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Ordinanza Interlocutoria — n. 36784/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36784/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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* ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6/2018 proposto da: D'ANDREA JIMMY, rappresentato e difeso dagli Avvocati VITTORIO GIORGI e PAOLO BERTOLUSSI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO MV MARINE GmbH, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANFRANCO MATTEI e CHIARA PACIFICI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché CARTELLO S.R.L.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 772/2017 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022; :9- I z (D,“ (7L lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ALDO CENICCOLA; ritenuto che il ricorso, per le questioni che pone, merita la trattazione in pubblica udienza: si tratta, invero, di stabilire, come segnalato dal Pubblico Ministero, se ed in quale misura, a seguito del fallimento della società venditrice di un'imbarcazione, dichiarato in Germania, il giudizio di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e di risarcimento dei conseguenti danni, introdotto dal compratore, debba, o meno, proseguire innanzi al giudice italiano in applicazione dell'art. 4, par. 1 e 2, lett. g), del regolamento CE n. 1346/2000, applicabile ratione temporis, e delle norme del diritto concorsuale tedesco, quale legge dello Stato di apertura della procedura d'insolvenza;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 36784/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 772/2017 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022; :9- I z (D,“ (7L lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ALDO CENICCOLA; ritenuto che il ricorso, per le questioni che pone, merita la trattazione in pubblica udienza: si tratta, invero, di stabilire, come segnalato dal Pubblico Ministero, se ed in quale misura, a seguito del fallimento della società venditrice di un'imbarcazione, dichiarato in Germania, il giudizio di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e di risarcimento dei conseguenti danni, introdotto dal compratore, debba, o meno, proseguire innanzi al giudice italiano in applicazione dell'art. 4, par. 1 e 2, lett. g), del regolamento CE n. 1346/2000, applicabile ratione temporis, e delle norme del diritto concorsuale tedesco, quale legge dello Stato di apertura della procedura d'insolvenza;

Parole chiave

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contenzioso contrattuale risoluzione delle controversie competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori arbitrato commerciale internazionale procedura di infrazione controversia commerciale
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Testo completo

* ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6/2018 proposto da: D'ANDREA JIMMY, rappresentato e difeso dagli Avvocati VITTORIO GIORGI e PAOLO BERTOLUSSI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO MV MARINE GmbH, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANFRANCO MATTEI e CHIARA PACIFICI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché CARTELLO S.R.L.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 772/2017 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022; :9- I z (D,“ (7L lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ALDO CENICCOLA; ritenuto che il ricorso, per le questioni che pone, merita la trattazione in pubblica udienza: si tratta, invero, di stabilire, come segnalato dal Pubblico Ministero, se ed in quale misura, a seguito del fallimento della società venditrice di un'imbarcazione, dichiarato in Germania, il giudizio di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e di risarcimento dei conseguenti danni, introdotto dal compratore, debba, o meno, proseguire innanzi al giudice italiano in applicazione dell'art. 4, par. 1 e 2, lett. g), del regolamento CE n. 1346/2000, applicabile ratione temporis, e delle norme del diritto concorsuale tedesco, quale legge dello Stato di apertura della procedura d'insolvenza;

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 novembre