Italian Court dismisses appeal against administrative fine for illegal occupation of public housing, upholding penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Isabella Di Modica's appeal against an administrative fine imposed by the Comune di Pomezia for illegally occupying public housing. The lower court upheld the penalty, noting that the occupant failed to prove a state of necessity and that the administrative violation was distinct from potential criminal offenses. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the specific interests protected by the regional housing law differ from those of criminal property laws, thereby precluding the application of the principle of specialty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 comma 2 L. 689/1981; Art. 360 c.p.c.: When a single act is punishable by both criminal and regional administrative provisions, the criminal law applies only if the norms are in a relationship of specialty, which is excluded when the legal interests protected by the two norms are different.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30581/2018 R.G. proposto da : DI MODICA ISABELLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PEDRON CATIA (PDRCTA69D70E472Q) -ricorrente- contro COMUNE DI POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato PISANI FABIO (PSNFBA63P29H501G) che lo rappresenta e difende controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1763/2018 depositata il20/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA In data 15 ottobre 2012, Di Modica Isabella presentava ricorso ex art. 22 L. 689/1981 innanzi al Tribunale di Velletri per chiedere l’annullamento della ingiunzione n. 135 del 19 novembre 2010 emessa dal Comune di Pomezia, con la quale le era stato richiesto il versamento di € 21.666,00, più le spese di notifica, in ragione dell’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, sito nel Comune di Pomezia, in Via Ugo La Malfa 42, interno 11.
Il Comune di Pomezia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso proposto. Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 381/15 accoglieva l’opposizione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1763/18, accoglieva l’appello del Comune di Pomezia e, per l’effetto, rigettava l’opposizione di Di Modica Isabella, compensando le spese di lite. La Corte di merito riteneva tempestivo l’appello perché depositato nel termine lungo di sei mesi. Il trasgressore risultava identificato, non costituendo elementi decisivi per ingenerare dubbi sulla sua corretta identificazione l’erronea indicazione del codice fiscale e dell’anno di nascita in presenza di altri elementi comprovanti l’identità della Di Modica, come il luogo, il mese ed il giorno di nascita, l’indirizzo di residenza, il fatto addebitato ed il ritiro dell’atto da parte della stessa.
La notifica era avvenuta regolarmente nei novanta giorni dal verbale di contestazione ed il ritiro dell’atto da parte della Di Modica comprovava il raggiungimento dello scopo. Nel merito, la Corte di merito non ritenne ravvisabile l’esimente dello stato di bisogno. Non sussisteva nemmeno un concorso apparente tra norma penale e norma regionale, attesa la diversità degli interessi tutelati. Avverso la sentenza di secondo grado Di Modica Isabella ha proposto ricorso per Cassazione articolato su cinque motivi. Il Comune di Pomezia ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, c.p.c., per vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello accolto il gravame del Comune di Pomezia, riproponendo, senza alcuna autonoma valutazione, i motivi di appello proposti dall’Amministrazione Comunale. La motivazione, pur esistente, costituirebbe, quindi, un mero rinvio per relationem alle tesi sostenute dalla parte appellante, così violando i principi espressi da Cass.
N. 25856/16. Il motivo è infondato. L’anomalia motivazionale che comporta la nullità della sentenza è ravvisabile laddove manchi la motivazione da punto di vista grafico o contenga affermazioni talmente inconciliabili tra loro da renderla idonea a spiegare la ragioni del decisum ( Cass.8053/2014). Nel caso di specie, tale vizio non si riscontra nella sentenza impugnata, dove invece vi è un’articolata motivazione che esplica le ragioni addotte a sostegno dell’accoglimento. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.156 c.p.c., degli artt. 3, 14 e 18, penultimo comma, l. 689/1981, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre al vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto illegittima l’ingiunzione per mancata identificazione del trasgressore, essendo errato l’anno di nascita e sbagliato il codice fiscale.
Osserva il ricorrente che, ai fini della corretta irrogazione di sanzioni amministrative, è necessario stabilire con certezza l’esatta identificazione del trasgressore, in ossequio al principio di tassatività e quello di strumentalità della forma (Cass. n. 1820/05; Cass. n. 6808/00). Il ritiro dell’atto in giacenza e la opposizione allo stesso non potrebbero condurre alla sanatoria di ogni vizio del procedimento, non potendo la ricorrente conoscere, prima di ricevere l’atto in questione, dei vizi del medesimo atto. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto identificabile il soggetto trasgressore poiché ne era stato indicato in modo corretto luogo, giorno e mese di nascita, nonché la residenza. Lo stesso giudice di merito ha pure evidenziato che Di Modica Isabella non solo aveva ritirato personalmente presso l’ufficio postale l’ingiunzione, ma nei confronti della relativa sanzione aveva anche proposto opposizione. Con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, la Corte ha ritenuto che l’errata indicazione dell’anno di nascita e del codice fiscale costituisse mero errore materiale, inidoneo a porre in dubbio l’identificazione dell’autore dell’illecito.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (inesistenza della notifica della ordinanza – ingiunzione) per il giudizio, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione o falsa applicazione di norme di legge (art. 156 c.p.c.; artt. 3 e 14 l. 890/1982; art. 18, pen. comma, l. 689/1981; art. 112 c.p.c.) in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe errato nel considerare valida la notifica dell’ingiunzione, avvenuta a mezzo posta, tramite il postino, che non rivestirebbe la qualifica di agente notificatore, in quanto l’art. 14, comma 4, della L. 890/82 prevede espressamente che l’agente notificatore debba appartenere all’organo che ha accertato la violazione.
L’art. 14, comma 2, della L. 689/81 prevede poi che la notifica debba essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento e, nel caso di specie, l’ingiunzione n. 135/2010 sarebbe stata emessa in data 19/11/2010 mentre la sua notificazione sarebbe avvenuta il 17/08/2012, ben oltre i termini previsti. Né sarebbe applicabile l’art.156 c.p.c., che fa riferimento alla nullità della notifica dell’atto ma non all’inesistenza giuridica della sua notificazione. Il motivo è infondato. L’art.18, penultimo comma prevede che la notifica dell’ordinanza- ingiunzione possa avvenire a mezzo posta ma non prescriva che debba essere effettuata da un funzionario.
E’ stato altresì rispettato il termine di novanta giorni in quanto la contestazione risulta notificata il 2.2.2010 entro i novanta giorni dalla conclusione del provvedimento amministrativo, avvenuto il 15.12.2009. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della l. 689/81, oltre al vizio di insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5. c.p.c.; la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto insussistente, l’esimente dello stato di necessità ed avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento.
La ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull’esimente dello stato di necessità, controverso e decisivo per il giudizio. L’esimente dello stato di necessità sarebbe stato provato dalla produzione del modello Cud 2008 e i modelli ISEE redditi 2006-2008-2009-2010, da cui risulterebbe che la ricorrente era senza dimora, aveva un figlio piccolo e poteva contare su un reddito annuo di €4.906,00. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha esaminato il CUD del 2008 e le dichiarazioni ISEE 2008, 2008 e, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, sulla base della giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che lo stato di bisogno non fosse così grave daconfigurare lo "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981.
Secondo l’orientamento di questa Corte, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, lo stato di necessità postula una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive (Cass. Civ., Sez. VI -2, 17.6.2019, n.16155; Cass. Civ. Sez. I, del30/08/2005, n. 17479 ) Né potrebbe assumere rilevanza il fatto che la Di Modica avesse comunicato al Comune di abitare nell’alloggio ed avesse presentato domanda di sanatoria in quanto l’assegnazione viene effettuata per legge solo agli aventi diritti, individuati secondo criteri prefissati dagli organismi pubblici e verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 legge 689 del 24/11/1981, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che nella fattispecie concreta non trovasse applicazione il principio di specialità, sostenendo la sua applicabilità solo nel caso di concorso apparente di norme. Nel caso di specie, il fatto contestato in sede amministrativa e quello attribuito in sede penale sarebbero identici; precisamente il fatto contestato sarebbe previsto da due disposizioni penali (artt. 633 – 639 bis c.p.) e una disposizione regionale (art. 15 L.
Reg. Lazio n.12/1999) e, nel caso di specie, la ricorrente sarebbe stata sottoposta a procedimento penale per i reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. Il motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che prevedauna sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridicadegli interessi protetti dalle due norme ( Cass.
Civ., Sez. II, 21502/2012; Cass. Civ., Sez. II, 22.12.2011, n.28379). Nel caso di specie, la norma penale è diretta a salvaguardare l’inviolabilità del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare mentre la disposizione della legge regionale è posta a tutela di finalità di interesse generale proprie dell’edilizia residenziale pubblica, quali l’assistenza a nuclei familiari in condizioni disagiate, il contenimento dei costi delle locazioni sul mercato immobiliare e, in particolare lo svolgimento di procedure di assegnazione con criteri di trasparenza e nel rispetto delle graduatorie.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 1200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il