Cassation court quashes appeal ruling for missing reasoning on new claim and misapplied liability rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Bologna Court of Appeal's judgment, which had dismissed the plaintiff's claim against the seller for construction defects. The lower court incorrectly rejected the plaintiff's argument that the seller bore liability under Article 1669 of the Civil Code and failed to address the timeliness of the defect report. The Supreme Court held that the territorial court omitted necessary reasoning regarding the admissibility of the claim and misapplied the principle that contractors remain liable to buyers for defects caused by their work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1669 cod. civ.; Art. 1495 cod. civ.; The territorial court must verify the correctness of the claim's qualification and cannot dismiss it solely for procedural timing if the substantive matter remains connected to the original dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3285-2017 proposto da: SILVESTRONI DAVIDE, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana 31 , presso lo studio dell'avv . Tommaso De Dominicis che lo rappresenta e difende unitamente all'avv . Giovanni Foschini come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec. -ricorrente - contro SEASER s . p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Monte Santo 14, presso lo studio dell'avv.Stefano Lombardi, rappresentata e difesadagli avv.
Fausto Bruzzese e Ivan Sorbo , come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec. -controricorrente - Ric. 2017 n. 03285 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 1120/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA 1.Con citazione del 27 maggio 2014, Davide Silves troni convenne dinnanzi al Tribunale di Ravenna la Seaser s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle gravi infiltrazioni verificatesi nel garage acquistato in data 4 marzo 2009. La società convenuta eccepì la decadenza dall’azione e la prescrizione della garanzia dovuta al compratore, ex art. 1495 cod.civ., perché i vizi erano stati denunciati da Silvestroni oltre cinque anni dopo l’acquisto. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod.proc.civ., l'attore precisò che la propria pretesa dovesse essere qualificata come azione di responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod.civ., ma il Tribunale di Ravenna, senza alcuna attività istruttoria, respinse la domanda, ritenendola nuova e perciò inammissibile e rilevando che non era stata comunque indicata la data della scoperta dei vizi.
La Corte d'Appello di Bologna, adita da Silvestroni, con sentenza n. 1120/2016 del 28 giugno 2016, ritenne corretta la qualificazione dell'originaria domanda come azione di responsabilità contrattuale del venditore perché non contenente alcun riferimento alla responsabilità dell'appaltatore; aggiunse che la venditrice Seaser s.p.a. non poteva essere chiamata a rispondere della rovina o dei difetti dell'immobile, perché non aveva assunto il ruolo di costruttrice o di garante della costruzione del bene; ribadì infine che Silvestroni non aveva indicato in domanda né la data di scoperta dei vizi del garage, né quello della Ric. 2017 n. 03285 sez.
S2 -ud. 05-05-2022 -3- relativa denuncia e che in ogni caso era maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Silvestroni Davide per 3 motivi, a cui la Seaser s.p.a. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , rubricato « omessa e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 n. 5, violazione degli artt. 1362, 2699 e 2700 cod.civ.in relazione agli artt. 1495 e 1669 cod.civ.», il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbeerroneamente escluso la proponibilità dell’azione ex art. 1669 cod.civ. nei confronti della società convenuta , ritenendola tardiva,senza interpretare il contratto di compravendita prodotto a sostegno della domanda e senza verificare la dedotta sussistenza della qualità di venditore-costruttore della società convenuta.
Con il secondo motivo, rubricato «dichiarazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma I n. 3 in relazione agli artt.1495, 1669 cod.civ. e 163 comma 3 n. 3 e 164 comma 4 cod.proc.civ. , il ricorrente ha lamentato che la Corte, nel formulare il suo giudizio di inammissibilità della domanda, non avrebbecorrettamente applicato l’art. 163 cod.proc.civ. perché non ha considerato la produzione documentale allegata alla citazione. Con il terzo motivorubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma I n. 3 in relazione agli artt. 111 Cost. e 1495 e 1669 cod.civ., il ricorrente ha censurato la sentenza perchéla Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda senza consentirgli alcuna istruttoria.
3. Il primo motivo è fondato. La domanda era stata supportata, nei limiti temporali di definizione del thema decidendum, con allegazioni e documenti, tra cui il contratto di compravendita del bene per cui è giudizio. La Corte territoriale, tuttavia, ha interpretato la domanda riconducendola alla fattispecie prevista dall’art. 1495 cod.civ. e confermando la qualificazione operata dal primo giudice, senza Ric. 2017 n. 03285 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -4- considerare il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dal provvedimento chiesto in concreto; ha , inoltre, erroneamente ritenuto domanda nuova l’indicazione dell’azione ex art. 1669 cod.civ.come operata dall’attore nella prima memoria ex art. 183 VI comma cod.proc.civ..
Così decidendo, la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio di diritto, statuito nel 2015 nella sentenza n. 12310 delle S.U. della Corte, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitume causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
In particolare, ha omesso effettivamente di considerare che l’attore aveva lamentato la sussistenza, nell’immobile acquistato, di vizi costruttivi che determinavano infiltrazioni di tale gravità da precluderne l’uso, che in conseguenza aveva chiesto dalla venditrice il risarcimento dei danni e che, c on la specificazione della domanda, aveva prodotto il contratto di compravendita per dimostrare la qualità di venditore/costruttore della società convenuta. Quest’ultima, pertanto, poiché la vicenda sostanziale in relazione alla quale è stata chiamata in giudizio non è mutata, non si è trovata rispetto alla specificazione contenuta nella prima memoria come dinnanzi alla domanda iniziale ed ha comunque avuto un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Ciò precisato, costituisce principio consolidato di diritto che la responsabilità extracontrattuale è sancita per ragioni e finalità di interesse generale e deve perciò ritenersi applicabile non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore/venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale contratto d'appalto, con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso Ric. 2017 n. 03285 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -5- l'acquirente per i gravi difetti, a norma dell'art. 1669 cod.civ., qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico o da un terzo, ma sotto la sua responsabilità (Sez. 2, Sentenza n. 20877 del 30/09/2020).
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione della domanda operata dal primo giudice e impugnata dall’attore in riferimento al contratto prodotto sin dal primo grado, provvedendo alla sua interpretazione. Questa operazione ermeneutica è stata invece omessa: conseguentemente, il primo motivodeve ritenersi fondato. I restanti motivi sono assorbiti.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché statuisca anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del