Cassation court allows third-party claimant to notify nomination via lawsuit citation, overriding strict contract timing rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the appellate court's dismissal of a third-party claimant's request to transfer property rights. While the lower court held that a specific nomination must occur at the final deed, the supreme court ruled that notifying the other party of one's nomination through the lawsuit citation itself is legally sufficient. Consequently, the case was remanded to the appellate court to proceed with the transfer request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 c.c.; In contracts of preliminary sale with reservation of nomination for a third party, the communication of nomination to the other contracting party may be made by the nominated third party and can be contained in or inferred from the citation of the lawsuit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16307/2017 R.G. proposto da FIORE MARCO, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Pani, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arenula n. 16, presso lo studio dell'avv. Francesca Dionisi - ricorrente - contro SICE PIEMONTE 201 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore Ignazio Scuzzarella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Coronati e Alessandro Lombardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via Tacito n. 7 - controricorrente - BOSCO DANILO intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2166/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis.
PREMESSO CHE 1. La società cooperativa a r.l. Sice Piemonte 201 citava in giudizio Marco Fiore, chiedendo che fosse condannato a pagare euro 136.600 a titolo di indennità per occupazione senza titolo e a restituire l'immobile da lui occupato. L'attrice deduceva, per quanto rileva nel presente giudizio, di essere soggetto attuatore di un programma costruttivo che prevedeva la realizzazione di ville residenziali e di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa senza che fossero state ultimate le costruzioni e senza che fossero stati effettuati gli atti pubblici di compravendita per il perfezionamento del passaggio di proprietà ai soci assegnatari; di avere stipulato in data 15 aprile 1997 un contratto preliminare di assegnazione di una villa con Danilo Bosco, che si era accordato con il convenuto per cedergli l'immobile, cessione che sarebbe dovuta avvenire mediante indicazione di Fiore al momento della stipulazione del rogito definitivo, facoltà espressamente prevista nel contratto preliminare sottoscritto con l'attrice; che il 4 maggio 1998 Bosco aveva comunicato con lettera raccomandata che l'immobile sarebbe stato ceduto a Fiore, il quale era stato nel frattempo immesso nel possesso della villa; che lo stesso Fiore il 23 giugno 1998 aveva stipulato direttamente con l'attrice un contratto di preassegnazione di un box auto.
Si costituiva il convenuto, il quale deduceva di avere concluso il 29 aprile 1998 un contratto preliminare di compravendita, in forza del quale Bosco si era obbligato a trasferirgli la proprietà della villa, procurandogli l'assegnazione dell'immobile direttamente da parte della società cooperativa. Il convenuto chiedeva quindi di dichiarare tenuta l'attrice a trasferire a Bosco la proprietà della villa con pronuncia di sentenza costitutiva; chiedeva poi di essere autorizzato a chiamare in causa Bosco per proporre, in via subordinata, domanda "di adempimento, con surrogazione ex artt. 2900 e 2932 c.c. nei suoi diritti verso" Sice.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2912/2014, rigettava la domanda dell'attrice e accoglieva la domanda del convenuto; trasferiva, quindi, in favore di Fiore la proprietà della villa.
2. Sice Piemonte 201 ha impugnato la pronuncia. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 2166 del 19 dicembre 2016, in parziale accoglimento dell'appello ha rigettato la domanda di trasferimento della villa e ha condannato Fiore alla restituzione dell'immobile.
3. Avverso la sentenza Marco Fiore ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Sice Piemonte 201. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1) Il primo motivo contesta omessa pronuncia "in merito alla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Marco Fiore ex art.342 c.p.c., stante la mancanza di rituale e congrua motivazione del gravame" o comunque erroneo o immotivato rigetto dell'eccezione. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha riportato in modo analitico i motivi di gravame di Sice Piemonte 201, in tal modo implicitamente rigettando l'eccezione di genericità dell'appello, appello che - come risulta dalla stessa esposizione del motivo di ricorso - era specifico e rispettava il dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
2) Per motivi di priorità logica va esaminato il terzo motivo prima del secondo. Il motivo fa valere, in relazione al rigetto della domanda del ricorrente ex art. 2932 c.c. inerente la villa, violazione o falsa applicazione degli artt. 2932, 1351, 1401, 1404, 1406, 1407, 1411 e 1362 e ss c.c.: la progressione coordinata di scritture intercorse tra le parti (il contratto preliminare di assegnazione della villa n. 18 a Bosco, il contratto preliminare di compravendita stipulato tra Bosco e Fiore, la lettera con la quale Bosco ha chiesto che l'atto notarile venisse rogato a favore di Fiore, il contratto preliminare di assegnazione del garage pertinenziale della villa sottoscritto da Sice Piemonte 201 e Fiore) dimostra che Fiore e non Bosco è il titolare del diritto nei confronti di Sice Piemonte 201 all'adempimento dell'obbligo di trasferire la proprietà della villa, essendo la volontà dei tre soggetti coinvolti riconducibile all'istituto della cessione del contratto ovvero a quella del contratto per persona da nominare o ancora a quella del contratto a favore di terzi.
Il motivo è fondato. Tra Sice Piemonte 201 e Bosco sono stati conclusi due contratti preliminari "di assegnazione alloggio". Nel primo contratto, concluso il 15 aprile 1997, si prevedeva che Bosco "si riserva, in sede di atto pubblico, la facoltà di intestare il villino ad altro nominativo che si riserva di indicare". Nel secondo contratto preliminare, concluso il 25 novembre 1997, si confermava l'interesse di Bosco "ad intestare in atto pubblico il villino n. 18 ad altro nominativo che si riserva di indicare". L'indicazione del nominativo è stata effettuata, asserisce il ricorrente, con lettera del 4 maggio 1998 (lettera che peraltro, secondo la Corte d'appello, non risulta in atti), con la quale Bosco ha indicato Marco Fiore.
Ad avviso della Corte d'appello tale lettera non potrebbe, comunque, assumere una portata equipollente rispetto all'electio stabilita nel contratto, da effettuarsi in sede di rogito; Bosco avrebbe dunque - secondo il giudice d'appello - dovuto effettuare l'electio in sede di rogito, ma il rogito non è stato concluso, così che non sussisterebbe la legittimazione sostanziale di Fiore ad agire nei confronti di Sice Piemonte 201, che non "può essere destinataria della domanda di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c.". L'affermazione della Corte d'appello non è corretta.
Il giudice d'appello, infatti, non considera che "nel contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo da parte del promissario acquirente, la comunicazione all'altro contraente della dichiarazione di nomina può essere fatta anche dal terzo nominato e in ogni caso può essere contenuta o, comunque, desunta dall'atto di citazione che il terzo stesso abbia notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto" (così Cass. 13686/2019; cfr. anche Cass. 4169/2015, Cass.18490/2014 e Cass. 15164/2001). Pertanto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di nomina sia stata o meno effettuata prima dell'inizio del processo, il ricorrente, costituendosi in giudizio e proponendo domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di Sice Piemonte 201, ha validamente comunicato la dichiarazione della propria nomina.
3) L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del secondo (che contesta nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte d'appello accolto una domanda proposta in primo grado da Sice Piemonte 201, di restituzione della villa, domanda rigettata dal Tribunale e non riproposta in appello da Sice), del quarto (che censura il rigetto delle domande proposte in via subordinata dal ricorrente, ossia di pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di Bosco, con condanna di quest'ultimo a trasferire al ricorrente la proprietà della villa, in quanto la motivazione data al riguardo dalla Corte d'appello sarebbe motivazione perplessa e comunque resa in violazione degli artt. 2900 e 2932 c.c.) e del quinto motivo (che denuncia il rigetto delle domande subordinate di risarcimento del danno per violazione degli artt. 112, 115 , 116 , 346 c.p.c. e 2697 c.c.). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.