Cassation appeal dismissed due to settlement; parties reached agreement and withdrew appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe parties reached a settlement agreement and formally withdrew their respective appeals, leading to the extinction of the proceedings without a substantive ruling on the merits. The appellant, GEAP SRL, had challenged a lower court decision regarding construction contract damages and penalty clauses, while the respondent, CAMATA COSTRUZIONI SRL, opposed the withdrawal. The court declared the case extinguished because the parties mutually agreed to resolve all pending issues and requested the offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1656 c.c.: When parties reach a settlement agreement and mutually withdraw their appeals, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits or determining costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27506/2017 R.G. proposto da : GEAP SRL, elettivamente domiciliato in RIMINI VIA FLAMINIA, 163/E, presso lo studio dell’avvocato LUPO FILIPPO (LPUFPP70L12H294L) rappresentato e difeso dagli avvocati REIS PIERO (RSEPRI58S07L483V), MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) -ricorrente- contro CAMATA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER ELENA (STLLNE69L55H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato FORLATI ZENO (FRLZNE35M01L424O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2004/2017 depositata il19/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Nel corso dell’anno 2007, GE.A.P. s.r.l. evocava Camata Costruzioni s.r.l. avanti il Tribunale di Venezia, con due distinti procedimenti. Esponeva di aver appaltato alla società convenuta i lavori per l’adeguamento alla disciplina antincendio della struttura alberghiera di sua proprietà, con contratto del 13 gennaio 2006. Sennonché, a seguito dei ritardi nell’esecuzione delle opere rispetto ai tempi previsti, la committente aveva comunicato di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c. Pertanto, domandava al giudice adito il risarcimento dei danni ed il rilascio del cantiere.
Medio tempore, Camata Costruzioni aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di GE.A.P. per i lavori eseguiti sul cantiere (per € 277.218,67), nonché per una fattura emessa in relazione ad un diverso contratto (per € 54.000,00). In conseguenza dell’opposizione dell’intimata, i tre giudizi venivano riuniti ed, in esito all’istruttoria, il Tribunale – revocato il provvedimento monitorio – condannava GE.A.P. al pagamento dell’importo di € 313.194,46, respingendo le altre domande hinc et inde proposte. Su gravame di entrambe le parti, con sentenza n. 2004 del 19 settembre 2017, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale accogliento dell’appello principale, condannava Camata Costruzioni al pagamento dell’importo di € 10.000, a titolo di risarcimento danno per la mancata rimozione del cantiere.
In parziale accoglimento dell’appello incidentale, respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo, dando atto dell’intervenuto pagamento dell’importo di € 142.640,67 in conto alla somma ingiunta, condannava altresì la GE.A.P. al pagamento delle ulteriori somme di € 18.260,79, a titolo di maggior corrispettivo a credito per i lavori eseguiti, e di € 33.300,00, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. Ricorre per cassazione GE.A.P. s.r.l., sulla base di quattro motivi principali (e due subordinati). Si è costituita Camata Costruzioni s.r.l. per resistere al ricorso avversario Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n.
4) e 112 c.p.c., per omessa pronunzia sulla domanda di accertamento (e conseguente declaratoria) dell’avvenuta corresponsione del complessivo importo di € 288.232,15 a favore di controparte. Afferma di aver tempestivamente provveduto a dimettere copia del relativo bonifico e di aver integrato la domanda, in sede di precisazione delle conclusioni, con la specifica richiesta di “accertare e dichiarare che Geap srl, per effetto dell’ordinanza 19 luglio 2011 …….ha corrisposto a Camata Costruzioni srl l’importo pari a complessivi Euro 288.232,15, oltre interessi dalla data del versamento al saldo… e per l’effetto condannare Camata Costruzioni srl alla restituzione del suddetto importo pari ad Euro 288.232,15, oltre interessi dalla data del versamento al saldo”. 1.a) In via alternativa, la ricorrente rileva l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., costituito appunto dalla mancata considerazione del documento contenente il predetto importo, la cui valutazione avrebbe inevitabilmente determinato un diverso esito del giudizio.
2) Mediante la seconda doglianza, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Afferma, in proposito, che la domanda avversaria sarebbe stata cristallizzata – con le conclusioni richiamate all’udienza del 9 giugno 2016 – in euro 277.218,67, corrispondenti all’importo portato dalle fatture azionate con l’ingiunzione n. 902/2007 del Tribunale di Venezia, mentre la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto l’ulteriore somma di euro 18.260,79 “a titolo di maggior corrispettivo a credito dell’appellata per i lavori eseguiti”, in assenza di qualsivoglia domanda sul punto. 2.a) In via subordinata, la GE.A.P. ipotizza la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., giacché non sarebbero stati illustrati i motivi di tale pronunzia.
3) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 1671 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. Con esso, la GE.A.P. rileva che la Corte veneta avrebbe trascurato di considerare che il mancato guadagno, enunciato dalla norma, equivarrebbe alla differenza fra il prezzo contrattuale dell’appalto ed il costo delle opere eseguite, ovvero all’utile netto conseguibile dall’appaltatore con l’esecuzione delle opere appaltate. In altri termini, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente liquidato a controparte una somma maggiore di quanto Camata Costruzioni avrebbe potuto ricavare dall’esecuzione integrale del contratto.
4) Il quarto motivo invoca la violazione degli artt. 1322 comma 1° e 1384 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente censura il punto della sentenza impugnata, in cui si legge che la penale contrattuale sarebbe stata incompatibile con le variazioni quantitative e qualitative dell’originario piano delle opere “costituendo previsione non più ragionevolmente opponibile all’appaltatore”. In tal modo, sarebbe stata violato il principio di autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c., posto che al giudice sarebbe stato consentito solo ridurre l’importo della clausola per ricondurla ad equità.
5) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 2 settembre 2022, la società ricorrente ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, a seguito del raggiungimento con la controricorrente di un accordo bonario a tacitazione di tutte le vicende pendenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite. La controricorrente, a sua volta, ha fatto pervenire un atto di accettazione della suddetta rinuncia, come comunicata dalla società ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio, in data 6 settembre 2022. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spes