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Ordinanza — n. 37826/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer's fee claim against liquidators for lack of proven mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37826/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Bruno Bonelli's appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of his fee claim against the liquidators. The appellants argued that the mandate to prepare the bankruptcy petition was unproven, but the appellate court had already rejected this evidence as generic and non-specific. The Supreme Court ruled that since the lower court explicitly examined and found the mandate unproven, the appellant could not raise this issue again in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.; Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine facts or evidence already rejected by the appellate court as inadmissible or unproven, rendering such arguments inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of proven mandate bankruptcy procedure fees preclusion of facts professional compensation claim concordato nel fallimento domanda di fallimento compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
5 c.p.c., data la preclusione sancita dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c..
Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Inoltre, per quanto detto, tale fatto, asseritamente non valutato, è stato invece specificamente esaminato e ritenuto indimostrato, previa valutazione di inammissibilità della prova, con apprezzamento non censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 8053/2014
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 224/2018 R.G. proposto da BONELLI BRUNO, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Garlatti, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini 145, presso l’avv. Roberto Lombardi. –RICORRENTE– contro MARTINELLI ROBERTO E COSATTO SARA RENATA, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Conti, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio legale Grenz e associati. -CONTRORICORRENTI- e OFFICINE MECCANICHE INDUSTRIALI P.M.O. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.. GIUBILATO REMO E GIUBILATO GIADA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 303/2017, pubblicata in data 18.5.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto:professioni FATTI DI CAUSA 1. Bruno Bonelli ha convenuto dinanzi al Tribunale di Udine la Officine Meccaniche Industriali P.M.O. s.r.l. (da ora PMO), i soci liquidatori Giubilato Remo e Martinelli Roberto nonché Giada Giubilato e Sara Cosatto, garanti e poi assuntrici degli obblighi contemplati da una proposta di concordato fallimentare della società convenuta, chiedendo il pagamento del compenso professionale per aver predisposto il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, conclusasi con decreto del 15.6.2011.

Hanno resistito i convenuti, ad eccezione della PMO s.r.l., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale, ritenuta superflua l’assunzione delle prove, ha respinto la domanda, ritenendo che nessuno dei convenuti fosse tenuto al pagamento del compenso. La sentenza, impugnata dal Bonelli nei soli confronti della PMO, di Cosatto Sara e Giubilato Giada, con rinuncia delle domande verso gli altri convenuti, è stata parzialmente riformata in secondo grado. Per quanto qui interessa, la Corte diTrieste ha stabilito che Giada Giubilato e Sara Cosatto si erano limitate a sottoscrivere la proposta di concordato per adesione e conferma, senza prestare alcuna garanzia del pagamento dei compensi, non essendo tali spese annoverabili neppure tra quelle della procedura gravanti sulle proponenti.

Ha condannato la PMO al pagamento di € 3.425,45, affermando, che sebbene i capitoli di prova orale contrassegnanti con i nn. 1-6, diretti a dimostrare l’attività svolta, fossero generici e valutativi, era comunqueprovata la predisposizione del ricorso per concordato fallimentare in due occasioni, la prima il 26.5.1999 e la seconda in data 1.3.2000, nell’interesse e su incarico della società. Per la cassazione della sentenza Bruno Bonelli propone ricorso in due motivi , cui resistono con controricorso e con memoria illustrativa Martinelli Bruno e Sara Cosatto.

La Officine Meccaniche Industriali P.M.O. s.r.l., Remo Giubilato e Giada Giubilato non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezion e di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure enunciano le violazioni denunciate con argomentazioni pienamente comprensibili e con un puntuale richiamo alle vicende processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate anche solo sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto indimostrato lo svolgimento delle attività elencate nella nota specifica, non considerando che dal capitolo testimoniale n. 3, non ammesso perché vertente su circostanze pacifiche e non bisognevoli di dimostrazione, si evinceva che l’attività professionale era stata espletata in favore di tutte le parti, mentre i riferimenti cronologici riguardanti le singole prestazioni erano rilevabili dal contenuto delle proposte di concordato, essendo provato il periodo entro cui erano state svolte le attività difensive.

Il secondo motivo denuncia – sotto altro profilo - l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto infondata la domanda di pagamento per difetto di prova del conferimento dell’incarico da parte di Sara Cosatto e Giubilato Giada, circostanza che invece era oggetto del capitolo n. 3 della prova testimoniale, non ammesso perché relativo a circostanze che la stessa Corte di merito aveva ritenuto pacifiche. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La decisione di appello ha respinto le richieste di pagamento avanzate nei confronti di Sara Cosatto e Giada Giubilato sulle base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado: non è perciò deducibile in cassazione la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., data la preclusione sancita dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.. In entrambi i gradi di causa è stato escluso che le resistenti, che avevano sottoscritto la proposta di concordato fallimentare solo per adesione e conferma, avessero conferito l’incarico di predisporre il ricorso o assunto l’obbligo di pagare le spese della procedura.

Anche con riferimento alla posizione di Sara Cosatto e Giada Giubilato, la Corte di merito ha infatti ritenuto che il capitolo n. 6, specificamente diretto a provare lo svolgimento dell’attività professionale a favore di tutti i convenuti – fosse generico e valutativo, in considerazione della totale assenza di riferimenti a fatti e circostanze specifiche (cfr. sentenza, pag. 13). Ciò conferma peraltro che –nel condividere il giudizio di irrilevanza dei capitoli da 1 a 5 –non è stato ritenuto pacifico, ma contestato e non dimostrato il conferimento dell’incarico da parte delle resistenti, conformemente a quanto già stabilito dal Tribunale.

Inoltre, per quanto detto, tale fatto, asseritamente non valutato, è stato invece specificamente esaminato e ritenuto indimostrato, previa valutazione di inammissibilità della prova, con apprezzamento non censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam