Cassation dismissed due to transactional agreement ending the legal dispute matter before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute terminated following a post-litigation settlement agreement between the parties. Although the original appeal sought to enforce a property transfer order, the parties had reached a new convention transferring title to third parties, rendering the contested legal situation obsolete. Consequently, the Court dismissed the appeal without remittal, as the agreement necessitated the cessation of the proceedings rather than a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a post-litigation agreement between parties establishes a new legal regime replacing the one affected by the appealed decision, the Court must declare the subject matter of the dispute terminated, thereby dismissing the appeal without remittal and ordering compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7843/2021 R.G. proposto da: SCREPANTI RANIERO, MARTELLA TONINO, MANZETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA CORRIDONI; -ricorrente- contro TITO ANNA MARIA, CARDUCCI DANILA, CARDUCCI DORIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINELLI FLAMINIA, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO BRIGNOCCHI; -controricorrenti- COPPONI MARIA LUISA, CRUCIANI VALENTINA, CRUCIANI LORENZO, CRUCIANI PIERPAOLA, CRUCIANI GIULIO, CRUCIANI CLETO, CRUCIANI CANDIO, CRUCIANI CINZIA, CRUCIANI CARIS, elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio 26, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MANCINI, rappresentati e dife si dagli avvocati CARLO TORRESI e ALESSANDRO LUCIANI; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1347/2020 depositata il 17/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -Screpanti Raniero, Martella Tonino e Manzetti Claudio hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona, resa nel contraddittorio con le altre parti del presente giudizio di legittimità; -la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ordinato il trasferimento coattivo di porzioni immobiliari in favore dei promissari acquirenti, attuali ricorrenti; -Copponi Maria Luisa, Cruciani Valentina, Cruciani Lorenzo, Cruciani Pierpao, Cruciani Giulio, Cruciani Cleto, Cruciani Candio, Cruciani Cinzia, Cruciani Caris hanno resistito al ricorso con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale; -hanno resistito altresì con controricorso Tito Anna Maria, Carducci Danila, Carducci Doriana; -in data 14 ottobre 2021 le parti hanno depositato una istanza congiunta, nella quale si afferma « intervenuto accordo transattivo stragiudiziale che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche a cui si riferiscono il ricorso e i controricorsiin decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudicein forza dei ricorsi sopra descritti: in particolare per effetto di tale accordo la proprietàdell'intero immobile promesso in vendita/ permuta in favore dei signori Screpanti-Martella-Manzetti è stata di comune intesa delle parti tutte acquisita da soggetti terzi estranei al contenzioso in forza di separati rogiti notarili perfezionatosi per atti del notaio [...] tutte rinvenibili ai pubblici registri immobiliari [...]»; -su tali basi, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (richiesta reiterata dai ricorrenti e dai controricorrenti Copponi e Cruciani con le memorie depositate in prossimità dell’udienza); -sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e «sub iudice» in forza dei ricorsi", ricorre un'evenienza che "impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (così, in motivazione, Cass.
Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980). -il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado (Cass. n. 3311/2000; n. 26299/2018). -quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che - anche a prescindere da una espressa richiesta delle parti in tal senso - le stesse vadano compensate integralmente, se è vero quanto rilevato dal già citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero che, persino il silenzio serbato dalle parti sul punto, si deve intendere come invito alla Corte a "disporre la compensazione, astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente", e "ciò perché questa astensione è implicata dall'accordo negoziale" (così, conclusivamente, Cass., S.U., n. 8090 del 2018, cit.; n. 30728/2019); -non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Tale norma, invero, risulta "applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti" (cfr., ancora una volta, Cass.
Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.). PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio. Così deciso in Ro