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Ordinanza — n. 36349/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness due to notification delay exceeding 60 days under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 60-day notification period required by law. The appellant argued the appeal was not properly notified, but the respondent provided proof of service via PEC to her lawyer on the correct date. Consequently, the court ruled the appeal untimely and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if filed beyond the statutory sixty-day period from notification, and the losing party must bear the opposing party's costs.

Parole chiave

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tardiness of appeal notification period civil procedure law inadmissible appeal legal costs award notificazione tardiva tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 325 cod.proc.civ
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28356-2017 proposto da: NOVARA CARLA, elettivamente domiciliatain Roma, viale Parioli 55, presso lo studio dell'avv.Giovanni Carta e del l'avv . Giacomo Locopo che la rappresenta no e difend ono come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CONDOMINIO VITTORIA 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Del Carolis 77, presso lo studio dell'avv. Lucio Laurita Longo che lo rappresenta e difende con l’avv. Roberto Ponchione, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 28356 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 1029/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/05/2017e notificata in data 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA. Rilevato che: Carla Novara ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 1029/2017, depositata il 10/05/2017 con cui la CORTE D'APPELLOdi TORINO, in rigetto dell’appello da lei proposto, ha confermato il rigetto della sua impugnazione della delibera del 24/6/2013 del Condominio VITTORIA 46 , provvedendo alla notifica al Condominio in data 30/11/2017; in ricorso Carla Novara ha dichiarato che la sentenza non le era stata notificata, ma costituendosi il Condominio ha allegato al controricorso prova della notifica della sentenza avvenuta alla pec del difensore in data 10/5/2017; in conseguenza, il ricorso è evidentemente inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica previsto dall’art. 325 cod.proc.civ.; per la dichiarazione di inammissibilitàalla ricorrente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese al Condominio resistente, secondo il principio di soccombenza; dall’inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per tardività;

Ric. 2017 n. 28356 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- condanna la ricorrente Carla Novara al pagamento delle spese in favore del Condominio, liquidandole in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sez