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Ordinanza Interlocutoria — n. 36562/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to clarify if acoustic insulation rules protect whole units or individual rooms.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36562/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to public hearing to resolve a significant legal question regarding the scope of acoustic insulation regulations. The lower court had ruled that the rules protect individual rooms within a unit, while the appellants argued the regulations safeguard the entire property. The court deemed the issue too complex and legally significant to decide without further argumentation.

Regesto Legislator

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D.P.C.M. 5 dicembre 1997; Legge 447/1995: The court rules that the specific scope of acoustic insulation requirements must be definitively determined by the Supreme Court to establish whether they protect the entire residential unit or only individual internal rooms.

Parole chiave

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acoustic insulation standards civil building code noise protection scope residential unit definition nomofilactic function remittal to public hearing acoustic parameters compliance indennizzo per rumore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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D.P.C.M. 5 dicembre 1997
447/1995 e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997; consideratoche, tra gli altri, con il primo motivo del ricorso dei Mandaglio e con il secondo motivo del ricorso di Bendo Beniamino viene posta la controversa e rilevante questione di diritto sul se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dal citato D.P.C.M.
Legge n. 447/1995
circolare n. 1769 del 30 aprile 1966
(a cui si correlano anche la pregressa circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 e la successiva nota a chiarimenti del Ministero dell’Ambiente n.
nota a chiarimenti del Ministero dell'Ambiente n. prot. 0025041 del 29 luglio 2014

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte di appello di Milano n. 4055/2017
sentenza Corte di Cassazione Sezione civile n. 910/2015
sentenza Corte di Cassazione Sezione civile n. 2226/2022
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Testo completo

MANDAGLIO EMANUELE e MANDAGLIO MAURIZIO, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Maurizio Nunziante e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour; -ricorrenti - nonché da BENDO BENIAMINO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Corbyons, in Roma, alla v. Maria Cristina, n. 2; -altro ricorrente - contro IODICE MARIA LUISA, BROCHIERO GIANLUCA ARMANDO, SERIGNE NDIAYE, FABIANO MARZIA, DOMINA SALVATORE LUCA, MAGRINI MARA, LO GIUDICE PAOLO, ARMENTI ROSANNA, DOMINA ANGELO, BERTO DANIELA BRUNA, SOTTOCORNO MARCO, CONTI ADELE, VICENZETTO STEFANO, CONFALONIERI MASSIMO, MADASCHI MANUELA, CAPONE COSIMO, FABIANO ANTONIO, CARADONNA R.G.N.28618/17 C.C. 25/10/2022 APPALTO PRIVATO FRANCA, FONTANA SIMONE, FUMAGALLI ALESSIO, ANZANEL STEFANO, TODESCHINI LAURA, REGOLO ROBERTO e PIROLA CINZIA, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Matteo Notaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giovanna Cosenz, in Roma, via Flaminia, n. 135; - controricorrenti - e SANTOMASSIMO DAVIDE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti Carlo De Martino e Francesco Bianchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92; -altro controricorrente – nonché FORETIER MARCO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti Lorenzo Sommo e Giorgio Papetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ludovico di Monreale, n. 16; -ulteriore controricorrente - e UNIPOLSAI ASICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su separato foglio allegato al controricorso, dall’Avv.

Andrea Carlo Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Borgia, in Roma, via Alberico II, n. 4; -altra controricorrente - nonché ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Daniele Cattaneo e Giovanni Pieri-Nerli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. Fabio Massimo, n. 95; -ulteriore controricorrente - oltre che BENDO BENIAMINO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv.

Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Corbyons, in Roma, alla v. Maria Cristina, n. 2; - controricorrente avverso il ricorso proposto da Mandaglio Emanuele e Mandaglio Maurizio - e ASSIMOCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Sergio Carnevale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Spinella, via Dardanelli, n. 46; - altra controricorrente - nonché FALLIMENTO LASP S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - contro la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4055/2017 (pubblicata in data 26 settembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato; rilevato che, con la suddetta sentenza, la Corte di appello di Milano, decidendo sui gravami formulati da Bendo Beniamino (appellante principale), nonché da Mandaglio Emanuele e Mandaglio Maurizio (appellanti incidentali) avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2015, respingeva il primo ed accoglieva parzialmente il secondo (rideterminando l’aliquota i.v.a. sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni nella minor somma del 10%); constatato che, con la sentenza qui impugnata, la Corte territoriale ha deciso sugli appelli contro la suddetta pronuncia di primo grado di accoglimento delle domande di una serie di proprietari e soci assegnatari della Cooperativa edilizia Monte Resegone a.r.l., con la quale i menzionati appellanti erano stati condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’avvenuto accertamento, a loro carico, della sussistenza dei vizi dedotti in citazione derivanti dall’inesatto isolamento acustico degli immobili acquistati, sia con riferimento all’ambiente interno che con riguardo alle sorgenti esterne, siccome edificati senza il rispetto dei parametri fissati dalla normativa acustica, in relazione, in special modo, alla legge n. 447/1995 e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997; consideratoche, tra gli altri, con il primo motivo del ricorso dei Mandaglio e con il secondo motivo del ricorso di Bendo Beniamino viene posta la controversa e rilevante questione di diritto sul se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dal citato D.P.C.M. (a cui si correlano anche la pregressa circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 e la successiva nota a chiarimenti del Ministero dell’Ambiente n. prot. 0025041 del 29 luglio 2014) sia volta a garantire la protezione acustica di ciascuna unità immobiliare (come sostenuto dai ricorrenti) o sia diretta a tutelare la protezione acustica di ciascun vano all’interno di una stessa unità immobiliare (come ritenuto nell’impugnata sentenza), questione alla quale – come è agevole desumere –sono riconducibili anche importanti conseguenze pratiche nell’ambito delsettore dell’edilizia (senza che possa ritenersi avere una effettiva incidenza sulla indicata questione giuridica le recente sentenza di questa Sezione n. 2226/2022, siccome riferita ad altra fattispecie, avente ad oggetto l’appalto relativo alla ristrutturazione di un immobile adibito a destinazione alberghiera); ritenuto, pertanto, che – alla stregua della complessità e particolare rilevanza della questione (anche con riguardo al variegato e non sempre chiaro panorama normativo che alla stessa attiene), la cui risoluzione è idonea a svolgere anche unafunzione nomofilattica, in assenza della mancata formazione di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia - il collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per rimettere la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione e la decisione dei ricorsi alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 25 ottobre 2022. Il Presidente Antonello Cosentino