Cassation court dismisses appeal regarding contract rescission and proxy conflict of interest arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Court of Appeal's decision to deny rescission of two property sales contracts. The appellant argued that a conflict of interest existed between the seller and the buyer's representative, but the court found this irrelevant to the main claim. The court held that the first-instance judgment correctly applied the law regarding the non-opposability of the rescission to third parties who acquired rights before the rescission was recorded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1448 c.c.; Art. 1452 c.c.; Art. 384 cod. proc. civ.: A conflict of interest in a power of attorney does not invalidate a contract rescission if the third party acquired rights prior to the rescission's transcription.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11055/2018 R.G. proposto da: TARI' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MARIO MENGHINI, N. 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO (PRFPQL53S05A080M) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro IMMOBILIARE VENTIMIGLIA 2007 Srl, elettivamente domiciliatain TORINO, C.SO VITTORIO EMANUELE II, N. 107, presso lo studio dell’avv.to MARCELLO RECLUTA (RCLMCL72R03L219K) che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 DALLA PIETA' SONIA, SALERNO GIANFRANCO, SALERNO MASSIMILIANO, CREPALDI ANDREA - intimati - avverso la sentenza n. 1349/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, accoglieva le domand e svolt e da Francesco Tarì di: rescissione del contratto di compravendita del 20 luglio 2007 stipulato tra l’attore (alienante) edAndrea Crepaldi e Sonia Dalla Pietà (acquirenti) per lesione ex articolo 1448 c.c. con condanna di Sonia Dalla P ietà alla restituzione al T ar ì della quota pari al 50 percento dell’immobile compravenduto, sito in Ventimiglia, via F elice Cavallotti, denominato “Villa Silvia”; rescissione del contratto di vendita del 2 aprile 2007 stipulato tra l’attore e l’immobiliare Ventimiglia 2007 con condanna dell’immobiliare alla restituzione dell’immobile sito in Vicolo P escatori ; di condanna di Giancarlo Salerno al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 700.000.
2. Giovanni Candeloro, quale procuratore speciale di Son i a Dalla P ietà , proponeva appello contestando la rescissione del contratto del 20 luglio 2007. Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla legge per l’accoglimento della domanda di rescissione. Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 3. I l medesimo Giovann i Candeloro , in qualità di legale rappresentantedella Immobiliare Ventimiglia 2007 srl , proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza in punto di dichiarazione di rescissione del contratto stipulato il 2 aprile 2007.
4. L’immobiliare Ventimiglia proponeva appello avverso la medesima statuizione di accoglimento della domanda di rescissione del contratto del 2 aprile 2007.
5. Giancarlo Salerno proponeva appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 700.000 e chiedeva l’annullamento del contratto del 20 luglio 2007, avendo egli agito nell’esclusivo interesse del proprio rappresentato.
6. Francesco Tarì proponeva appello incidentale per la restituzione della quota del50 % di Villa Silvia.
6. La Corte d’Appello di Genova esaminava congiuntamente l’appello proposto da Giovanni Candeloro nella veste di procuratore di D alla P ietà Son i a e quello della Immobiliare Ventimiglia ritenendoli infondati. Secondo la C orte d’ A ppello erano senz’altro sussistenti i requisiti previsti dall’articolo 1448 c.c. per la rescissione per lesione del contratto di compravendita. L’attore, infatti , aveva alienato l’immobile sito in Ventimiglia, via F elice Cavallotti, denominato “ Villa Silvia”, per la somma di euro 1.100.000, nonché l’immobile di vicolo Pescatori n. 50 per la somma di euro 135.000.
La consulenza tecnica aveva accertato per contro che il valore commerciale del compendio immobiliare superava, al momento della stipula dell’atto notarile, la somma di euro 3.000.000. I criteri di stima del consulente erano da ritenersi Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 condivisibili visto il pregio e la rarità della posizione dell’immobile, la dotazione di impianti e il suo stato di buona conservazione. L’immobile era stato,dunque, venduto ad un prezzo inferiore alla metà del valore stimato e doveva pertanto ritenersi integrato il requisito oggettivo della lesione ultra dimidium .
Quanto ai requisiti soggettivi l’attore aveva documentalmente provato la situazione di forte difficoltà economica in cui versava all’epoca dei fatti mediante la produzione di decreti ingiuntivi indicativi del dissesto finanziario che aveva colpito le aziende alui riconducibili , nonché i contratti di compravendita daiquali risultavano ipoteche iscritte a favore degli istituti bancari per notevoli importi. Lo stato di bisogno dell’attore doveva ritenersi sussistente anche in aderenza all’interpretazione giurisprudenziale secondo cui anche una contingente situazione di difficoltà economica per carenza di liquidità rientra nella requisito dello stato di bisogno richiesto dall’articolo 1448c.c..
Infine, quanto al requisito della consapevolezza e dell’approfittamento dello stato di bisogno l’atto re aveva provato di essersi rivolto a Giancarlo Salerno, qualificatosi come esperto del settore, al fine di sanare la sua situazione debitor ia . La circostanza era stata confermata dallo stesso Giancarlo Salerno che aveva espressamente ammesso di essere a conoscenza dello stato bisogno della controparte. Ai fini della consapevolezza dello stato di bisogno, il fatto che gli acquirenti avessero rapporti con il procuratore e non con il Ta rì personalmente , confermava la conoscenza della difficoltà dell’acquirente in quanto l’intera operazione immobiliare era stata attuata allo scopo di risolve re i problemi finanziari che affliggevano l’attore.
Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 La Corte respingeva la doglianza relativa alla ineseguibili tà della condanna alla restituzione dell’immobile di vicolo Pescatori da parte della immobiliare Ventimiglia 2007 non essendo stati prodotti documenti dimostrativi dell’esistenza di atti di trasferimentocome rilevato dal giudice di primo grado. La Corte respingeva l’appello incidentale del Francesco Tarì, in quanto il giudice di prima grado aveva fatto giusta applicazione del disposto di cui all’articolo 1452 c.c. secondo cui la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi.
Nel caso di specie il Tarì aveva venduto il 50 % della proprietà di Villa Silvia al Crepaldi, il quale a sua volta il 31 o ttobre 2007 aveva permutato detta quota a Immobiliare Ventimiglia 2007 . La permuta era opponibile all’attore,che non risultava aver trascritto la domanda di rescissione in data precedente alla trascrizione della permuta. La Corte d'Appello di Genova respingeva anche la richiesta di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato dell e procur e a vendere conferite dal Tarì a Giancarlo Salerno e Massimiliano Salerno.
Nella specie, infatti , non ravvisava alcuna incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quell e del rappresentante, perché il vantaggio conseguito dal terzo acquirente non coincideva con il vantaggio del rappresentante e non era stata proposta alcuna prova della riconoscibilità di detto eventuale conflitto da parte del terzo acquirente. La Corte dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto da Giancarlo Salerno. Con l’ appello incidentale , infatti, quest’ultimo aveva chiesto di riformare l’impugnata senten za annullando il contratto del 20 febbraio 2007, stipulato tra Ric. 2018n. 11055sez.
S2 - ud. 23 / 11 /2022 Francesco Tarì, Andrea Crepaldi e Sonia Dalla Pietà. Tale pretesa avanzata in fase di appello era inammissibile in quanto costituente una nuova domanda.
7. Francesco Tarì ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.
8. Immobiliare Ventimiglia ha resistito con controricorso.
9. Francesco Tarì con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1394 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente doveva essere accolta la sua domanda di annullamento della procura a vendere rilasciat a a Giancarlo Salerno e Massimiliano Salerno. Sussisterebbe, infatti , il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che invece la Corte d’Appello di Genova hanegato.
In punto di fatto il ricorrente evidenzia che con distinti atti di vendita del 2 aprile 2007 e del 20 luglio 2007, rispettivamente i procuratori Massimiliano Salerno e Giancarlo Salerno vendevano il 50 %dell’immobile di via P escatori n . 40 a Son i a Da lla P ietà nella sua qualità di socia e legale rappresentante della società Immobiliare Ventimiglia 2007 e a Giovanni Candeloro, nella sua qualità di amministratore legale e rappresentante della società Punto 1 Immobiliare, l’immobile in Ventimiglia P asseggiata F elic e Cavallotti n. 49 al 50 % ad Andrea Crepaldi e al 50 % a D alla Pietà Sonia.
Con successivo atto del 31 ottobre 2007 il Crepaldi permutava con la immobiliare Ventimiglia la propria quota del 50 Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 % dell’immobile in passeggiata Cavallotti n . 49 con l’intera proprietà dell’immobile di Vicolo Pescatori n.40. Da tale ricostruzione , secondo la parte ricorrente , emergerebbe la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 1394 c.c. e, dunque , l’esistenza del conflitto di interessi. Sul punto il ricorrente aveva evidenziato chel’intera operazione era a conoscenza del terz o , come provato anche mediante la produzione della sentenza resa dal Tribunale penale di Torino in data 12 ottobre 2011.
La produzione di tale sentenza era ammissibile ai sensi del disposto l’articolo 345 c.p.c. atteso che si era formata successivamente alla sentenza del T ribunale di Sanremo appellata. I suddetti documenti sarebbero stati ignorat i dalla Corte d’Appello di Genova, in particol are l’esame di Da lla Pietà Sonia e l’intera sentenza penale del Tribunale di Torinodalle quali emergeva la conoscenza tra D alla P ietà e Candeloro e il loro rapporto con i procuratori infedeli Giancarlo e Massimiliano Salerno. Si era accertato, infatti , che la Da lla P ietà era fidanzata del Candeloro e che tutta l’operazione era gestita da quest’ultimo e dal suo amico Giancarlo Salerno, unitamente al f iglio Massimiliano.
La Corte d’Appello di Genova avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria svolta dall’appellante, limitandosi a liquidare la domanda per assenza del requisito della coincidenza del vantaggio conseguito d al terzo acquirente con quello del rappresentante e non essendo stata proposta alcuna prova della riconoscibilità di detto eventuale conflitto di interesse in capo al terzo acquirente. Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 Il Candeloro ha agito per conto di prestanom i , come dimostrato dal fatto che per la vendita non è stato pagato alcun prezzo, circostanza provata nel corso del giudizio.
Dalle risultanze del processo penale risulterebbe provata la conoscenza e consapevolezza del Candeloro dell’interesse del Salerno . I d ue hanno alienato gli immobili e non hanno versato nulla al Tarì a titolo di prezzo e non hanno neanche fatto accollare il mutuo gravante sull’unità al terzo acquirente. Ciò integrerebbe i l rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentante e quelle del rappresentato ex art. 1394 c.c. e determinerebbe l’annullabilità del contratto.
2. L’unico motivo di ricorso proposto è infondato. La Corte d'Appello ha motivato il rigetto della domanda di annullamento della procura rilasciata dal ricorrente a Giancarlo e Massimiliano Salerno sulle seguenti ragioni: non poteva ravvisarsi alcuna incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante; il v antaggio conseguito dal terzo acquirente non coincideva con il vantaggio del rappresentante; non era stata proposta alcuna prova della riconoscibilità di detto eventuale conflitto da parte del terzo acquirente. La motivazione della Corte d’Appello è erronea edeve essere corretta ex art. 384, comma 4, c.p.c. senza che ciò comporti la cassazione della sentenza essendo invece corretto il dispositivo. 2.1 Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato assume rilevanza solo in relazione alcontratto posto in essere in esecuzione del mandato con rappresentanza come si ricava dalla stessa lettera dell’art. 1394 c.c., che fa espresso ed unico riferimento al contratto concluso dal rappresentante in conflitto Ric. 2018n. 11055sez.
S2 - ud. 23 / 11 /2022 d'interessicol rappresentato, prevedendo che tale contratto possa essere annullatosu domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Infatti, la salvaguardia del rappresentato è assicurata dalla inefficacia dell'atto compiuto dalfalsus procurator solo in quanto i l terzo s ia stato consapevole del conflitto. In altri termini s e l'atto posto in essere dal rappresentante soddisfa direttamente o in via mediata suoi interessi in contrasto ed incompatibili con quelli del rappresentato, allora quest’ultimo deve impugnare l'atto negoziale, avvalendosi della facoltà previstadall'art. 1394 c.c., ottenendo tutela a condizione che sia dimostrata la consapevolezzain capo al terzo del fatto che l a volontà negoziale espressa dal rappresentante non coincide con gli interessi e le esigenze del rappresentato.
Dunque , il conflitto deve necessariamente concretizzarsi nell’atto da stipulare. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il conflitto d'interessi - idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto - richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singoloatto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38537 Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 del 06/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 2529 del 31/01/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23300 del 08/11/2007). 2.2 Sulla base di tal i premess e i l collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ai sensi dell'art 1394 c.c., rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante con il terzo nell’esecuzione del mandato, ma non la procura, perché nell'ambito dell'attività procuratoria, la sussistenza del conflitto si può manifestare esclusivamente nella successiva attività negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato (Sez. 2, Sent. n. 2529 del 31/01/2017, Rv. 642808 -01).
Come si è detto, infatti, la presenza del conflitto di interessi deve essere riscontrata nell'attività negoziale, poiché solo in relazione al contratto intercorso con il terzo è possibile verificare se la condotta del rappresentante sia effettivamente risultata fedele all'interesse del dominus, ovvero se al fine di perseguire un interesse proprio ovvero della controparte contrattuale, abbia operato in maniera infedele. Né appare possibile estendere la valutazione in ordine al conflitto di interessi al contratto di mandato, peraltro domanda neanche formulata dal Tarì.
Infatti , come si è detto l’art. 1394 c.c.fa univoco riferimento al contratto concluso dal rappresentante con il terzo, mentre il mandato è un contratto che vede come parti mandante e mandatario sicché anche presupponendo a monte una conflittualità ed una contrapposizione di interessi tra i due contraentiquesta non può che realizzarsi con la successiva stipula del contratto. Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 2.3 L’errore della Corte distrettuale è stato quello di aver ritenuto astrattamente annullabile la procura conferita dal Tarì ai Salerno ex art. 1394 c.c. e di aver rigettato tale domanda solo per mancanza di prova della consapevolezza del terzo (Crepaldi) oltre che per mancanza dell’effettiva sussistenza del conflitto.
La decisione gravata, dunque, si è fondata sull'erroneo presupposto secondo cui anche la procura poteva essere annullata per conflitto di interesse. In conclusione, deve ribadirsi che la domanda di annullamento di un atto negoziale per conflitto di interessi non può rivolgersi al conferimento della procura (peraltro atto negoziale unilaterale), potendosi manifestare nell'ambito dell'attività procuratoria esclusivamente nel momento in cui il rappresentante, pur essendosi assunto l'impegno (in virtù del diverso contratto sottostante la procura) a tutelare ed a perseguire il soddisfacimento dell'interesse del rappresentato, abusi del potere conferitogli, operando in concreto in vista del soddisfacimento dell'interesse proprio ovvero della controparte. 2.4 Sulla base di quanto esposto, la sentenza della Corte d'Appello di Genova deve confermarsi quant o al dispositivo di rigetto della domanda di annullamento della procura rilasciata dal Tarì ma deve correggersi quanto all’erronea motivazione di insussistenza dell’incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante e di mancanza di prova della consapevolezza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. 2.5 Ne consegue che l ’ulteriore censura di omesso esame delle risultanze del processo penale che ha visto coinvolto il Ric. 2018n. 11055sez.
S2 - ud. 23 / 11 /2022 rappresentante è inammissibile perché volta a provare la consapevolezza in capo al Crepaldi della esistenza del conflitto di interessi tra i Salerno e il Tarì, circostanza che, rispetto alla domanda di annullamento della procura, è priva di rilievo e che , invece, avrebbe d ovuto farsi valere con una domanda di annullamento del contratto stipulato in esecuzione del mandato conferito con la procura medesima. 2.5 Nella specie, peraltro, il ricorrente non ha proposto alcuna censura avverso la statuizione della Corte d’Appello di rigetto del la domanda di restituzione della quota del 50 % di Villa Silvia (vedi conclusioni del Tarì riportate a pag. 3 della sentenza impugnata e a pag. 7 del ricorso).
Nella sentenza impugnata, infatti, si legge testualmente (pag.
8) che: il giudice di primo grado ha fatto giusta applicazione del disposto dell'articolo 1452 c.c. secondo cui la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi. Nel caso che ci occupa il Tarì ha venduto il 50% della proprietàdi Villa Silvia al Crepaldi, il quale a sua volta ha permutato detta quota di sua proprietà a Immobiliare Ventimiglia il 31/10/2007. La permuta è opponibile al Tarì che non risulta avere trascritto la domanda di rescissione in data precedente alla permuta. Le argomentazioni del ricorrente relative alla riferita qualità di prestanome in capo alla Dalla Pietà avrebbero potuto avere rilievo in giudizio di interposizione fittizia di persona in primo grado mentre non sono pertinenti ai fini della domanda di rescissione oggetto della causa.
Il ricorrente non si duole di tale parte della sentenza e si limita a censurare la decisione della Corte d'Appello sul rigetto della richiesta di annullamento della p rocura per conflitto di Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 interessi senza alcun riferimento alle ragioni del rigetto. Egli, infatti, aveva agito per l’annullamento per rescissione de l contratto stipulat o in nome e per conto del Tarì e i giudici di merito hanno affermato la non opponibilità di tale annullamento alla Immobiliare Ventimiglia che lo ha acquistato a seguito della permuta con il Crepaldi, contratto trascritto prima della domanda di annullamento.
La correzione della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova nei termini anzidetti esclude la cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4100, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei Ric. 2018n. 11055sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 presupposti processuali per il versamento da