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Ordinanza — n. 36623/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against boundary ruling, citing lack of standing for cost claims against original plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36623/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against the original plaintiff, Spina Donato, due to his lack of standing as a party in the second instance. While the appellants won the cost claim against the guarantor, the court ruled that the original plaintiff was merely a litis denuntiatio and thus could not be the subject of a cost award under Article 91 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed regarding the original plaintiff, and the proceedings were extinguished against the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: A party evoked in the second instance solely for the purpose of denouncing the litigation lacks the quality of a party required to claim costs, rendering such a claim inadmissible when the original plaintiff has no direct interest in the appeal.

Parole chiave

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litis denuntiatio standing in appeal costs allocation boundary dispute inadmissible appeal guarantor liability Civil Procedure Code fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 106 c.p.c.
Art. 1358 c.c.
Orbene, nella specie è accaduto che l’oggetto del gravame, interposto dalla chiamata in garanzia, abbia avuto ad oggetto esclusivamente la domanda della riduzione di prezzo ai sensi dell’art. 1358 cod.
Art. 1538 c.c.
civ., onde ottenerne la condanna alla riduzione del prezzo del bene compravenduto ai sensi dell’art. 1538 cod.
Art. 13 DPR 115/2002
Orbene, nella specie è accaduto che l’oggetto del gravame, interposto dalla chiamata in garanzia, abbia avuto ad oggetto esclusivamente la domanda della riduzione di prezzo ai sensi dell’art. 1358 cod.
art. 1538 cod. civ
civ., onde ottenerne la condanna alla riduzione del prezzo del bene compravenduto ai sensi dell’art. 1538 cod. civ., nell’ipotesi in cui fosse rimasta accertata l’inesattezza del confine a svantaggio della loro proprietà.
art. 390 cod. proc. civ
Con memoria ex art. 390 cod. proc. civ., Spina Maria ha dichiarato di rinunciare al procedimento nei confronti dei soli Lobuono Leonardo e Milanese Micaela, che hanno accettato la rinuncia, ma non anche nei confronti di Spina Donato.
art. 1484 cod. civ
civ., e dell’art. 1484 cod. civ., a tenere indenne dalle spese giudiziarie sia l’acquirente, convenuto in giudizio e chiamante in garanzia (tanto di quelle sopportate, quanto di quelle rimborsa te al terzo vittorioso, vedi Cass., Sez.
art. 91 cod. proc. civ
art. 1358 cod. civ
Orbene, nella specie è accaduto che l’oggetto del gravame, interposto dalla chiamata in garanzia, abbia avuto ad oggetto esclusivamente la domanda della riduzione di prezzo ai sensi dell’art. 1358 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 16/2/2012, n. 2208
civ., atteso che tale disposizione, oltre alla soccombenza, esige la qualità di parte e, dunque, u na vocatio in ius (in tal senso, Cass., Sez. 3, 16/2/2012, n. 2208; da ultimo Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, 3/11/2022, n. 32350
2208; da ultimo Cass., Sez. 2, 3/11/2022, n. 32350).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28358/2017 R.G. proposto da SPINA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Augusto Conte ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Randaccio, n. 1, presso lo studio dell’avv. Leonardo Musa; –ricorrente– contro LOBUONO LEONARDO E MILANESE MICAELA; -intimati- SPINA DONATO; -intimato- Oggetto:Regolamento di confini e domanda di rilascio –Vittoria dell’attore -Azione di garanzia nei confronti del dante causa dei convenuti –Soccombenza in appello dei chiamanti in garanzia – Regolamentazione delle spese – Rinuncia in Cassazione alla domanda verso i chiamanti –Inammissibilità del ricorso verso l’originario attore - Sussistenza. Avverso la sentenza n. 455/2017della Corte d’Appello di Lecce – Seconda Sezione, del 14/2-27/4/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Con atto di citazione, notificato in data 16 ottobre 2006, Spina Donato convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni, Lobuono Leonardo e Milanese Micaela, chiedendo che venisse accertato l’esatto confine tra il terreno di sua proprietà, sito in agro di Ostuni, contrada San Paolo Grande, pervenutogli per atto di donazione dalla madre in data 19 giugno 1992e allegato tipo di frazionamento n. 203/92, e quello di proprietà dei convenuti, da essi acquistato in data 29/3/2006 dalla propria sorella Spina Maria, che lo aveva, a sua volta, ricevuto con il medesimo atto di donazione e tipo di frazionamento, nonché la condanna dei predetti al pagamento della somma corrisposta al c.t.p. per gli accertamenti tecnici compiuti sul fondo rustico.

Costituitisi in giudizio, i coniugi Lobuono Leonardo e Milanese Micaela eccepirono l’infondatezza della domanda, contestando la perizia redatta dal tecnico incaricato dall’attore, e chiamarono in causa la loro dante causa, Spina Maria, ex art.106 cod. proc. civ., onde ottenerne la condanna alla riduzione del prezzo del bene compravenduto ai sensi dell’art. 1538 cod. civ., nell’ipotesi in cui fosse rimasta accertata l’inesattezza del confine a svantaggio della loro proprietà. Si costituì anche Spina Maria che, contestando la domanda principale e quella di regresso siccome infondate, propose a sua volta domanda riconvenzionale nei confronti dei chiamati qualora il terreno fosse risultato di estensione maggiore di un ventesimo rispetto a quella dichiarata in atti.

Con sentenza n. 31/2013 del 10 marzo 2013, il Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni, accolse la domanda principale e, per l’effetto, accertò e determinò l’esatto confine tra il terreno di Spina Donato e quello dei coniugi Lobuono Leonardo e Milanese Micaela, risultato essere quello originato dal frazionamento del 1992, coincidente con il muretto a secco di contenimento ricadente tra i due fondi, ordinando ai convenuti di spostare il confine del proprio terreno, accolse anche la domanda proposta da Lobuono Leonardo e Milanese Micaela nei confronti della terza chiamata Spina Maria, condannando quest’ultima ex art. 1538 cod. civ. alla riduzione del prezzo nei termini stabiliti dal c.t.u. e ponendo il relativo pagamento a carico della stessa, mentre rigettò la domanda riconvenzionale spiegata da Spina Maria, che fu anche condannata al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. in favore dell’attore e dei convenuti.

Interposto appello da Spina Maria, nell’ambito del quale resistettero gli appellati, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 455/17, depositata il 27 aprile 2017, rigettò la domanda di riduzione del prezzo proposta da Lobuono Leonardo e Milanese Micaela nei confronti di Spina Maria e compensò le spese del doppio grado di giudizio tra Lobuono Leonardo, Milanese Micaela e Spina Maria e quelle del grado d’appello tra Spina Donato e Spina Maria.

2. Contro la predetta sentenza Spina Maria propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi . Lobuono Leonardo, Milanese Micaela e Spina Donato sono rimastiintimati. Con memoria ex art. 390 cod. proc. civ., Spina Maria ha dichiarato di rinunciare al procedimento nei confronti dei soli Lobuono Leonardo e Milanese Micaela, che hanno accettato la rinuncia, ma non anche nei confronti di Spina Donato. Considerato che: 1.Col primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, erronea interpretazione delle norme ed erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili alle situazioni dedotte, per avere la Corte d’Appello di Lecce, con riguardo al capo b), compensato le spese del doppio grado di giudizio tra essa e Lobuono Leonardo e Milanese Micaela alla stregua della buona fede degli stessi, senza tenere conto del fatto che il giudice di primo grado l’aveva condannata al pagamento delle spese in loro favore, in ragione della decisa riduzione del prezzo di vendita dell’immobile, conseguente alla condanna dei predetti allo spostamento del confine, la quale era stata invece riformata in appello, previo riconoscimento della perfetta corrispondenza del bene compravenduto, sicché non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio in mancanza di soccombenza o soccombenza reciproca.

2. Con secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, erronea interpretazione delle norme, erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili alle situazioni dedotte, per avere la Corte territoriale emesso una decisione errata nei capi c) e d) del dispositivo della sentenza, laddove aveva ritenuto di compensare le spese del secondo grado di giudizio tra essa - terza chiamata da Lobuono Leonardo e Milanese Micaela - e Spina Donato, originario at tore, senza che vi fosse però sua soccombenza sulla prima domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dei coniugi Lobuono Leonardo e Milanese Micaela.

La ricorrente ha, in particolare, evidenziato che, in accoglimento dell’appello da lei proposto, era rimasto accertato che i predetti coniugi avevano acquistato da lei un terreno perfettamente corrispondente a quanto a loro venduto, sicché il concetto espresso nella sentenza, circa la conoscenza, da parte sua, della inesattezza dei confini, era ininfluente perché travolto dall’accoglimento del suo appello, essendo risultata del tutto indifferente, nei rapporti tra le parti, la conoscenza della inesattezza o meno dei confini.

3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, erronea interpretazione delle norme, erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili alle situazioni dedotte, perché la Corte d’Appello di Lecce, nel confermare la sentenza di primo grado per il resto, aveva tenuto ferma, col capo d), la sua condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado, senza considerare che, essendo stato accolto il suo appello, anche le spese di c.t.u. andavano poste a carico dei chiamanti Lobuono-Milanese, soccombenti in appello, stante l’accertata infondatezza della domanda contenuta nella chiamata in causa della stessa.

4. Va innanzitutto dichiarata l’estinzione del processo limitatamente agli intimati Lobuono Leonardo e Milanese Micaela, atteso che la ricorrente, con la memoria ex art. 390 cod. proc. civ. sopra richiamata, ha rinunciato al ricorso nei loro confronti, sicché non deve darsi luogo all’esame del primo e del terzo motivo, siccome afferenti esclusivamente alla loro posizione, e il secondo limitatamente aquanto riguarda i predetti. L’accettazione dei Lobuono - Milanese, peraltro, non rileva nel presente procedimento, non avendo essi spiegato difesa.

5. Il secondo motivo, da trattare limitatamente alla posizione di Spina Donato,è, invece, inammissibile. Va innanzitutto premesso che la riforma integraledella decisione di primo grado nella parte afferente alla questione della garanzia ex art. 1538 cod. civ.,ha comportato necessariamente la caducazione del capo della decisione relativo alla statuizione sulle spese del giudizio , conferendo al giudice di appello il potere-dovere di rinnovare il regolamento delle spese, alla stregua dell'esito finale della causa, posto che, secondo quanto sostenuto da questa Corte, ogni decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice dell'impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio ( Cass., Sez. 3, 17/1/2007, n. 974).

A questo riguardo, opera il principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass., Sez. 3, 2/3/2007, n. 4958) e dunque a carico dell’attore, allorché questo sia risultato soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesache ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, senza che rilevi la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso e sempre che non risulti la soccombenza del chiamato ovvero del chiamante (Cass., 28/8/2007, n. 18205).

Quando, infatti, sia accolta la garanzia per l’evizione parziale, il venditore è tenuto, a norma dell'art. 1483, terzo comma, cod. civ., e dell’art. 1484 cod. civ., a tenere indenne dalle spese giudiziarie sia l’acquirente, convenuto in giudizio e chiamante in garanzia (tanto di quelle sopportate, quanto di quelle rimborsa te al terzo vittorioso, vedi Cass., Sez. 2, 20/5/1978, n. 2507, Cass., Sez. 2, 2/8/2022, n. 23904), indipendentemente dal rigetto della tutela risarcitoria per assenza di prove del danno derivante dall’evizione (Cass., Sez.2, 12/10/2009, n. 21625;

Cass., Sez. 2 , 20/05/1978, n. 2507) e anche per le spese occorse per la chiamata in causa (Cass., Sez. 2, 28/08/1997, n. 8166), sia l’attore (Cass., Sez. 2, 2/8/2022, n. 23904). Quando, invece, la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo sia palesemente infondata, opera il principio della soccombenzanel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass., Sez. 6 -3, 21/04/2017, n. 10070 del, Rv.643991;

Cass., Sez. 3, 08/04/2010, n. 8363; Cass. sez. 1, 14/5/2012, n. 7431; Cass., sez. 3, 10/6/2005, n. 12301, e Cass., sez.3, 2/4/2004, n. 6514 ). Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa devono essere rifuse, infatti, dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata, sicché l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato (Cass., Sez.3, 09/04/2001, n. 5262).

Nel giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, infatti, la notificazione dell'impugnazione (nella specie, l'appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza, con la conseguenza che, non divenendo il destinatario della notificazione perciò solo parte del giudizio d’appello, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., atteso che tale disposizione, oltre alla soccombenza, esige la qualità di parte e, dunque, u na vocatio in ius (in tal senso, Cass., Sez. 3, 16/2/2012, n. 2208; da ultimo Cass., Sez. 2, 3/11/2022, n. 32350).

Orbene, nella specie è accaduto che l’oggetto del gravame, interposto dalla chiamata in garanzia, abbia avuto ad oggetto esclusivamente la domanda della riduzione di prezzo ai sensi dell’art. 1358 cod. civ., avendo gli stessi giudici di merito evidenziato come fosse passata in giudicato, per non essere stata impugnata, la pronuncia del giudice di primo grado con la quale era stata accertata l’erronea ubicazione della rete di recinzione tra le proprietà dei due fratelli Spina rispetto a quanto risultante dal frazionamento del 1992 e il conseguente suo slittamento all’interno della proprietà dell’attore Spina Donato, il quale è pertanto risultato definitivamente vittorioso.

Rispetto all’oggetto del gravame, la sentenza di secondo grado ha, invece, del tutto riformato quella di primo grado, avendo i giudici di merito rigettato la domanda di riduzione del prezzo della compravendita, proposta dai convenuti acquirenti, in quanto, nonostante fosse rimasto verificato l’effettivo arretramento del confine all’interno della proprietà di Spina Donato, era stato altrettanto accertato che il terreno e le costruzioni corrispondevano esattamente a quanto compravenduto e trasferito nella disponibilità dei coniugi Lobuono-Milanese.

Ciò comporta che i giudici di merito, in virtù del principio della soccombenza, non avrebbero potuto provvedere alla compensazione delle spese di lite tra Spina Maria e Spina Donato, essendo risultati soccombenti i soli chiamanti in garanzia Lobuono- Milanese, i quali, in virtù del principio da ultimo citato, avrebbero dovuto rimborsare le spese processuali tanto all’attore vittorioso in primo grado, siccome evocato in giudizio solo con funzione di litis denuntiatio, ma senza renderlo parte del giudizio di gravame in assenza di pretese nei suoi riguardi, quanto all’appellante Spina Maria, atteso che l’oggetto del gravame atteneva alla sola questione della garanzia, riguardante esclusivamenteil rapporto tra Spina Maria, da un lato, e Lobuono Leonardo e Milanese Micaela, dall’altro.

Ciò significa che, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda con riferimento alla posizione di questi ultimi, è venuto meno l’interesse della stessa ad una pronuncia sulla pretesa nei confronti di Spina Donato. Ne consegue l’inammissibilità della censura.

6. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti di Lobuono Leonardo e Milanes e Micaela e l’inammissibilità delle censure con riferimento a Spina Donato. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati spiegato alcuna difesa.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo con riguardo alla posizione di Lobuono Leonardo e Milanese Micaela; dic hiara l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla posizione di Spina Donato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del