Ordinanza — n. 36964/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 310/2018R.G. proposto da: ANDREA ZANETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL PLEBISCITO N 102, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DEASTI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO TROIANIELLO, ERIK PAOLO BRIAN PICCO; –ricorrente – contro CAMILLA SOSSNOVSKY PARRAVICINI DI PARRAVICINO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE LEONARDIS lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO PISAPIA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p, art. 306 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 36964/2022 — snciv · Corte di Cassazione: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 310/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta ilconseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 310/2018R.G. proposto da: ANDREA ZANETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL PLEBISCITO N 102, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DEASTI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO TROIANIELLO, ERIK PAOLO BRIAN PICCO; –ricorrente – contro CAMILLA SOSSNOVSKY PARRAVICINI DI PARRAVICINO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE LEONARDIS lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO PISAPIA;
–controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro Oggetto: Servitù R.G.N. 310/2018 Ud. 10/11/2022PU R.G. 310/2018 - Pagina nr. 2 di 3 BERTONI GIUSEPPINA; –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 2917/2017 depositata il 26/06/2017. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza delgiorno 10 novembre 2022dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − ANDREA ZANETTI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2917/2017 depositata il 26/06/2017; − CAMILLA SOSSNOVSKY PARRAVICINI DI PARRAVICINO ha resistito con controricorsoe ricorso incidentale;
− GIUSEPPINA BERTONI è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, le partihanno rinunciato , rispettivamente, al ricorso principale ed al ricorso incidentale; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni delle parti unitamente a quelle deipropri difensori; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 310/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta ilconseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.
Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono fin alizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − nella specie, l’atto di reciproca rinuncia , sottoscritto dalle parti e dai procuratori, contempla espressament e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese;
P. Q. M. La Corte, dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella came