interest in litigation, and the double contribution unificato does not apply to such a withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8479/2017 R.G. proposto da Vianini Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ravaioli e Domenico Sorrentino ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Oslavia n.30, presso il loro studio - ricorrente - Contro Fallimento Ediltherm S.r.I., in persona del Curatore Dott. Gian Marco Boccanegra — intimato — avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5653 del 2016;udita la relazione svolta dal Consigliere Annachiara Massafra; viste le conclusioni del PM, dott.
G. Fichera; FATTI DI CAUSA Vianini Lavori S.p.A. impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l'appello avverso la sentenza n. 283 del 2012 del Tribunale di Velletri. Quest'ultima decisione, nel dettaglio, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo del fallimento per il credito di E 51.976, 96 derivante da somme pagate e danni subiti a seguito dell'inadempimento della Ediltherm srl al contratto di fornitura e posa in opera di macchine per la ventilazione e condizionamento in favore del consorzio Iricav Uno cui partecipava la stessa Vianini S.p.A.
L'impugnazione consta di due motivi: il primo con il quale si denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza assoluta tilf o per motivazione solo apparente; il secondo con il quale si denunzia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Successivamente, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente alla quale è stata allegata la transazione intervenuta tra le parti, avente ad oggetto il credito innanzi indicato.
E' rimasto intimato il fallimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve or:etc-urlarmene eviaenziarsi che ratto di rlhuhtiA sums sisuftd essere accompagnato da procura speciale. Rileva la Corte che tale dichiarazione, pertanto, è inidonea a integrare validamente un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., in quanto proviene da difensore privo del potere di rinunciare agli atti del giudizio. Pur tuttavia, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse della parte costituita alla P a g pronuncia giurisdizionale e, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Ciò si verifica, come nella specie, quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.n. 4714 del 2006). Ne consegue l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese non essendosi costituito il fallimento. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiz