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Ordinanza — n. 37827/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37827/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The defendant accepted this withdrawal, and the court confirmed that no further costs were due since the procedural conditions for extinction were met. The court explicitly declined to apply the special contribution rule for losing parties, noting it applies only to rejected appeals.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The cassation proceeding is extinguished by the plaintiff's withdrawal, and the special contribution rule for losing parties does not apply to extinguished proceedings.

Parole chiave

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cassation withdrawal extinction of proceedings contributo unificato plaintiff withdrawal Italian Civil Procedure divisione della massa ereditaria nuovo riparto petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23175/15
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8644/2018 R.G. proposto da: LUPPINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARTESIO, 144 SCALA B, presso lo studio dell’arch. COSTA CALABRIA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO LICASTRO -ricorrente- LUPPINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PRISCILLA 60, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA LAURONI , rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO TRIPODI -controricorrente- CREA SALVATORE, CREA FRANCESCO, LUPPINO ROSARIA, LUPPINO MARIA, CREA DIEGO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 54/2015depositata il 29/01/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con il ricorrente, con atto del 10 ottobre 2022 , ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -che l’atto è stato sottoscritto dal difensore del controricorrente, il quale, con atto separato, ha dichiarato di accettare la rinuncia (v. documenti di cui alla nota di deposito del 19 ottobre 2022); -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della