Italian court dismisses appeal claiming unfair delay damages when criminal prescription occurred, shifting burden of proof to applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's refusal to grant compensation for unreasonable trial delays. The applicant argued that the mere pendency of criminal proceedings caused generic prejudice, while the Ministry contended that the burden of proof shifted to the applicant once the crime was declared time-barred. The court ruled that the statutory presumption of no prejudice remains valid unless the applicant provides specific evidence of actual non-pecuniary harm, which was absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2 sexies legge n. 89 del 2001; When criminal prescription occurs, the presumption of no prejudice from unreasonable delay stands unless the applicant positively proves suffering of actual non-pecuniary damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 13531/2021 R.G. proposto da CIUFFARELLA G.INO (c.f. CFFGNI46E07D539I), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Turriziani, del Foro di Frosinone, presso cui è elettivamente domiciliata in Frosinone, Via F. Calvosa n. 26 - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 97591110586), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Roma n. 1659/2020, pubblicato il 18/12/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere Milena Falaschi.
Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Roma, con decreto n. 1659 del 2020, rigettava l'opposizione proposta da Gino Ciuffarella avverso il decreto del Consigliere designato - emesso il 04.06.2020 - che aveva respinto la sua domanda di equa riparazione ex I. n. 89/2001, condividendo l'affermazione secondo cui nella specie trovava applicazione la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies legge n. 89 del 2001, essendo intervenuta nel giudizio penale presupposto dichiarazione di prescrizione del reato, limitatamente all'imputato, e non avendo lo stesso fornito alcuna prova contraria; - avverso il decreto della Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2, comnna 2 sexies legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6, paragrafo 1 CEDU per avere la Corte territoriale errano nel considerare privo di prova il pregiudizio patito, quantomeno in relazione al pregiudizio generico che la stessa Corte afferma "essere sempre insito nella pendenza del processo penale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all'assenza di 'prova contraria di cui aveva l'onere, atta a superare la presunzione semplice di insussistenza del danno' non avendo la Corte territoriale tenuto conto stesse affermando in ordine al pregiudizio generico, anche con riferimento alla mancata valutazione delle prove documentali prodotte nonché alla mancata pronuncia sulle richieste istruttorie relative all'acquisizione di documentazione.
I motivi - da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince - sono infondati e con essi il ricorso.Giova rammentare che l'art. 2, comma 2 sexies, lett. a), della I. n. 89 del 2001, introdotto dalla I. n. 208 del 2015, secondo cui non sussiste per l'imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, trova applicazione con riferimento al momento di proposizione della domanda di equa riparazione, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo e dando luogo, dunque, ad uno ius superveniens che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto (Cass. n. 19741 del 2020).
Va poi rammentato che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, della I. n. 89 del 2001 - sollevata sul presupposto dell'irragionevolezza della norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizione maturata antecedentemente all'I. gennaio 2016, violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria- osservando che, con la norma in oggetto, non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presupposto dell'irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato (che rappresenta una forma di definizione del giudizio penale vantaggiosa per l'imputato che non scelga di rinunciare alla prescrizione), ma solo relativa, essendo fatta salva la prova contraria circa l'esistenza di un reale ed effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (Cass. n. 16076 del 2020).
Si è al cospetto di una presunzione iuris tantum, come tale suscettibile di prova contraria. Il legislatore, cioè, ritiene, nel contesto di una valutazione discrezionale a lui riservata, che non debba più l'Amministrazione dimostrare che l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero sia dipeso, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti (Cass. n. 11841 del 2016), ma sia il privato a dover provare di aver sofferto, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato ed a causa della irragionevole durata del processo, un danno non patrimoniale (sotto forma di effettività del patema d'animo da riparare).
Dall'esame complessivo della norma richiamata emerge, cioè, chiaramente come essa disciplini non le condizioni per ottenere il ristoro per l'irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, ma solo l'onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico del richiedente, dovendosi presumere altrimenti l'insussistenza del danno da ritardo. Detto meccanismo presuntivo non può ritenersi automaticamente neutralizzato dalle previsioni di cui all'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della medesima L. 89/2001, giacché appare evidente che se, al fine di superare la presunzione, fosse sufficiente allegare il mancato rispetto dei termini di cui ai commi testé citati, il meccanismo presuntivo medesimo risulterebbe palesemente inefficace e pleonastico.
Per contro la previsione contestata opera proprio nei casi di superamento dei termini di durata massima del giudizio e, in considerazione del risultato favorevole che discende dalla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (evidentemente favorita dalla durata anomala del procedimento), viene a subordinare ad una specifica prova positiva - il cui onere grava sul ricorrente - non le condizioni per ottenere il ristoro per l'irragionevole durata del processo, bensì l'esistenza effettiva di un danno da irragionevole durata, escludendo quindi un automatismo tra durata del procedimento ed automatica affermazione della sussistenza di un patema d'animo.
Nel caso in esame, non avendo il ricorrente allegato circostanze la cui prova avrebbe consentito di vincere la presunzione di legge, essendosi limitato a riferire della esistenza di un non meglio specificato "pregiudizio generico", anche quanto alla prova documentale, la decisione della Corte di appello di Roma risulta corretta e meritevole di conferma, irrilevanti essendo - alla luce del mutato quadro normativo - le deduzioni circa l'omessa adozione di strategie difensive dilatorie, assumendo peraltro che anche ove assunte sarebbero state comunque legittime.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità che vengono liquidate in favore del Ministero in complessivi euro 1.000,00, per compensi, oltre a spese prenotare e pren