Ordinanza Interlocutoria — n. 37182/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9571/2018 R.G. proposto da: MARTELLONI ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CALABRIA N. 56, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI (GSSGTN50E27H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUCA CONTI (CNTGLC67E25D612K); -ricorrente - contro LALLI ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE N. 183, presso lo studio dell’avvocato MARTA LUCANTONI (LCNMRT66M62H501F) rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA BRACAGLIA (BRCSFN69H59D810B), ALESSANDRA CAPPA (CPPLSN70S58E372F);
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 581 c.c, articolo 1723 c.c, articolo 2697 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 37182/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Peraltro, del tutto correttamente , il Tribunale aveva ritenuto che il compimento da parte della Sangiovanni, mandante della donazione , comportava revoca implicita della procura. L’esercizio delle attività dispositivaoggetto della procura, infatti , postulava la permanenza della titolarità dei diritti in capo al mandante sicché venuti meno tali diritti veniva meno i l rapporto rappresentativo di cui alla procura. Infine , l’irrevocabilità della procura doveva ritenersi connessa all’irrevocabilità del mandato ex articolo 1723 c.c. e, dunque , era prevista solo nell’ipotesi in cui il mandato fosse conferito nell’interesse dello stesso mandatario.
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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9571/2018 R.G. proposto da: MARTELLONI ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CALABRIA N. 56, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI (GSSGTN50E27H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUCA CONTI (CNTGLC67E25D612K); -ricorrente - contro LALLI ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE N. 183, presso lo studio dell’avvocato MARTA LUCANTONI (LCNMRT66M62H501F) rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA BRACAGLIA (BRCSFN69H59D810B), ALESSANDRA CAPPA (CPPLSN70S58E372F);
Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 -controricorrente e ricorrente incidentale- LLOYD'S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, N. 278, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI (BGNRRT42S04H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO FERRARO (FRRMRC61H03H501Q); VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI MONTE VERDE N. 162, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI (M RCGRG53H26B354C) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CERICOLA (CRCGPP59H27A485J) -controricorrenti - nonché contro SANGIOVANNI MARCELLO, DE CINQUE GERMANO, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, DE CINQUE GERMANO, LLOYD'S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, SANGIOVANNI MARCELLO, LALLI ROSARIO - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO del l 'AQUILA n. 2375/2017 depositata il 19/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Elisabetta Martelloni citava in giudizio , dinanzi il T ribunale di Vasto, Rosario Lalli. L’attrice, premesso di aver accettato con Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 beneficio d’inventario l’eredità di Gianna Sangiovanni, chiedeva dichiararsi l’inefficacia per intervenuta revoca della procura a vendere rilasciata dalla propria dante causa iure eredita tis alla madre di costei Maria Clelia Paulon, e degli atti di compravendita da essa procuratrice stipulati il 20 settembre 2001 ed il 31 ottobre 2001, nonché accertare che la nuda proprietà dell’appartamento in Vasto, via Dalmazia , spettasse in parti e guali ex articolo 581 c.c. ad essa attrice e a Manrico Martelloni e quella dell’appartamento in Vasto, via Santa Lucia, spettasseesclusivamente ad essa attrice, chiedendo altresì la condanna di Lalli Rosario al rilascio dei detti immobili.
2. In particolare , l’attrice evidenziava che la propria dante causa Gianna Sangiovanni aveva conferito a Maria Clelia Paulon, madre della conferente e titolare del diritto di usufrutto sugli immobili siti in Vasto, via Dalmazia e via Santa Lucia, procura irrevocabile a vendere in un unico contesto la nuda proprietà dei detti immobili e che successivamente la conferente aveva revocato la procura con comunicazione inviata ai distretti notarili ritenuti competenti per territorio e alla procuratrice a mezzo raccomandata, quest’ultima aveva comunqueceduto con contratti separati la nuda proprietà di entrambi gli immobili in favore del convenuto Rosario Lalli.
L’uno,quello di via Dalmazia, con atto del 20 settembre 2001 per notaio De Cinque, l’altro, di via Sant a Lucia , con atto del 31 ottobre 2001 per notaio De Matteis, trascritto il successivo 23 novembre 2001. La nuda proprietà di taleimmobile, tuttavia, aveva già formato oggetto di un atto di donazione del 20 ottobre 2001 della nuda Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 proprietaria Gianna Sangiovanni in favore dell’attrice e tale acquisto era stato trascritto il 27 ottobre 2001. Elisabetta Martelloni riteneva che , per effetto della revoca della procura, gli atti erano inefficaci nei confronti della propria dante causa e che l’immobil e di via Dalmazia era parte della comunione ereditaria con il coerede Manrico Martelloni mentre quello di via Santa Lucia era di sua esclusiva proprietà e chiedeva la condanna del convenuto al rilascio degli immobili.
3. Il Lalli costituitosi in giudizio chiedeva chiamarsi in garanzia il notaio rogante dell’immobile di via Dalmazia, Germano De Cinque, il qu ale a sua volta chiamava in garanzia le proprie compagnie di assicurazione. Il Lalli contestava in ogni caso la domanda, ritenendo inefficace la revoca della procura in quanto priva di giusta causa,trattandosi di procura irrevocabile, espe r iva inoltre, domanda riconvenzionale nei riguardi dell’attrice e di Marcello Sangiovanni, quali eredi della procuratrice Paulon per ottenere,nell’ipotesi di accoglimento della domanda, la restituzione del prezzo pagato per gli immobili, le relative spese e il risarcimento del danno subito ad opera della de cuiusPaulon che aveva speso i poteri rappresentativi pur conscia dell’avvenuto loro venir meno. Chiedeva,infine, la condanna del notaio D e C inque al risarcimento del danno per aver omesso la verifica dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria.
4. Il Tribunale di V asto accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione dell’immobile in via Santa Lucia per atto notaio De Matteis di Chieti del 31 ottobre 2001 avuto riguardo la circostanza che il medesimo immobile aveva formato oggetto di donazione da parte della mandante con atto Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 trascritto antecedentemente alla trascrizione della detta cessione, respingeva invece la domanda di inefficacia della procura sia perché la detta revoca non era stata portata a conoscenza dei terzi con gli opportuni mezzi, sia in quanto non risultava che la mandante si fosse in qualche modo attivata per rientrare nel possesso del relativo documento, anche alla luce dei rapporti tra le parti,madre e figlia, ricorrendo eventualmente alle vie giudiziarie , sia , da ultimo, perché non risultava che il Lalli fosse a conoscenza dell’avvenuta revoca della procura.
Il Tribunale respingeva anche la domanda di inefficacia della compravendita di via Dalmazia. Respingeva, inoltre , la domanda riconvenzionale avanzata a titolo risarcitorio dal Lalli nei confronti di Marcello Sangiovanni in quanto era rimasta n on dimostrata la sua qualità di erede e dell’attrice Elisabetta Mastelloni in quanto nell’atto relativo all’immobile di via Santa Lucia, il Lalli aveva espressamente dispensato il notaio dalla accertamenti ipocatastali ciò che rendeva i pregiudizi ascrivibili in via esclusiva al fatto dello stesso Lalli che, con la dispensa al notaio non si era avveduto della precedente trascrizione dell’atto di donazione posto in essere dalla mandante.
Il T ribunale respingeva altresì la do manda riconvenzionale della parte attrice e quella del Lalli nei confronti del notaio De C inque in quanto l’atto era stato ritenuto pienamente efficace e non era ravvisabile alcun a inadempienza del notaio rogante. Allo stesso modo respingeva le domande di manleva di quest’ultimo nei riguardi di Vittoria Assicurazione e dei Lloyd’s di Londra. Le spese di lite venivano regolate con lacondanna del Lalli a rifondere al De Cinque le spese di giudizio e questo ultimo a Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 rifondere le spese per la citazione delle due compagnie di assicurazione.
5. Il Lalli proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
6. Si costituivanonel giudizio di appello e proponevano appello incidentale Elisabetta MartellonieG ermano De Cinque. Resistevano all’appello anche Vittoria Assicurazioni e i Lloyd’sdi Londra.
7. La Corte d’Appellodell’Aquila rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento dell’appello incidentale di Elisabetta Martelloni condannava Rosario Lalli al rilascio in suo favore dell’immobile sito in Vasto, via Santa Lucia, n. 49 , piano terzo , interno 5. In accoglimento dell’appello incidentale di Germano De Cinque riformava integralmente il capo della sentenza che lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Vittoria Assicurazioni e i Lloyd’s di Londra e condannava Lalli Rosario al 50 %delle spese di lite nei confronti di Elisabetta Ma r telloni che veniva condannata al pagamento delle spese nei confronti del notaio Germano DeCinque e delle compagnie di assicurazioni chiamate in manleva. 7.1 La Corte d'Appello, in primo luogo , evidenziava che il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità professionale del notaio De Cinque non era stato oggetto di impugnazione, sicché sul punto doveva ritenersi formato il giudicato.
Di conseguenza il passaggio in giudicato travolgeva anche le domande di manleva avanzat e dal notaio nei confronti delle compagnie di assicurazione. La Corte d’Appello riteneva inammissibile la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di Manrico Ma r telloni in quanto tardiva perché sollevata solo in sede di comparsa Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 conclusionale,non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario . Quanto all’eventuale litisconsorzio necessario relativamente alle domande avanzate dalla M artell oni quale erede di Gianna Sangiovanni, trattandosi di bene in comunione pro indiviso ancorché ereditaria, ciascuno dei comunisti era legittimato ad esperire nei confronti dei terzi le azioni reali connesse alla proprietà non ricorrendo dunque litisconsorzio con gli altri comunisti. 7.2 Nel merito, l a Corte ri gettava l’a ppello principale.
La decisione impugnata dal Lalli sulla inefficacia dell’acquisto dell’immobile di via Santa Lucia, oggetto della procura a vendere, si fondava su un duplice ordine di ragioni entrambe idonee a sorreggere la motivazione. Il Tribunale,infatti, aveva ritenuto che la donazione della proprietà dell’immobile antecedente l’acquisto del Lalli avessi avuto due conseguenze , la prim a , in ordine alla revoca della procura, la seconda sul l’inopponibilità alla Ma r telloni donataria del successivo atto di compravendita avvenuto a non domino. L’appellante aveva censurato solo il primo profilo afferente la permanenza del potere di disporre del bene della Sangiovanni, quale mandante, mentre non aveva attinto la censura della parte della sentenza che afferiva all’inopponibilità alla donataria della compravendita per effetto della priorità delle trascrizioni.
Ciò rendeva il gravamesul capo relativo alla dichiarata inefficacia della compravendita di via Santa Lucia inammissibile per l’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione sull’inopponibilità del contratto. La trascrizione della donazione,infatti, era antecedente alla stipula dell’atto di compravendita e né la donazione né l’avvenuta trascrizione erano mai state oggetto di alcuna censura di invalidità, sicché l’anteriorità della trascrizione rendeva la Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 compravendita successiva effettuata in favore dell’appellante inopponibile alla donataria.
Peraltro, del tutto correttamente , il Tribunale aveva ritenuto che il compimento da parte della Sangiovanni, mandante della donazione , comportava revoca implicita della procura. L’esercizio delle attività dispositivaoggetto della procura, infatti , postulava la permanenza della titolarità dei diritti in capo al mandante sicché venuti meno tali diritti veniva meno i l rapporto rappresentativo di cui alla procura. Infine , l’irrevocabilità della procura doveva ritenersi connessa all’irrevocabilità del mandato ex articolo 1723 c.c. e, dunque , era prevista solo nell’ipotesi in cui il mandato fosse conferito nell’interesse dello stesso mandatario.
Nel giudizio non era stato in alcun modo dimostrata la sussistenza di tale interesse della mandataria salvo il fatto che fosse titolare del diritto di usufrutto relativamente ai medesim i ben i immobil i . Ciò , tuttavia , costituiva un interesse di mera opportunità dell’esercizio dei poteri e non già un interesse fondato sul rapporto negoziale tra le parti che rendeva irrevocabile la procura. Doveva evidenziarsi , peraltro , che , ne l di mandato conferito nell’interesse del mandatario con attribuzione di procura,l’irrevocabilità del mandato era limitata al rapporto interno tra il mandante al mandatario e,pertanto, la validità del contratto concluso tra il terzo e i l mandatario restava subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza ed a lla mancanza di revoca della procura. 7.3 La Corte d’Appelloriteneva infondato anche il gravame del Lalli sul capo della sentenza che non aveva riconosciuto il suo diritto al rimborso del prezzo di acquisto dell’immobile di via Santa Lucia da parte della Martelloni.
Secondo la Corte d’Appello era rimasta Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 indimostrata la qualità di erede della Martelloni relativamente alla Paulon il cui onere ex articolo 2697 c.c. gravava sull’appellante. L’atto oggetto della declaratoria di inefficacia, infatti , era stato stipulato dalla Paulon allorquando la procura era stata revocata con la raccomandata della Sangiovanni. Conseguentemente, poiché l’atto di successiva compravendita dell’immobile donato era del tutto inefficace rispetto alla mandante Sangiovanni per la mancanza di qualsivoglia potere in capo alla rappresentante gli effetti della detta compravendita non facevano capo ad altri che alla Paulon né risultava che potesse riconoscersi in capo al Lalli quell’affidamento incolpevole circa la validità della procura alla luce del suo comportamento gravemente negligente nell’effettuazione dell’acquisto.
Egli, infatti , avrebbe potuto accorgersi della trascrizione dell’atto di donazione se non avesse esonerato il notaio dall’effettuare le v isure. L’esonero dai doverosi preventivi accertamenti circa la titolarità del bene in capo alla mandante sulla base di indimostrate ragioni di urgenza, costituiva una condotta da sola in grado di elidere qualsiasi responsabilità della mandante Sangiovanninell’irregolare procedimento di revoca della procura e nella mancata attivazione delle azioni anche giudiziarie finalizzate alla restituzione della medesima procura da parte della Paulon.
L’affidamento del Lalli in ordine al permanere dei poteri rappresentativi non era tutelabile in quanto non incolpevole. L’azionato diritto alla restituzione del corrispettivo della vendita andava indirizzato esclusivamente nei confronti della Paulon quale falsus procuratore non risultava dimostrato che la Martelloni fosse erede anche della Paulon. Tale circostanza non risultava agli atti del processo né poteva desumersi dal documento prodotto Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 dall’appellante Lalli, trattandosi di una comunicazione di un terzo che non poteva avere valore di negozio giuridico di accettazione dell’eredità,men che mai con il beneficio d’inventario. 7.4 La Corte d’Appello affermava , invece, la solo parziale fondatezza d e ll’appello incidentale della Martelloni .
I l motivo di gravameche concerneva il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita relativo all’immobile di via Dalmazia era infondato. Le attività post e in essere dalla Sangiovanni al fine di portare a conoscenza dei terzi l’avvenuta revoca della procura a vendere da essa rilasciata alla madre Paulon erano insufficienti ed inidonee a far ritenere conoscibile ai terzi il venir meno dei poteri procuratori. In tal senso doveva attribuirsi rilievo predominante all’omesso esperimento di azioni giudiziarie nei riguardi della madre da parte della mandante Sangiovanni finalizzate alla riconsegna della procura ad essa rilasciata.
In particolare, la condotta della mandante , c on riferimento alla procura per la vendita dell’immobile di via Dalmazia non era tale da rendere riconoscibile a terzi l’avvenuta revocadella procura. Ciò in considerazione anche del lungo tempo trascorso tra la revoca dei poteri nell’anno 1996 e la spendita degli stessi nell’anno 2001. In tal senso nessuna rilevanza poteva assumere la comunicazione della revoca al collegio notarile del luogo di rilascio della procura, giacché l’atto di trasferimento ben poteva essere stipulato da un notaio appartenente ad altro collegio notarile.
Peraltro,la procura non era stata rilasciata per atto pubblicoe l’originale delle scritture private autenticate non erano atti conservati dal notaio, dunque , era essenziale ottenerne la restituzione. Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 In conclusione, relativamente all’acquisto di via Dalmazia doveva ritenersi prevalente la tutela dell’affidamento del terzo- il Lalli- che aveva contratto con il procuratore cui erano stati rev ocati i poteri e per l’effetto doveva confermarsi la decisione del Tribunale. Non era fondata neanche la tesi secondo la quale la procura imponeva di provvedere alla contemporanea cessione sia della nuda proprietà facente capo alla mandante sia dell’usufrutto dei medesimi immobili.Non era infatti possibile interpretare la procura quale vincolo all’effettuazione delle attività finalizzata alla cessione dei diritti della mandante in un unico contesto ovvero con un unico atto. 7.5 Doveva invece trovare accoglimento l’appello incidentale della Martelloni nella parte in cui lamentava l’omessa statuizione sulla domanda di rilascio dell’immobile di via Santa Lucia,essendo incontestato che era rimasto nella disponibilità del Lalli, del tutto privo di titolo giustificativo.
Per quanto riguardava le spese di lite l’appello del Lalli era infondatomentre doveva trovare accoglimento quello del notaio in merito all’ingiusta condanna alle spese di lite nei riguardi delle due compagnie.Infatti, il rigetto della dom anda avanzata dal Lalli nei confronti del notaio non poteva far ritenere la soccombenza dell’assicurato nei riguardi della propria assicurazione. Le spese della costituzione delle compagnie di assicurazionein applicazione del principio di causalità dovevano essere poste a carico della Martelloni la cui domanda di inefficacia dell’atto di via Dalmazia stipulato dal notaio De Cinque aveva giustificato la chiamata in causa delle compagnie di assicurazione da parte del notaio chiamato in giudizio dal convenuto Lalli.
Sulla base della parziale Ric. 2018n. 9571 sez. S2 -ud. 23/11/2022 soccombenza del Lalli e della M artelloni nel giudizio di appello la Corte riteneva equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 50 %, condannando il Lalli, da ritenersi prevalentemente soccombente alla luce della integrale soccombenza sulla domanda principale nei confronti della Martelloni, al pagamento del residuo in favore di quest’ultima.
8. Elisabetta Mastelloni ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi.
9. Rosario Lalli ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentalesulla base di tre motivi.
10. Vittoria Assicurazione ha resistito con controricorso.
11. Lloyd’s assicurazione ha resistito con controricorso.
12. Elisabetta Martelloni ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del Lalli.
13. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. 14.La Corte, in esito alla discussione del ricorso nell'adunanza camerale del 23 novembre 2022, tenuto conto della complessità delle questioni proposte e del conseguente rilievo nomofilattico ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienzaex art. 380 bis, comma 1 , c.p.c . Pertanto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente Ric. 2018n