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Ordinanza Interlocutoria — n. 35977/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to determine if civic domain assets allow private lease contracts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35977/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal by remanding the case to a public hearing for further examination. The tenant argued that the property was a private lease, while the landlord claimed it was a non-transferable concession of civic domain land. The court identified a significant legal question regarding whether such assets can be subject to private lease contracts under the new collective domain laws.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 3 legge 168/2017; The court must remand cases involving the legal qualification of civic domain assets to determine if they are subject to private lease contracts or remain inalienable concessions.

Parole chiave

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civic domain assets private lease contracts collective domain laws legal qualification remand to public hearing inalienability of land tenant eviction sequestro convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 3 legge 168/2017
a) con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
a) con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
a) con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 658 c.p.c.
– il vizio riconducibile all’errata applicazione dell’art. 658 c.p.c., sulpresupposto che- nel caso di specie – non avrebbe potuto essere introdotto un procedimento di sfratto per morosità con riferimento alla predetta “convenzione”;
Artt. 822, 824 e 825 c.c.
art. 658 c.p
– il vizio riconducibile all’errata applicazione dell’art. 658 c.p.c., sulpresupposto che- nel caso di specie – non avrebbe potuto essere introdotto un procedimento di sfratto per morosità con riferimento alla predetta “convenzione”;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10837/2021
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Testo completo

6/2018) proposto da: BALLESTRI GEO GIORGIO (C.F.: BLL GRG 62M13 L885Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti Giorgio Gozzoli, Raimondo Putzolu e Giammaria Camici, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Monte Zebio, n. 30; - ricorrente - contro A.S.B.U.C. Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Barga (p.i.: 016506640467), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, giusta pro cura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Romano Zipolini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Caio Mario, n. 27, presso lo studio dell’Avv. Francesco Magni; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2989/2017 (pubblicata in data 19 gennaio 2018 e non notificata); R.G.N.23316/18 C.C. 29/11/2022 USI CIVICI udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; Considerato: -che, con atto notificato nel maggio 2014, l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Barga (in breve A.S.B.U.C.), sulla premessa di essere proprietaria di terreni con sovrastante fabbricato adibito ad uso rifugio alpino con adiacenti accessori (in località “Lago Santo” nel territorio del Comune di Pieve Pelago-MO) e di averli concessi in locazione, con contratto in data 3 marzo 2001 (registrato il 21 marzo 2001), al sig.

Ballestri Geo Sergio, titolare della ditta individuale “Rifugio Marchetti”, intimava sfratto per morosità nei confronti di quest’ultimo, citandola dinanzi al Tribunale di Modena per il mancato pagamento dei canoni locatizi a far data dal marzo 2013, chiedendo la conseguente convalida dello sfratto; - che l’intimato si costituiva opponendosi all’invocata convalida, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale dell’intimante e, nel merito, contestava che, nella fattispecie, tra le parti fosse intercorso un effettivo contratto di locazione, trattandosi, piuttosto, di un atto di concessione di beni immobili appartenenti al demanio civico; - che il Tribunale adito, con sentenza n. 222/2017, accoglieva la domanda attorea per grave inadempimento dell’intimata conduttrice; -che, decidendo sul gravame interposto dal citato Ballestri e nella costituzione dell’appellata A.S.B.U.C., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018), lo rigettava, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado; -che, avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il Ballestri Geo Giorgio, a cui ha resistito con controricorso l’intimata A.S.B.U.C..

Rilevato: -che:

a) con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.822, 824 e 825 c.c., avuto riguardo alla mancata rilevazione – nell’impugnata sentenza – dell’appartenenza al demanio civico dei beni oggetto della “convenzione” da lui sottoscritta con l’A.S.B.U.C.;

b) con la seconda censura, ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo circa la qualifica di “concessione” attribuito dalle parti all’accordo del 3 marzo 2011, nonché riguardo ai presupposti del medesimo accordo esposti nelle premesse della convenzione;

c) con la terza doglianza, ha prospettato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – il vizio riconducibile all’errata applicazione dell’art. 658 c.p.c., sulpresupposto che- nel caso di specie – non avrebbe potuto essere introdotto un procedimento di sfratto per morosità con riferimento alla predetta “convenzione”;

d) con il quarto ed ultimo motivo, ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – il difetto di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum dell’A.S.B.U.C. di Barga, avuto riguardo all’esperimento del procedimento di sfratto sul ritenuto errato presupposto della conclusione di un contratto di locazione tra le parti, dovendo,invece, ritenersi trattarsi di una concessione di un bene facente parte del demanio civico. Ritenuto: - che, con il riportato primo motivo, il ricorrente pone la rilevante – ed, invero, ancora controversa – questione sulla individuazione della natura giuridica dei beni gravati da uso civico e, in particolare, sulla loro assoggettabilità o meno – pur non costituendo beni propriamente demaniali – al regime giuridico di tali beni, con tutte le conseguenze applicabili (anche ai fini della loro eventuale indisponibilità in funzione della conclusione di un contratto di natura privatistica, come la locazione, che viene specificamente in rilievo nella controversia in oggetto per quanto ritenuto dalla Corte di appello, pur in presenza di un’apposita convenzioneintercorsa tra le parti, il cui presupposto è rinvenuto dal ricorrente in un atto di concessione); - che detta questione assume una sua ulteriore problematicità anche alla stregua della nuova disciplina –ove, in concreto, applicabile (o, anche, in via meramente interpretativa) –introdotta con la legge 20 novembre 2017, n. 168 (contenente “norme in materia di domini collettivi”), il cui art. 3, comma 3, stabilisce che il regime giuridico dei beni collettivi (tra i quali non può escludersi che rientrino le terre amministrate dalle A.S.B.U.C., qualificantesi come enti esponenziali, costituenti entità private diverse e separate dal Comune, dotate di autonomia statutaria: cfr., da ultimo, Cass. n. 10837/2021) comporta la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e l’assoggettamento alla perpetua destinazione agro-silvo- pastorale; - che, in virtù della particolare rilevanza e della potenziale valenza nomofilattica della soluzione relativa alla suddetta questione, si ravvisa l’opportunità di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2