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Ordinanza — n. 36627/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming judge failed to reconstruct missing document pages in inheritance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36627/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Agnello's appeal against the Second Instance Court's dismissal of her property claim. The appellants argued the trial judge erred by not ordering a reconstruction of a photocopied deed missing two pages, claiming the loss was not their fault. The Court held that the incomplete document was an original defect caused by the appellants' failure to verify the copy, not a lost file requiring judicial reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 74, 87 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: The party bears the burden of proving document completeness; failure to reconstruct a missing document due to original defect is attributable to the party, not the judge.

Parole chiave

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inheritance property dispute missing document reconstruction burden of proof defect photocopy verification duty civil procedure appeal documenti mancanti consegna di documenti promessa di donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 74 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 87 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co

Giurisprudenza citata

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Sez. L. n. 3055, 08/02/2013
Cass. n. 11352/2010
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23405/2018 R.G. proposto da: AGNELLO GIOVANNA, rappresentata dalla procuratrice SABELLA ANNAROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SCIFO. –ricorrente – contro VITELLO VINCENZO, VITELLO MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MARIA FELICITA DOLCI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANNALISA RUSSELLO, ANGELO FARRUGGIA; –controricorrenti – nonché contro AGNELLO LUCA; -intimato- avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva Il Tribunale rigettò la domanda proposta da Luca Agnello e Annarosa Sabella, nella qualità di procuratrice generale di Giovanna Agnello, con la quale avevano chiesto di essere dichiarati proprietari, con condanna al rilascio, di un fondo, del quale si erano detti proprietari per successione da Giovanni Agnello, nei confronti di Vincenzo e Michele Vitello. La Corte d’appello di Palermo, investita dall’impugnazione degli attori, accolto il primo motivo, con il quale gli appellanti si erano doluti della decisione di primo grado, che ne aveva escluso la qualità di eredi, confermò, tuttavia, il rigetto della domanda (per vero il dispositivo d’appello appare non precipuo, avendo rigettato la domanda, dopo aver premesso che l’appello andava accolto, trattandosi, all’evidenza, di ipotesi nella quale il Giudice d’appello, in presenza d’impugnazione giudicata comunque infondata, avrebbe dovuto rigettare “tout court” l’appello, limitandosi a correggere l’errore della motivazione di primo grado).

La ragione del rigetto risiede nel non avere gli appellanti fornito la prova documentale dell’appartenenza all’asse ereditario del “de cuius” delfondo di cui si discuteva, in quanto il titolo depositato in atti dagli appellanti (donazione del 14/9/1963) in copia fotostatica, era mancante di due pagine e nell’intestazione indicava come donatario persona diversa dal “de cuius” Giuseppe Agnello. Giovanna Agnello, rappresentata dalla procuratrice generale Annarosa Sabella ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Vincenzo e Michele Vitello resistono con controricorso.

1. Con i tre motivi, tra loro osmotici, denuncianti violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87, disp. attuaz. cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, viene addebitato al giudice di non avere disposto, accertata la mancanza del documento, la ricostruzione dello stesso, o, comunque di indagare sulla ragione della mancanza, che non era ragionevole addebitare alla parte. 1.1. L’insieme censuratorio è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nell'ipotesi di perdita del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte in esso contenuti, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può - entro il termine assegnato - depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti (Sez.

L. n. 3055, 08/02/2013, Rv. 625201; conf. Cass. n. 11352/2010). Nel caso in esame non ricorrono le evidenziate condizioni. Non si era in presenza di perdita del fascicolo d’ufficio e di quelli di parte, o della mancanza di un documento risultante regolarmente depositato, bensì d’una incompletezza originaria di uno dei documenti introdotti ritualmente nel fascicolo di parte, che non può che addebitarsi al mancato controllo della parte medesima. Non venne, comunque, chiesto termine al giudice al fine di ricostruire il fascicolo, spiegando le ragioni per le quali la mancanza doveva reputarsi incolpevole.

3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi quantificati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co