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Ordinanza Interlocutoria — n. 37858/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if paying a monetary legacy constitutes tacit inheritance acceptance under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37858/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for lack of admissibility, ordering the case to be heard in public session. The appellant argued that payments made by her husband and mother-in-law to the deceased's heirs constituted tacit acceptance of the inheritance under specific civil code articles. The court found the appeal procedurally flawed and decided to remand the matter to the lower court for a public hearing to examine the specific legal issue regarding legacy payments.

Regesto Legislator

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Art. 476 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the contested issue requires examination in public session, thereby remanding the case to the lower court for a public hearing.

Parole chiave

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tacit inheritance acceptance legacy of money admissibility of appeal public hearing requirement Italian Civil Code rinuncia all'eredità petizione d'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 476 c.c.
3.– Ora, la Corte ritiene che il ricorso meriti di essere trattato in pubblica udienza, in specie con riferimento alla seguente questione: se l’adempimento di un legato di somma di denaro integri una fattispecie di accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c. P.
Art. 519 c.c.
Art. 1387 c.c.
Art. 1392 c.c.
Art. 1398 c.c.
Art. 1399 c.c.
Art. 1703 c.c.
Art. 1704 c.c.
Art. 1705 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2028 c.c.
Art. 2032 c.c.
Art. 360 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 1180 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3502/2018) proposto da: MUSCARELLA Rita Rosa (C.F.: MSC RRS 51B60 D969A), elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Civinini n. 12, presso lo studio dell’Avv. Federica Stoppani, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Daniele Rovelli, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro DI BELLA Rosana Isabel (C.F.: DBL RSN 67S68 Z600L), elettivamente domiciliata in Cefalù, via Generale Prestisimone n. 17, presso lo studio dell’Avv. Rosanne Marie Di Vita, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv.

Giuseppe Muffoletto, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1126/2017, pubblicata il 13 giugno 2017; Legato – Esecuzione – Accettazione tacita eredità R.G.N. 3502/18 C.C.15/11/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; letta la memoria depositata nell’interesse della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. RITENUTO CHE 1.– Di Bella Rosana Isabel conveniva, davanti al Tribunale di Termini Imerese (Sezione distaccata di Cefalù), Muscarella Rita Rosa e chiedeva:

a) che fosse accertato che la convenuta aveva accettato tacitamente l’eredità di Muscarella Salvatore;

b) che fosse dichiarata l’inefficacia della rinuncia di eredità dalla stessa compiuta per atto pubblico del 19 maggio 2008; c ) che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 142.900,00, oltre interessi legali, a titolo di legato per l’assistenza prestata, vita natural durante , al de cuius e alla di lui moglie. Si costituiva in giudizio Muscarella Rita Rosa, la quale resisteva alle domande, chiedendone il rigetto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 294/2011 dell’11 ottobre 2011, dichiarava l’inefficacia della rinuncia all’eredità di cui all’atto pubblico del 19 maggio 2008 e, in accoglimento delle altre domande proposte da parte attrice, condannava Muscarella Rita Rosa a corrispondere, in favore di Di Bella Rosana Isabel, la somma di euro 142.900,00, oltre interessi legali dal 3 aprile 2008 fino al soddisfo. 2.– Decidendo sul gravame interposto da Muscarella Rita Rosa, cui resisteva Di Bella Rosana Isabel , la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Muscarella Rita Rosa.

Ha resistito con controricorso l’intimata Di Bella Rosana Isabel. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476, 519, 1387, 1392, 1398, 1399, 1703, 1704, 1705, 2697, 2729, 2028 e 2032 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il pagamento della somma di euro 2.100,00, effettuato dal proprio coniuge in favore della Di Bella, integrasse un’attività procuratoria e non già una gestione d’affari altrui, non riferibile al dominusin mancanza di ratifica, escludendo così il verificarsi dell’accettazione tacita dell’eredità.

Obietta l’istante che, in difetto della spendita del nome del dominus, l’assenza di interesse proprio del coniuge non avrebbe connotato in modo univoco l’attività del procuratore, essendo detta circostanza compatibile con la gestione di affari altrui, con la conseguenza che sarebbero difettati i requisiti delle presunzioni semplici per ritenere che fosse stata integrata una procura, significativa dell’accettazione tacita di eredità. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476, 519, 1180 c.c. e 99 c.p.c., per avere la Corte distrettuale altresì desunto l’accettazione tacita dell’eredità dal versamento, effettuato in favore della madre, in asserita esecuzione delle disposizioni testamentarie, prospettandosi così che ogni pagamento di un debito ereditario configurasse accettazione tacita di eredità.

Deduce, sul punto, l’istante che, per converso, a fronte della disposizione secondo cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire con la somma ricavata dalla vendita di un immobile del de cuius – tale d a ricondurre il lascito nella categoria giuridica dei legati di specie – , pacificamente il pagamento sarebbe avvenuto con denaro di altra provenienza, sicché esso avrebbe dovuto inquadrarsi nell’ambito dell’adempimento spontaneo della volontà del de cuius. Rileva, ancora, la ricorrente che l’esperimento dell’azione di riduzione e la richiesta di pagamento delle spese funerarie erano qualificabili come eccezioni formulate in via subordinata, rispetto all’eccezione principale volta al rigetto di ogni domanda attorea per mancanza della qualità di erede in capo alla convenuta, sicché esse non avrebbero avuto rilievo ai fini di sostenere che da dette istanze potesse desumersi l’accettazione tacita dell’eredità. 3.– Ora, la Corte ritiene che il ricorso meriti di essere trattato in pubblica udienza, in specie con riferimento alla seguente questione: se l’adempimento di un legato di somma di denaro integri una fattispecie di accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c. P. Q.

M. La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa alla pubblic