Cassation court remands case to public hearing to determine if civil use domain applies to compensation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a critical legal question regarding the nature of lands subject to civil use. The municipality argued such lands are 'res extra commercium' and ineligible for compensation under Article 1150 of the Civil Code, while the agricultural company claimed good faith possession entitled them to an indemnity for improvements. The court deemed the issue of legal compatibility between the civil use domain regime and compensation rules too significant to decide without full oral debate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1150 c.c.: The Court of Cassation may remand a case to public hearing when a fundamental question arises regarding the applicability of the civil use domain regime to compensation claims for improvements on such lands.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
1/2018) proposto dal: COMUNE DI L’AQUILA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Domenico De Nardis e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour; -ricorrente - contro AGRICOLA LAQUILANA S.R.L. (P.I.: 02656960586), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti Fabrizio Marinelli e Maria Cristina Cervale ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.
Roberto Renzi, Via M. Mercati, n. 51; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1407/2017 (pubblicata in data 17 luglio 2017); R.G.N.15051/18 C.C. 29/11/2022 USI CIVICI – INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART.1150 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; Considerato: - che con sentenza non definitiva n. 15/2005, il Tribunale di L’Aquila riteneva sussistente il possesso di buona fede, da parte della Società Agricola s.r.l. (già Laquilana Immobiliare s.r.l.), dell’appezzamento di terreno della superficie di circa 196.28.76 ettari, sito in località Spitillo (AQ), distinto in catasto terreni alla partita 13063 foglio 6, particelle 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 49, 50 e 53, nonché dimostrate in giudizio le migliorie di cui la stessa società aveva chiesto il pagamento, con il riconoscimento, in favore della medesima, del diritto di conseguire un’indennità commisurata al maggior valore degli immobili al momento della restituzione al Comune di L’Aquila (avvenuto nel 1991) a seguito della sentenza (n. 8 del 1984) del Commissario per la liquidazione degli usi civici, confermata nei successivi gradi di giudizio, con la quale i terreni erano stati dichiarati di natura demaniale civica; - che, proseguito il giudizio per la determinazione dell’incremento di valore degli immobili determinato dalle migliorie apportate con riferimento al momento della loro restituzione, l’adito Tribunale, con sentenza definitiva n. 535/2011, condividendo le conclusioni del c.t.u., condannava il citato Comune al pagamento, in favore della indicata società e a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1150 c.c., della somma di euro 856.373,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati con riguardo alle somme rispettivamente dovute per i terreni e gli altri beni con decorrenza dal 15 marzo 1991, per i primi, e dal 14 luglio 1881, per i secondi; - che, decidendo sul gravame interposto dal Comune di L’Aquila avverso le due sentenze (la non definitiva e la definitiva), cui resisteva la Società Agricola Laquilana s.r.l., la Corte di appello di L’Aquila lo accoglieva parzialmente, nel senso che – pur riconoscendo il diritto dell’appellata società all’ottenimento dell’invocata indennità – ne riduceva la sua misura all’importo di euro 356.699,12, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 15 marzo 1991; - che, a sostegno dell’adottata decisione, la Corte abruzzese rigettava, innanzitutto, il primo motivo di gravame sulla contestata spettanza del suddetto diritto in relazione al disposto dell’art. 1150 c.c., affermando che questa Corte – investita della questione di giurisdizione in ordine alle controversie scaturenti dal riconoscimento dell’esistenza di usi civici - aveva espressamente ammesso che il possessore costretto a riconsegnare il bene potesse ottenere un’indennità per le migliorie ad esso apportate (si richiamano Cass.
SU n. 2653/1961 e Cass. n. 1997/1954); - che, con riferimento al secondo motivo attinente al “quantum” di tale indennità e dopo aver ripercorso la complessa vicenda nel suo svolgimento fattuale e giuridico, rideterminava la misura dell’indennità nell’importo precedentemente specificato; -che, avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Comune di L’Aquila, a cui ha resistito la Società Agricola Laquilana s.r.l. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale basato su un solo motivo.
Rilevato: - che, con il motivo del ricorso principale, il Comune di L’Aquila ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 826, 828, 1145 e 1150 c.c., nonché degli artt. 9e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, prospettando che il demanio civico –di cui fa parte la montagna di Vio o Spitillo, oggetto della controversia –non è suscettibile di possesso e deve considerarsi “res extra commercium” fino a che non sia disposta la legittimazione o il mutamento di destinazione, aggiungendosi che all’occupatore dei beni di uso civico non sono applicabili i diritti indennitari previsti dal codice civile (con riferimento all’art. 1150 c.c.) o per le costruzioni su suolo altrui (di cui all’art. 936 c.c.); -che, con il motivo del ricorso incidentale, la Società Agricola Laquilana s.r.l. ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 1150, comma 3, c.c., facendo presente che, ai fini dell’indennità di miglioramento dovuta al possessore, la buona fede o la mala fede rilevano esclusivamente sulle modalità di calcolo dell’indennità stessa, denunciando, altresì, la violazione dell’art. 112 c.p.c. sul presupposto che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello, negando l’indennizzo attinente alle costruzioni realizzate dopo l’instaurazione del giudizio, aveva pronunciato “ultra petita”;
Ritenuto: -che la complessiva censura proposta con il ricorso principale (a cui si correla anche il motivo del ricorso incidentale) pone la rilevante questione sulla individuazione (ancora particolarmente controversa) della natura giuridica dei beni gravati da uso civico e, in particolare, sulla loro assoggettabilità o meno – pur non costituendo beni propriamente demaniali –al regime giuridico di tali beni, con la conseguente ulteriore prospettazione della problematica sul se – nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che essi soggiacciano al suddetto regime giuridico – quest’ultimo sia compatibile o no con la disciplina prevista dall’art. 1150 c.c. (non assumendo rilievo determinante, in ordine a tali aspetti, il riferimento – invero apoditticamente compiuto dalla Corte di appello - ai remoti precedenti evocati nell’impugnata sentenza, rivolgendosi, peraltro,quello di cui alla citata sentenza delle SU n. 2653/1961, ad una questione di giurisdizione); - che, in virtù della particolare rilevanza e della potenziale valenza nomofilattica della soluzione relativa a detta questione, si ravvisa l’opportunità di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 novembre 2022. Il Presidente Antone