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Ordinanza — n. 37853/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to res judicata established by prior ruling on same facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37853/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against the Second Instance Court's confirmation of an annulment of an administrative fine. The Ministry argued for the fine's validity, but the Court found that a prior judgment had already established the immunity of the officials and the Region from liability for these specific facts. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible because the legal issue was already definitively resolved by the existing judgment of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 29 c.p.c.; Art. 36 c.p.c.: When a subsequent judgment between the same parties definitively resolves the liability for the same facts, a prior appeal regarding that liability is inadmissible due to the principle of res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata administrative fine solidary liability inadmissibility ne bis in idem public interest judicial certainty inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 6 legge 689/1981
07-07-2022 -3- dipendente della Regione Campania, Cassella Domenico , notificata anche alla Regione quale coobbligato solidale ex art. 6 I.
art. 111 Cost
Con il primo motivo, articolato in due profili, il Ministero ricorrente ha sostenuto la nullità della sentenza ex art. 111 Cost., 132 e 274 cod.proc.civ.
art. 6 legge 689/1991
07-07-2022 -3- dipendente della Regione Campania, Cassella Domenico , notificata anche alla Regione quale coobbligato solidale ex art. 6 I.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14581-2019 proposto da: MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende opelegis. -ricorrente - nonchè contro REGIONE CAMPANIA,in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza n. 4981/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA.

Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -2- FATTI DI CAUSA Per la migliore comprensione dei fatti di causa è opportuno premettere che, come rappresentato in ricorso, l’Amministrazione, a conclusione dell’indagine della Guardia di finanza –Nucleo speciale repressione frodi comunitarie di Roma, pronunciò tre ordinanze ingiunzione n.440/2002, 438/2002 e 439/2002 nei confronti dei tre funzionari della Regione Campania incaricati del controllo sulla lavorazione del burro, Giovan Giuseppe Zappulo, Domenico Cassella e Giuseppe Vincenzo Ferrara e nei confronti della Regione Campania quale obbligata solidale ex art. 6 legge 689/1981.

Le singole opposizioni proposte da Giovan Giuseppe Zappulo, Domenico Cassella e Giuseppe Vincenzo Ferrara e l’opposizione della Regione avverso l’ordinanza pronunciata nei confronti di Ferrara sono state riunite e, nelle more di questo giudizio, decise dalla Corte d’appello di Napoli n. 1716/2017, confermata da questa Corte con ordinanza n. 25485 del 2021. Sono invece rimaste separate l’opposizione della Regione avverso l’ordinanza n.438/2002, p ronunciata anche nei confronti di Cassatella, oggetto del presente giudizio e l’opposizione della Regione avverso l’ordinanza n. 440/02, pronunciata anche nei confronti di Zappulo (decisa dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.1190/2019, avverso cui è pendente ricorso dinnanzi a questa Corte iscritto al n. RG 30043/2019).

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1716/2017che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.3984/2014 di annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 438/02 emessa anche nei confronti del Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -3- dipendente della Regione Campania, Cassella Domenico , notificata anche alla Regione quale coobbligato solidale ex art. 6 I. n. 689/1981.

Con questa ordinanza ingiunzione, il Ministero aveva inflitto a Cassellauna sanzione pecuniaria di Euro 1.177.253,00 per avere egli agevolato, con altri due funzionari incaricati, Giovan Giuseppe Zappulo e Giuseppe Vincenzo Ferrara, la condotta fraudolenta posta in essere dalla società Italburro s.p.a. al fine di ottenere gli aiuti comunitari previsti dal Reg. CE n. 570/1988 e dal Reg. CE n. 3378/1991. In particolare, secondo il Ministero ingiungente, Cassella aveva omesso (con gli altri funzionari) di svolgere adeguatamente i controlli demandatigli in ragione dell’attività di ispettore della Regione in occasione delle due aste del 22/2/94 (per la percezione dei contributi di cui al REG.CEE 570/88) e dell’11/1/94 (per la percezione contributi di cui al REG.CEE 3378/91), entrambe vinte dalla società Italburro.

La prima asta svoltasi l’11 gennaio del 1994 aveva ad oggetto l'esportazione verso paesi extracomunitari di burro di provenienza irlandese, previo svolgimento dell'attività di concentrazione/purificazione del burro grezzo, con percezione dei contributi di cui al regolamento CEE 3378/91. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza era risultato che la società Italburro aveva smerciato clandestinamente la maggior parte del burro destinato all'esportazione (acquistato a prezzo agevolato), mentre i fusti da inviare nei paesi extracomunitari erano stati riempiti con una mistura di acqua e monogliceridi, ricoperta da uno strato superficiale di burro concentrato.

La seconda asta del 22/2/84 aveva ad oggetto l'esecuzione di operazioni di concentrazione/denaturazione di burro grezzo da acquistare in ambito comunitario e trasformare in burro Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -4- concentrato da destinare alla produzione di dolci e gelati; dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza era risultato che la società Italburro, in un arco di tempo di circa due settimane, aveva fraudolentemente ripetuto per dieci volte il processo di denaturazione sulla medesima partita di burro, «spacchettando», al termine di ciascuna giornata lavorativa, dopo che gli ispettori della Regione avevano lasciato i locali dell'impresa, lo stesso burro concentrato già confezionato e predisponendolo nuovamente per la lavorazione del giorno seguente; la stessa società aveva inoltre materialmente falsificato le analisi dei campioni, senza mai portarli nei laboratori; l’approvvigionamento era stato simulato a mezzo di false fatture e false bolle di accompagnamento.

Secondo la contestazione, il funzionario aveva omesso di segnalare che la partita di burro lavorata era sempre la stessa, pur dovendo e potendosi accorgere della falsità delle fatture, con un semplice controllo di riscontro delle scorte di magazzino rispetto alla documentazione contabile; l’operazione di denaturazione, inoltre, seguiva quella di concentrazione che consisteva nella riduzione del contenuto d’acqua presente nel burro grezzo, così che da 122,5 kg di burro grezzo doveva giungersi a 100 kg di burro concentrato, al quale poi era aggiunto il tracciante; l’ispettore avrebbe dovuto accorgersi della mancata riduzione del peso del burro effettuando controlli prima e dopo la lavorazione; avrebbe pure dovuto accorgersi che il colore e l’odore del burro era sempre più intenso atteso che il tracciante (vanillina) era aggiunto sempre allo stesso burro; se invece della vanillina era stato aggiunto un diverso tracciante, come prospettato dal c.t.u. nominato, avrebbe dovuto accorgersi del diverso odore.

Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -5- Quanto all’asta dell’11/1/94, il funzionario non aveva inoltre effettuato diligentemente i prelievi, limitandosi a raccogliere il burro dalle superfici dei fusti e non - come desumibile dal riferimento normativo, alle quantità parziali da rimescolare per formare il campione da analizzare - anche in prof ondità, onde garantire la formazione di campioni effettivamente rappresentativi. Lo stesso funzionario avrebbe inoltre dovuto personalmente sigillare i campioni e consegnarli al laboratorio. Il Tribunale prima -e la Corte d'appello poi - hanno escluso ogn i colpa dell’ispettore per aver operato secondo le prescrizioni del D.M. n. 179 del 20 maggio 1988, attuativo proprio del regolamento CEE n. 570/88 e, poi, del successivo D.M. n. 179 del 25 maggio 1992.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, in relazione alla contestata negligenza nell’avere consentito alla Italburro di provvedere in autonomia a far sottoporre i campioni alle analisi di laboratorio, agevolando la falsificazione, che Zappulo e gli altri funzionari si erano attenuti ai protocolli predisposti dalla Regione Campania di concerto con l'Autorità Doganale e con la Guardia di Finanza e solitamente utilizzati dai dipendenti dell'Ispettorato Centrale per la Repressione delle Frodi. Quindi, la stessa Corte ha rilevato che i controlli sul burro erano da ricondurre alla nozione di "controlli su sostanze omogenee"; per questi controlli, le modalità pratiche sono normativamente definite nel d.p.r. 26/03/1980 n. 327 (cioè il regolamento di esecuzione della l. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare nell’allegato 1 (paragrafo 1, comma 3, lett.

a) come richiamato dall’art. 6, con la sola indicazione del prelievo di Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -6- campioni in una quantità rappresentativa della massa, in ipotesi di un singolo contenitore o in quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita, quando i contenitori siano più di uno; nessun’altra prescrizione tecnicadi una diversa campionatura a più livelli del contenitore è prescritta, come invece accade per le sostanze disomogenee. Infine la Corte partenopea ha sottolineato che, oltre alla piena ottemperanza alla normativa regionale, la «perfetta autonomia del meccanismo truffaldino» posto in essere dall’amministratore di Italburro consentiva di escludere la sussistenza, nella condotta del funzionario, dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo rappresentato dalla colpa.

Per quel che qui rileva, dopo averescluso la responsabilità del funzionario per i fatti contestati, la Corte d’appello ha pure confermato che correttamente è stata esclusa in conseguenza, dal primo giudice, la responsabilità solidale della Regione ex art.6 comma 3 legge 689/1981, perché non si può configurare «nella logica della predetta disposizione» una responsabilità dell’ente per culpa in eligendo. Al ricorso per cassazione del Ministero, affidato a tre motivi, la Regione ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in due profili, il Ministero ricorrente ha sostenuto la nullità della sentenza ex art. 111 Cost., 132 e 274 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ. perché motivata per relationem alle precedenti sentenze n. 1716/2017 e n.4981/2018, seppure non passate in giudicato, rese, come detto, sui medesimi fatti nelle opposizioni proposte da Giovan Giuseppe Zappulo, Domenico Cassella e Giuseppe Vincenzo Ferrara e dalla Regione avverso l’ordinanza pronunciata nei Ric. 2019 n. 14581 sez.

S2 -ud. 07-07-2022 -7- confronti di Ferrara, poi riunite, nonché sull’opposizione della Regione avverso l’ordinanza nei confronti di Zappulo ; conterrebbe inoltre una motivazione apparente che non ha dato adeguata risposta alle censure mosse in appellosulla mancanza di diligenza dei funzionari nell’espletamento dei controlli loro demandati. Con il terzo motivo, infine, il Ministero ha prospettato la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 legge 689/81 in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per non aver considerato che la prova dell’assenza di colpa gravava sulla Regione e che la colpa del funzionario era presunta in mancanza di giustificazione.

2. Entrambi i motivi risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso il giudicato formatosi sui fatti per cui è giudizio. Nella pendenza della presente controversia, come detto, con ordinanza n. 25485 del 2021, questa Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1716/2017, resa sulle singole opposizioni proposte da Giovan Giuseppe Zappulo, Domenico Cassella e Giuseppe Vincenzo Ferrara e sull’opposizione della Regione avverso l’ordinanza pronunciata nei confronti di Ferrara come riunite, con ciò sancendo con efficacia di giudicato l’annullamento delle ordinanze ingiunzioni.

Lo stesso Ministero ricorrente, invero, aveva rappresentato la pendenza del giudizio dinnanzi a questa Corte avente ad oggetto la legittimità della pronuncia d’appello già resa sulla stessa ordinanza oggetto dell’opposizione della Regione qui esaminata. Questa Corte, pertanto, deve rilevare che, con la pronuncia dell’ordinanza n. 25485 del 2021, resa in contraddittorio con lo stesso Ministero ricorrente e con la Regione, è stata ormai Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -8- esclusa, con efficacia di giudicato, la responsabilità dei tre funzionari per i fatti addebitati.

In particolare, risulta esclusa con efficacia di giudicato tra le stesse parti di questo giudizio la responsabilità del funzionario della Regione Domenico Cassella per i fatti a lui imputati, gli stessi per cui è qui giudizio; pertanto, deve essere ugualmente esclusa la responsabilità ex art. 6 legge 689/1991 della Regione Campania, conseguente al vincolo di solidarietà dell’ente con il suo dipendente e derivante dalle sanzioni amministrative di carattere personale irrogate al funzionario ora assolto da ogni addebito. Il giudicato esterno –che ricorre nella fattispecie attesa l’identità di parti, petitum e causa petendi in quanto il giudizio aveva ad oggetto l’opposizione avverso la stessa ordinanza ingiunzione qui opposta dalla sola Regione quale obbligata solidale - può essere rilevato d’ufficio in questa sede di legittimità, anche se formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e sebbene la ordinanza da cui è derivato non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124disp. att. c.p.c.: per principio consolidato, infatti, l'accertamento delgiudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico coincidente con la funzione primaria del processo di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Il giudicato, inoltre, non è un elemento di fatto perché, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, perciò, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Derivando, infine, da una pronuncia di questa Corte, deve essere necessariamente rilevato perché è Ric. 2019 n. 14581 sez. S2 -ud. 07-07-2022 -9- doverosa la conoscenza dei propri precedenti allo scopo di scongiurare la violazione del ne bis in idem (cfr.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021, con richiami). Non vi è statuizione sulle spese perché la Regi