Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to terminate proceedings with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement to terminate the litigation. The appellant, Avi Real Estate s.r.l., had previously lost an appeal against a condominium's decision regarding late objections and restitution claims. Upon the appellant's request for judicial extinction of the proceedings with cost compensation, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code and dismissed the appeal without ruling on the merits or additional costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; In cases where parties reach a settlement agreement to terminate proceedings, the Court of Cassation declares the appeal inadmissible and extinguishes the proceedings without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27056-2017 proposto da: AVI REAL ESTATE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Cicerone 44, presso lo studio dell'avv.Giovanni Corbyons che l a rappresenta e difendecome da procura a margine del ricorso. -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA PIETRO MAESTRI N 2 MILANO; -intimato - avverso la sentenza n. 1618/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA.
Rilevato che: Ric. 2017 n. 27056 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- la AVI REAL ESTATE s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 1618/2017, depositata il 13/04/2017, con cui la CORTE D'APPELLO di MILANO , in accoglimento dell’appello incidentale del CondominioVIA PIETRO MAESTRI N 2 MILANO , assorbiti i motivi del suo appello principale, ha dichiarato inammissibile per tardività la sua impugnazione della delibera del 15/10/2010 e confermato il rigetto della sua domanda di restituzione degli importi corrisposti in forza di detta delibera; il Condominio non ha svolto difese; conatto del 12/4/2022 la stessa società ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; l’intimato, in persona del legale rappresentante pro tempore Riccardo Rosa ha comunque sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; la rinuncia è rituale, poiché formulata in atto univoco in talsenso e sottoscritto dalla ricorrente e dal suo difensore munito dei relativi poteri, sicché de v’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese per non avere il Condominio svolto alcuna difesa; in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligodel ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipi ci - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2017 n. 27056 sez.
S2 -ud. 03-05-2022 -3- pertanto, di interpretazioneestensiva o analog ica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ