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Ordinanza — n. 37180/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37180/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37180/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 20300-2021 proposto da: LA MURA SEBASTIANO, rappresent ato e difes o da ll ’ Avvocat o MICHELE LIGUORI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentat o difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente – avverso il DECRETO n. 983 / 20 21 della CORTE D ’ APPELLO DI NAPOLI, depositatoil 14/4/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronunciain epigrafe, dopo aver rigettato l’opposizione che, a norma dell’art. 5 ter della l. n. 89/2001, Sebastiano La Mura aveva proposto avverso il decreto con il quale il consigliere designato della stessa corte aveva ingiunto al ministero della giustizia il pagamento della somma di €. 1.000,00 in conseguenza dell’irragionevole durata di un giudizio, ha ritenuto che, a fronte della manifesta Ric. 2021n.20300 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione, il ricorrente doveva essere condannatoal pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 5 quater della l. n. 89/2001, che ha liquidato nella somma di €. 1.000,00, oltre che al rimborso, in favore del ministero, delle spese di lite. 1.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37180/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 19346 del 2015; Cass. n. 25837 del 2019, in motiv.; Cass. n. 1832 del 2021, la quale, da ultimo, ha ribadito il principio per cui se il ricorso di equa riparazione perdurata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l’opposizione, non può condannare l’opponente al pagamento dellasanzione di cui all ’ art. 5 - quater della l. n. 89/2001, atteso che talesanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata). 3.1.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie indennità di patrocinio indennizzo pecuniario restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso 20300-2021 proposto da: LA MURA SEBASTIANO, rappresent ato e difes o da ll ’ Avvocat o MICHELE LIGUORI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentat o difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente – avverso il DECRETO n. 983 / 20 21 della CORTE D ’ APPELLO DI NAPOLI, depositatoil 14/4/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23 / 1 1 / 2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronunciain epigrafe, dopo aver rigettato l’opposizione che, a norma dell’art. 5 ter della l. n. 89/2001, Sebastiano La Mura aveva proposto avverso il decreto con il quale il consigliere designato della stessa corte aveva ingiunto al ministero della giustizia il pagamento della somma di €. 1.000,00 in conseguenza dell’irragionevole durata di un giudizio, ha ritenuto che, a fronte della manifesta Ric. 2021n.20300 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione, il ricorrente doveva essere condannatoal pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 5 quater della l. n. 89/2001, che ha liquidato nella somma di €. 1.000,00, oltre che al rimborso, in favore del ministero, delle spese di lite. 1.2.

Sebastiano La Mura, con ricorso notificato il 28/7/2021, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto. 1.3. Il ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio. 1.4. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l ’ unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 5 quaterdella l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnat o nella parte in cui la corte d’appelloha ritenuto che, a fronte della manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione, il ricorrente doveva essere condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 5 quaterdella l. n. 89/2001, che ha liquidato nella somma di €. 1.000,00, senza, tuttavia, considerare che la norma in questione consente al giudice di infliggere la sanzione ivi prevista solo quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata e non anche nel caso, come quello in esame, in cui la domanda di equa riparazione è stata, sia pur in parte, accolta. 2.2.

Il motivo è fondato. Questa Corte , infatti, ha ripetutamente affermato che, se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo ̀ accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove (come Ric. 2021n.20300 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 nel caso in esame) rigetti l’opposizione, non pù condannare l’opponente al pagamento della sanzione di cui all’art. 5 quater della l. n. 89/2001, atteso che tale sanzione pù essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione ̀ dichiarata inammissibile o manifestamente infondata (Cass. n. 5122 del 2015;

Cass. n. 19346 del 2015; Cass. n. 25837 del 2019, in motiv.; Cass. n. 1832 del 2021, la quale, da ultimo, ha ribadito il principio per cui se il ricorso di equa riparazione perdurata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l’opposizione, non può condannare l’opponente al pagamento dellasanzione di cui all ’ art. 5 - quater della l. n. 89/2001, atteso che talesanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata). 3.1.

Il decreto impugnato dev’essere, quindi, in parte qua cassato. 3.2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato Michele Liguori.

P.Q.M.

La Corte cos̀ provvede: accoglie il ricorso e, per l ’ effetto, cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha condanna to l’opponente a l pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell ’ art. 5 quater della l. n. 89/2001;condanna il ministero della giustizia al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in €. 749,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favoredell’Avvocato Michele Liguori. Così deciso a Roma nella Camera di c onsiglio della Seconda Ric.