Cassation court allows rescission claim by clarifying that appellate court erred in requalifying the legal action without party objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance Court's judgment regarding a claim for contract rescission due to lesion. The lower court had recharacterized the plaintiff's action as a claim for simulated contracts rather than rescission, citing the plaintiff's own factual narrative. The Supreme Court ruled that since the plaintiff did not contest the lower court's initial qualification of the action as a rescission claim, that qualification became binding through res judicata. Consequently, the appellate court was barred from altering this legal characterization on its own initiative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 c.p.c.; Art. 1448 c.c.: The principle of acquiescence prevents the second-instance judge from requalifying a legal action if the party has not contested the first-instance court's qualification, which has thereby acquired the force of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 12520-2018 proposto da: MUZJ GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato DONATO AGRESTE per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ARQUILLA MASSIMO GIOVANNI MICHELE, rappresentato e difeso dall'Avvocato WALTER PUTATURO per procura in calce al controricorso; - controricorrenti — NJ L e t,d TRONCA VLADIMIRO, BATTISTA GIACOMO; - intimati - avverso la SENTENZA n. 289/2018 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 14/2/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato, sia pure per ragioni diverse da quelle analizzate dal primo giudice, la sentenza del tribunale che, ri_e_12Wk1, aveva rigettato la domanda con cui Giuseppe Muzj, con atto di citazione notificato il 19/12/2000, aveva chiesto di dichiarare la rescissione per lesione del contratto con il quale lo stesso, in data 27/1/2000, aveva venduto alcuni terreni siti in Raiano a Massimo Giovanni Michele Arquilla, dichiarando assorbita l'ulteriore domanda, condizionata all'accoglimento della prima, con la quale l'attore aveva chiesto di dichiarare la simulazione relativa del successivo contratto con il quale, in data 17/4/2000, quest'ultimo aveva venduto gli stessi terreni a Vladimiro Tronca e Giacomo Battista in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto dei requisiti di forma. 1.2.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il tribunale, pur ritenendo adeguatamente dimostrata la lesione ultra dimidium, aveva tuttavia rigettato le domande proposte dall'attore per l'insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1448 c.c. per la rescissione in mancanza di adeguata prova circa lo stato di bisogno e l'approfittamento della controparte quali elementi determinanti della stipulazione, ha rilevato che, in realtà: - "l'intera ricostruzione della vicenda dei rapporti economici e negoziali tra le parti è stata prospettata - in termini storici - dall'attore in modo tale che all'Arquilla, soggetto acquirente nella compravendita di cui è stata chiesta la rescissione per lesione, possa essere riconosciuta sola la qualità di soggetto meramente e fittiziamente interposto tra il Muzj, da un lato, e Tronca Vladimiro e Battista Giacomo dall'altro"; - "nella ricostruzione storica dell'attore appellante, in altri termini, la vendita dei terreni da parte del Muzj avrebbe rappresentato ... la controprestazione (dovuta al Tronca e al Battista) del pagamenti dei debiti del Muzj fatto, appunto, dal Tronca e dal Battista ad estinzione dei crediti vantati", nei confronti dello stesso, dalla BNL e dalla Nuova Tirrena; - "proprio sulla base di Ric. 2018 n. 12520 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 quanto affermato dallo stesso attore nella sua ricostruzione dei fatti posti a sostegno della domanda, quindi, la posizione dell'Arquilla non è certo quella di colui con il quale il Muzj avrebbe concluso il contratto, ma semplicemente quella di colui che si offrì di apparire fittiziamente quale contraente al posto del Battista e del Tronca, coi quali gli accordi furono in realtà presi e che avrebbero realizzato l'intento di comprare í beni ad un prezzo irrisorio approfittando dello stato di bisogno del Muzj ..."; ed ha, quindi, ritenuto che, pur a fronte di tale prospettazione, l'attore nessuna "pertinente domanda" aveva, però, mai formulato onde far valere, nei confronti dell'Arquilla, in qualità di soggetto interposto, "la simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona", dovendosi, pertanto, radicalmente escludere la possibilità di individuare, con riferimento al medesimo, "i fatti costitutivi dell'azione di rescissione per lesione", rispetto alla quale lo stesso risulta, pertanto, radicalmente privo di legittimazione passiva. 1.3.
La prospettazione della domanda, quindi, ha concluso la corte, contiene in sé stessa le ragioni dell'infondatezza della domanda di rescissione per come formulata se solo si considera la differenza sostanziale tra "l'azione di simulazione per interposizione fittizia (non proposta, che in base ai fatti narrati avrebbe eventualmente potuto vedere coinvolto l'Arquilla quale legittimato passivo) e quella di rescissione contrattuale per lesione (che già solo in base ai fatti allegati non sarebbe mai possibile ricondurre a pattuizioni intercorse tra il Muzj e il soggetto interposto, bensì tra il primo e i reali acquirenti, nei confronti dei quali, però, non è stato proposta)". 1.4.
Giuseppe Muzj, con ricorso notificato il 16/4/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Ric. 2018 n. 12520 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 1.5. Massimo Giovanni Michele Arquilla ha resistito con controricorso. 1.6. Vladimiro Tronca e Giacomo Battista sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha provveduto a qualificare la domanda proposta dall'attore ritenendo che la stessa dovesse essere qualificata non come un'azione di rescissione per lesione ma come un'azione di simulazione, senza, tuttavia, considerare che il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni e che è, pertanto, precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, la qualificazione già ritenuta dal primo giudice (che aveva ritenuto la sussistenza della lesione ultra dimidium ma aveva rigettato la domanda di rescissione per insussistenza dei presupposti soggettivi dello stato di bisogno e dell'approfittamento) ove, come nel caso in esame, sia mancato il gravame sul punto e si sia, quindi, formato il giudicato su tale qualificazione. 2.2.
Del resto, ha aggiunto il ricorrente, la corte d'appello, nel procedere all'indebita qualificazione della domanda proposta dall'attore, ha finito per sostituire l'azione proposta dall'attore, e cioè la rescissione per lesione ultra dimidium, con una diversa azione, e cioè la simulazione, fondandola su una causa petendi (l'interposizione fittizia di persona) ed un petitum (declaratoria di simulazione per Ric. 2018 n. 12520 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 interposizione fittizia) che l'attore non aveva né dedotto né richiesto. 3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, in effetti, ha da tempo affermato che il potere di qualificazione della domanda spetta al giudice di primo grado mentre, per i gradi successivi, l'esercizio di quel potere va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, e che, con riferimento all'appello, in ragione dell'effetto devolutivo dello stesso e della presunzione di acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c., deve, quindi, ritenersi precluso al giudice di secondo grado mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice ove su tale qualificazione si sia formato il giudicato (Cass. n. 6354 del 1996;
Cass. n. 12947 del 1999; Cass. n. 6712 del 2001; Cass. n. 9621 del 2001; Cass. n. 15859 del 2001; Cass. n. 24028 del 2004; Cass. n. 14573 del 2005; Cass. n. 24339 del 2010, Cass. n. 15223 del 2014; Cass. n. 25609 del 2015; Cass. n. 12843 del 2017). 3.2. Il giudicato, peraltro, si forma sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice solo quando tale qualificazione abbia formato oggetto di contestazione e sul punto la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass. n. 5702 del 2001; Cass. n. 12562 del 2002) ovvero quando, come nel caso in esame, la qualificazione giuridica data all'azione dal giudice abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (Cass. n. 21490 del 2005;
Cass. n. 18427 del 2013; Cass. n. 34026 del 2019). 3.3. La corte d'appello, lì dove ha rilevato che "sulla base di quanto affermato dallo stesso attore nella ... ricostruzione dei fatti posti a sostegno della domanda, ... la posizione dell'Arquilla non è ... quella di colui con il quale il Muzj avrebbe concluso il Ric. 2018 n. 12520 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 2022 contratto, ma semplicemente quella di colui che si offrì di apparire fittiziamente quale contraente al posto del Battista e del Tronca, coi quali gli accordi furono in realtà presi e che avrebbero realizzato l'intento di comprare i beni ad un prezzo irrisorio approfittando dello stato di bisogno del Muzj ...", e che l'attore, nei confronti dell'Arquilla, aveva, quindi, dedotto in giudizio i presupposti della domanda di "simulazione del contratto" stipulato con lo stesso "per interposizione fittizia di persona", pur senza proporla, non ha, pertanto, considerato che, in realtà, la qualificazione della domanda attorea come azione di rescissione del contratto di vendita stipulato con l'Arquilla era stata inequivocamente affermata, con statuizione rimasta sul punto incensurata, dal tribunale: quando, in particolare, in mancanza di adeguata prova circa lo stato di bisogno e l'approfittamento della controparte quali elementi determinanti della stipulazione impugnata, aveva rigettato la domanda proposta dall'attore solo in ragione della ritenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1448 c.c. per la rescissione del contratto.
4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di L'Aquila che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di L'Aquila che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2018 n. 12520 -