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Ordinanza Interlocutoria — n. 35978/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against servitude acquisition judgment extended to absent co-owners to prevent conflicting rulings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court extended the notification of the cassation appeal to all co-owners of the servient lands who were absent in the second instance. Although the appellants successfully argued that the procedural defect in notifying the appeal violated the principle of contradictory proceedings, the court held that the joinder of parties in the second instance created a procedural joinder that must persist in cassation. Consequently, the appeal was extended to ensure all affected parties could participate, preventing conflicting judgments on the unitary servitude.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a joinder of parties is established in the second instance regarding a unitary right affecting multiple owners, it becomes a procedural joinder in cassation, requiring the extension of the appeal to all such parties to guarantee the principle of contradictory proceedings and avoid conflicting judgments.

Parole chiave

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servitude acquisition procedural joinder contradictory proceedings conflicting judgments notification of appeal unitary right litisconsorzio processuale servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
art. 86 c.p
SINIBALDI TITO (C.F.: SNB TTI 57B22 I192U), rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall’Avv.
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Testo completo

/2017) proposto da: ARGENTI LUISA (C.F.: RGN LSU 34L41 H534Y) e CACCETTA MARGHERITA (C.F.: CCC MGH 74L66 H501I), quali eredi di Caccetta Giuseppe, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale allegata al ricorso su foglio separato, dagli Avv.ti Lorenzo Porcacchia e Maurizio Mariano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, Via B. Tortolini, n. 13; -ricorrenti - contro AVV. SINIBALDI TITO (C.F.: SNB TTI 57B22 I192U), rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall’Avv.

Andrea Pietropaoli, in Roma, Via Girolamo da Carpi, n. 6; -controricorrenti - avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Perugia n. 445/1915 (pubblicata il 22 luglio 2015) e la sentenza definitiva della stessa Corte di appello n. 533/2016 (pubblicata il 15 novembre 2016), quest’ultima notificata il 21 febbraio 2017; R.G.N.10864/17 C.C. 29/11/2022 SERVITU’ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; Rilevato: - che con atto di citazione del 2010, l’avv.

Sinibaldi Tito conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, Caccetta Giuseppe, Sabatini Gherardi, Cosma Luigi, Sabatini Gherardi Maria Luisa, Bachetoni Rossi, Vaccari Antonio, Bartoli Maria Grazia, Bartoli Marta e Argenti Luisa, per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente all’interno dei fondi di proprietà dei predetti convenuti, contraddistinta al C.T. del Comune di Spoleto al foglio 166, particelle 92,91,93,94 e 108 ed in favore del fondo di sua proprietà, contraddistinto al C.E.U. dello stesso Comune al foglio 165, particelle 567, 603, 695 e 644, nonché al C.T. del medesimo Comune al foglio 165, particelle 423,426,603 e 605; - che, nella mancata costituzione dei convenuti, l’adito Tribunale, con sentenza n. 231/2011, accoglieva la proposta domanda; -che, decidendo sull’appello interposto da Caccetta Giuseppe e nella costituzione dell’appellato Sinibaldi Tito, la Corte di appello di Perugia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei terreni oggetto della domanda di usucapione (per quanto emergente dal controricorso e dalla stessa sentenza di seguito indicata, nella quale si dà atto che tali proprietari erano rimasti contumaci), con sentenza non definitiva n. 445/2015, accoglieva il primo motivo del gravame, dichiarando, di conseguenza, la nullità dell’impugnata sentenza e disponendo la rinnovazione degli atti istruttori nulli (come da separata ordinanza), con differimento all’esito finale della causa della regolazione delle spese; - che, con sentenza definitiva n. 553/2016, sulla base delle complessive risultanze istruttorie acquisite, rigettava il gravame e, quindi, dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio, in forma sia pedonale che carrabile, in favore del fondo del Sinibaldi ed a carico dei proprietari dei fondi serventi, secondo quanto richiesto con la domanda introduttiva dinanzi al Tribunale di Spoleto. - che avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, Argenti Luisa e Caccetta Margherita, resistito con controricorso da Sinibaldi Tino;

Considerato: -in via del tutto pregiudiziale, che - a fronte di una domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraversante i fondi di plurimi proprietari, nei confronti dei quali era stato ritualmente integrato il contraddittorio in appello – il ricorso per cassazione risulta notificato solo all’appellato vittorioso ma non anche alle altre parti del giudizio di secondo grado nei cui riguardi, per l’appunto, detto contraddittorio era stato integrato (non rilevando la circostanza che le stesse fossero rimaste contumaci); - che, pertanto, una volta che il rilevato litisconsorzio è stato instaurato nei confronti dei proprietari di più fondi, esso deve permanere anche nei successivi gradi di giudizio e, quindi, anche in quello di cassazione, trasformandosi in litisconsorzio processuale, funzionale ad evitare il rischio della formazione di giudicati contrastanti in ordine all’accertamento o all’acquisito per usucapione di un diritto di servitù il cui tracciato, pur attraversando più fondi, è comunque unitario; - che, per tale ragione, dovendosi garantire la compartecipazione necessaria anche nel presente giudizio di legittimità, di tutte le parti già risultanti tali nel giudizio di appello, è indispensabile ordinare l’estensione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre parti appellate (Sabatini Gherardi, Luigi Cosma, sabatini Gherardi Maria Luisa, Bachetoni Rossi, Vaccari Antonio, Bartoli Maria Grazia e Bartoli Marta), alle quali il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato (ad eccezione, quindi, del Sinibaldi Tito, peraltro costituitosi in questa sede), con la concessione di apposito termine nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

dispone la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti delle parti appellate indicate in parte motiva, assegnando il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il conseguente adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2022