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Ordinanza — n. 35965/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by counsel with opposing party accepting and costs covered.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35965/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appointed counsel for the appellants formally withdrew the lawsuit, and the opposing counsel accepted this withdrawal with full compensation of judicial costs. The court ruled that this procedural event triggered the automatic termination of the case under the Civil Procedure Code. Consequently, no further proceedings were necessary, and the appellants were not required to pay the doubled uniform contribution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 1 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appointed counsel, accepted by the opposing party with full cost compensation, results in the immediate extinction of the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal counsel acceptance extinction of litigation cost compensation Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
art. 83 c.p
art. 390 c.p

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Testo completo

DREA (C.F.: BTTDR 55C24 L424F) e BATTINO IRENE (C.F.: BTT RNI 59E63 L424X), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Riccardo Nurra e Francesco Schillaci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Via Pietro della Valle, n. 2; -ricorrenti - BALOS DORIANO (C.F.: BLS DRN 59T11 L424L) e Avv. VERGINE CLAUDIO (C.F.: VRG CLD 57H09 L424K), il primo rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Claudio Vergine, e quest’ultimo costituito in proprio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Pierluigi Guerriero, in Roma, viale della Pineta di Ostia, n. 3; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 78/2019 (pubblicata il 12 febbraio 2019 e corretta con ordinanza depositata il 28 marzo 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato; R.G.N. 20573/19 C.C. 13/10/2022 VENDITA rilevato che il difensore costituito per i ricorrenti (quale procuratore speciale degli stessi, per effetto del contenuto dello specifico mandato conferitogli nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c., dal quale emerge il conferimento anche del potere di rinunciare agli atti del giudizio) ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato telematicamente – in data 26 settembre 2022 – dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale ha rinunciato al ricorso; constatato che il difensore ritualmente costituito per i controricorrenti, munito di procura speciale contenente anche lo specifico potere di accettare rinunce, ha, con dichiarazione depositata in forma telematica (e ritualmente sottoscritta) in data 27 settembre 2022, manifestato la volontà di accettare la suddetta rinuncia operata dai ricorrenti, con compensazione integrale delle spese giudiziali; ritenuto,pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle relative spese, rilevando che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso con compensazione integrale delle spese. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 ottobre 2022. Il Presidente Mauro Mocci