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Ordinanza — n. 37191/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37191/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37191/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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h(2VO C1) ORDINANZA sul ricorso 12596-2018 proposto da: GIOVANNETTI MORENO, rappresentato e difeso dagli Avvocati GREGORIO TROILO e ULISSE MELEGA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MENNILLO FABRICE e MARCHIORI RITA, rappresentati e difesi dall'Avvocato CORRADO FORMICA per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e FALLIMENTO IMPRESA EDILE CAMASSI; - intimato - avverso la SENTENZA n. 2523/2017 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

Regesto Legislator

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artt. 300 c.p, art. 163 bis c.p, art. 269 c.p, art. 167 c.p; Ordinanza — n. 37191/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è, relativamente alla prima censura, infondato. Sebbene la questione sia discussa, ritiene la Corte di aderire al principio per il quale il convenuto, a norma degli artt. 167, comma 3°, e 269 c.p.c., ha l'onere di chiedere al giudice istruttore lo spostamento dell'udienza allo scopo di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art.163 bis c.p.c., soltanto nel caso in cui intenda chiamare in giudizio un terzo: e non anche nel caso, come quello in esame, in cui abbia proposto la domanda (riconvenzionale cd. trasversale) di manleva nei confronti di chi, essendo già stato convenuto in giudizio dall'attore, era, evidentemente, già parte del processo.

Parole chiave

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garanzia del venditore marchio di garanzia caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo garanzia della proprietà garanzia in caso di evizione esclusione della garanzia

Disposizioni normative citate

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artt. 300 c.p
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 300 c.p.c.
art. 163 bis c.p
s.n.c., terza chiamata in garanzia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - sotto il secondo profilo, che, una volta qualificata tale domanda come domanda riconvenzionale, le eccezioni sollevate dalla G.Edil, come può argomentarsi dall'art.
art. 269 c.p
2 - CC del 23 novembre 2022 nei confronti di altro convenuto, pertanto, non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c.
art. 167 c.p
per la chiamata in causa di terzo ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda, com'è accaduto nel caso in esame, nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2°, c.p.c.
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Testo completo

h(2VO C1) ORDINANZA sul ricorso 12596-2018 proposto da: GIOVANNETTI MORENO, rappresentato e difeso dagli Avvocati GREGORIO TROILO e ULISSE MELEGA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MENNILLO FABRICE e MARCHIORI RITA, rappresentati e difesi dall'Avvocato CORRADO FORMICA per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e FALLIMENTO IMPRESA EDILE CAMASSI; - intimato - avverso la SENTENZA n. 2523/2017 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, rigettando l'appello di Moreno Giovannetti, nella qualità di socio accomandatario della Giove s.a.s. di Giovannetti Moreno & C. (già Edil M di Giovannetti Moreno & C. s.n.c.), ha confermato la sentenza del tribunale che, in data 6/11/2013, aveva: - innanzitutto, accolto la domanda di risarcimento dei danni e di riduzione del prezzo che gli attori Fabrice Mennillo e Rita Marchiori avevano proposto, quali compratori, nei confronti del venditore Marco Camassi, con atto di citazione notificato in data 10/10/2005; - in secondo luogo, accolto la domanda di manleva che Marco Camassi aveva proposto nei confronti della Edil M di Giovannetti Moreno & C. s.n.c., quale appaltatrice, condannando quest'ultima a tenere il primo interamente indenne da quanto era tenuto a pagare agli attori. 1.2.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato che Moreno Giovannetti, quale socio illimitatamente responsabile e successore della società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese il 24/7/2013, aveva la legittimazione ad agire in giudizio, ha ritenuto che: - gli artt.167 e 267 c.p.c. non sono applicabili, evidenziando che il Giovannetti era già stato citato in giudizio dagli attori per cui la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal Camassi non richiedeva lo spostamento dell'udienza, trattandosi, in realtà, di domanda riconvenzionale formulata da uno dei convenuti nei confronti di un altro convenuto e, come tale, proponibile negli stessi limiti di quest'ultima; - le eccezioni previste dagli artt. 1667, 1668 e 1670 c.c. sono eccezioni in senso stretto e non potevano, quindi, essere fatte valere dal convenuto oltre il termine di venti giorni precedenti alla prima udienza. 1.3.

La corte d'appello, quindi, nella contumacia del Camassi, ha confermato la sentenza impugnata ed ha Ric. 2018 n. 12596 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli attori appellati. 1.4. Moreno Giovannetti, con ricorso notificato il 16/4/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.5. Fabrice Mennillo e Rita Marchiori hanno resistito con controricorso e depositato memoria. 1.6. Il Fallimento dell'Impresa Edile Camassi è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 300 c.p.c. e 43 I.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha dichiarato l'interruzione del giudizio in conseguenza del fallimento del Cannassi, dichiarato, in pendenza del giudizio d'appello, con sentenza del 23/7/2015. 2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha, in effetti, già evidenziato come le norme sull'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'effetto interruttivo e che l'irregolare prosecuzione del giudizio, in ragione della loro inosservanza, può essere, pertanto, fatta valere solo da quest'ultima, che dall'evento interruttiva può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, che, come il ricorrente, non hanno risentito di alcun pregiudizio e non possono, quindi, dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata (Cass. n. 15031 del 2016). 3.1.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 163 bis, 167, 269 e 183 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto, per un vero, l'ammissibilità della domanda Ric. 2018 n. 12596 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 di manleva che il Camassi aveva proposto, con comparsa di risposta del 22/12/2005, nei confronti della G.Edil M di Giovannetti Moreno & C. s.n.c., e, per altro verso, la tardività delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da quest'ultima nella comparsa di risposta dallo stesso depositata in giudizio, senza, tuttavia, considerare: - sotto il primo profilo, che la domanda di manleva era stata proposta in comparsa di risposta ma senza la contestuale richiesta al giudice istruttore di spostamento della prima udienza di trattazione al fine di consentire la citazione in giudizio della G.Edil M di Giovannetti Moreno & C. s.n.c., terza chiamata in garanzia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - sotto il secondo profilo, che, una volta qualificata tale domanda come domanda riconvenzionale, le eccezioni sollevate dalla G.Edil, come può argomentarsi dall'art. 183, comma 4 0, c.p.c., con riferimento alle eccezioni che può sollevare l'attore in caso di domanda riconvenzionale del convenuto, erano tempestive in quanto dedotte nella comparsa di risposta depositata il 5/1/2006, e cioè prima della prima udienza di comparizione del 19/1/2006. 3.2.

Il motivo è, relativamente alla prima censura, infondato. Sebbene la questione sia discussa, ritiene la Corte di aderire al principio per il quale il convenuto, a norma degli artt. 167, comma 3°, e 269 c.p.c., ha l'onere di chiedere al giudice istruttore lo spostamento dell'udienza allo scopo di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art.163 bis c.p.c., soltanto nel caso in cui intenda chiamare in giudizio un terzo: e non anche nel caso, come quello in esame, in cui abbia proposto la domanda (riconvenzionale cd. trasversale) di manleva nei confronti di chi, essendo già stato convenuto in giudizio dall'attore, era, evidentemente, già parte del processo.

Il convenuto che intenda formulare una domanda Ric. 2018 n. 12596 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 nei confronti di altro convenuto, pertanto, non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda, com'è accaduto nel caso in esame, nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 9441 del 2022, la quale ha evidenziato che, in effetti, "la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio";

Cass. n. 25415 del 2017, non massimata sul punto, che, in riferimento a una domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, ha ritenuto la domanda ritualmente proposta a mezzo della comparsa di risposta, senza necessità di chiamata in causa del convenuto nei cui confronti era stata proposta perché questi era già presente in giudizio per effetto della citazione degli attori; in senso diff., di recente, Cass. n. 12662 del 2021; Cass. n. 8315 del 2011). 3.3. La seconda censura è, invece, fondata. Il convenuto, infatti, ha l'onere di sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio nella comparsa di risposta tempestivamente depositata solo se le stesse riguardano le domande proposte dall'attore.

Se, invece, riguardano le domande (riconvenzionali) proposte nei suoi confronti da un altro convenuto nella comparsa di risposta(tempestivamente depositata) di quest'ultimo, le stesse devono ritenersi ammissibili anche se proposte oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 167 c.p.c., purché, come può argomentarsi dall'art. 183, comma 4°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la relativa proposizione avvenga all'udienza di trattazione ivi prevista. Ric. 2018 n. 12596 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione tempestivamente sollevate dal convenuto. 3.5.

Il motivo, al pari del quarto che riguarda le spese di lite, è assorbito.

4. Il ricorso, nei limiti esposti, dev'essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie nei limiti esposti il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo per le residue censure; cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche sulle