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Ordinanza — n. 36266/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late contract nullity claim as exception despite inadmissibility, remanding case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36266/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the appellate judgment which had dismissed a late-filed claim for contract nullity. Although the lower courts rejected the claim as procedurally inadmissible, the Supreme Court held that nullity must be raised ex officio by the judge. Consequently, the court ruled that the inadmissibility did not preclude examining the substantive validity of the contract as a defense.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The judge must raise nullity ex officio even if the claim is procedurally inadmissible, converting it into a valid exception to examine the contract's validity.

Parole chiave

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contract nullity ex officio late filed exception inadmissible reconventional claim procedural conversion appellate review scope contratto d'ingegnere onorario dell'architetto responsabilità del responsabile di progetto

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
–può convertirla ed esaminarla comeeccezione di nullità legittimamente formulat a, giusta il secondo comma del citato art. 345 c.p.c. (Cass.
Art. 101 c.p.c.
345, primo comma, c.p.c., ma il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa dinullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.
artt. 112 c.p
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1418, 1421, 2229, 2909 c.c.
art. 345 c.p
–può convertirla ed esaminarla comeeccezione di nullità legittimamente formulat a, giusta il secondo comma del citato art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 7294/2017
Cass. 21472/2016
Cass. 14852/2013
Cass.21472/2016; Cass. 14852/2013; Cass.
Cass. 24567/2013
14852/2013; Cass. 24567/2013; Cass.9044/2010; Cass.
Cass. 9044/2010
Cass. 16314/2007
24567/2013; Cass.9044/2010; Cass. 16314/2007; Cass.
Cass. 73/2010
16314/2007; Cass. 73/2010; Cass.
Cass. 4233/2012
73/2010; Cass. 4233/2012).
Cass. s.u. 26243/2014
(Cass. s.u. 26243/2014; Cass.
Cass. 21775/2015
26243/2014; Cass. 21775/2015).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21930/2017 R.G. proposto da RASCHI MILLOTTI LAURA, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Angeli, con domicilio in Bastia Umbra, Via Gramsci n. 102. –RICORRENTE– contro PANDOLFI ELMI SIMONE, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Vesci e dall’avv. Leonardo Vesci, con domicilio in Roma, alla Via Ripetta n. 22. -CONTRORICORRENTE- e BELIA ALBERTO. PONTANI FABRIZIO. MILLOTTI FRANCESCO MARIA. MENGHINI FABRIZIO. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 137/2017, pubblicata in data 22.2.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: compensi professionali RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il geometra Simone Pandolfi Elmi ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1350/2006, ottenuto da Alberto Belia e Fabrizio Pontani per il pagamento di € 9609,45, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in occasione degli interventi di ristrutturazione presso l’immobile sito in Mantignana, di proprietà di Laura Millotti Raschi e Francesco Maria Millotti.

L’ingiunto ha contestato la domanda e ha chiesto la chiamata in giudizio dei titolari dell’immobile per essere manlevato. Laura e Francesco Millotti si sono costituiti, sostenendo di non dover rispondere del pagamento, essendo rimasti all’oscuro del fatto che il tecnico da essi incaricato avesse richiesto a terzi l’effettuazione dei rilievi e la rappresentazione grafica dello stato dei luoghi; Laura Millotti Raschi ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare la nullità dell’incarico conferito a Pandolfi Elmi e di ordinare la restituzione del compenso, in considerazione del fatto che, essendo l’opponente un geometra, non poteva svolgere la progettazione di interventi edilizi in cemento armato neppure servendosi di altri professionisti abilitati.

Istruita la causa ed esaurita la trattazione, all’esito il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo solo in favore di Belia, respingendo la domanda di pagamento avanzata dal Pontani; ha dichiarato infondate le azioni di manleva verso i terzi chiamati ed inammissibile la riconvenzionale della Millotti Raschi. Su impugnazione dell’opponente, la Corte distrettuale di Perugia, in parziale riforma della prima decisione, ha condannato l’attuale ricorrente a tenere indenne l’appellante dagli effetti della condanna. Per quanto rileva in questa sede, il giudice distrettuale ha rilevato che la Millotti Raschi, con dichiarazione del 1.6.2001, si era impegnata a versare i compensi dei collaboratori, essendo provato il conferimento di un sub-incarico; ha giudicato inammissibile la richiesta di dichiarare la nullità dell’incarico conferito al Pandolfi Elmi e di disporre la restituzione del compenso, osservando che il tema di causa riguardava le sole spettanze dei collaboratori che avevano agito in via monitoria e che le richieste della Millotti integravano una vera e propria riconvenzionale introdotta tardivamente in primo grado.

Per la cassazione della sentenza Laura Millotti Raschi ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui resiste con controricorso Simone Pandolfi Elmi. Le altre parti indicate in epigrafe non hanno svolto difese.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1418, 1421, 2229, 2909 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c., sostenendo che le prestazioni richieste al Pandolfi Elmi eccedevano dalla competenza dei geometri, perché riguardanti interventi su beni sottoposti a vincolo storico artistico e tali da comportare opere in cemento armato di non modesta entità, con conseguente nullità radicale ed insanabile dell’incarico. La Corte di merito avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio la nullità del titolo, considerato anche che, nel sollevare la questione, la ricorrente aveva proposto non una domanda, ma una mera eccezione riconvenzionale non soggetta ad alcuna preclusione processuale.

Occorreva infine considerare che, come eccepito puntualmente in giudizio, la nullità del contratto era stata dichiarata in altro processo dalla stessa Corte d’appello con sentenza n. 47/2016, passata in giudicato. Il ricorso è fondato. Nell’accogliere la domanda di manleva, la Corte di merito ha constatato l’avvenuto perfezionamento di un sub-incarico, che ha ritenuto dimostrato in base alla dichiarazione datata 1.6.2011, recante l’impegno della ricorrente a rimborsare al Pandolfi Elmi tutte le spese da questianticipate, inclusi i compensi dei terzi.

Non configurandosi – dunque - un rapporto sostanziale diretto tra la ricorrente e i collaboratori che avevano proposto la domanda di pagamento, il rimborso dei compensi trovava necessariamente titolo proprio nell’originario contratto con cui al resistente era stato conferito l’incarico di progettazione delle opere e di cui la riconvenzionale aveva posto in discussione la validità. Su tale tema la Corte di merito era tenuta a pronunciare nel merito anche ai fini dell’accoglimento della manleva, nonostante la rilevata inammissibilità della riconvenzionale formulata dalla Millotti Raschi (restando esclusa la sola possibilità di statuire sulla richiesta di rimborso del compenso, avanzata tardivamente).

Questa Corte ha – come è noto – stabilito che il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale. Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione attinente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass. s.u. 7294/2017).

Nell’ipotesi in cui la domanda riconvenzionale di nullità risulti inammissibile per motivi processuali, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti a suo fondamento restano acquisiti al processo e devono essere presi in considerazione come oggetto di eccezione, al solo scopo di respingere la domanda di controparte (cfr. Cass.21472/2016; Cass. 14852/2013; Cass. 24567/2013; Cass.9044/2010; Cass. 16314/2007; Cass. 73/2010; Cass. 4233/2012). Analogo principio è stato ribadito dalle S.U. con riguardo alla domanda di nullità tardivamente proposta in appello, ipotesi in cui l’azione è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., ma il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa dinullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.

–può convertirla ed esaminarla comeeccezione di nullità legittimamente formulat a, giusta il secondo comma del citato art. 345 c.p.c. (Cass. s.u. 26243/2014; Cass. 21775/2015). Nel caso in esame la domanda di nullità era stata ritenuta tardiva dal tribunale e la relativa statuizione era stata impugnata in appello, impedendo la formazione del giudicato. Rilevata la tardività della riconvenzionale, il giudice d’appello doveva valutare la validità del contratto come materia di eccezione, trattandosi di tema che condizionava la fondatezza dell’azione di manleva.

La censura è quindi fondata nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento di ogni altra questione. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deci