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Ordinanza Interlocutoria — n. 35951/2022 — snciv Generato dall'IA

Court stays proceedings to allow formalization of a real rights transaction agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court stayed the proceedings to a new term to facilitate the formalization of a transactional agreement reached by the parties. The plaintiffs and the condominium had concluded a settlement to resolve the dispute, including dispositions of real rights, which requires a public deed or authenticated private writing under the Civil Code. Consequently, the court deferred the case to allow the parties to properly execute this transaction before resuming the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1350, commi 1, 4 e 12 c.c.; When a transaction involves dispositions of real rights, it must be formalized via public deed or authenticated writing, requiring the court to stay proceedings to allow for such formalization.

Parole chiave

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transaction formalization real rights disposition public deed requirement procedural stay authenticated private writing Civil Code provisions transitional agreement disposizioni comuni

Disposizioni normative citate

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Art. 1350, commi 1, 4 e 12 c.c.
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Testo completo

la seguente Diritti reali ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6450/2017) proposto da: RAFFAELLI STEFANO, CERMENATI ADELAIDE, BANDITO ALESSANDRO e CEFFA CARLO AUGUSTO FRANCESCO„ rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli A,vv.ti Elena Nelva Stellio e Carlo Ferruccio La Porta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, v. A. Fusco, n. 113/2; - ricorrenti - contro CONDOMINIO HERMITE (C.F.: 80014740072), in persona dell'amministratrice pro-tempore Gllobal Service Courmayeur;

ALBERTINI ALESSANDRA, ANDREOTTI OSCAR, BERTACCHI LAURA, CICERI GIANCARLO, FADIN MARIA TERESA, CORTELLA MARISA, MORANDO MARIA ASSUNTA, DEL BOSCO GIOVANNA, FERRARI PAOLA, LUCCHINI PIETRO, GUASTALLA GHERARDA, MEDINI MASSIMO, MEDINI BARBARA, STRADELLA CARLA, VIDA GATTI FRANCA rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali apposte in calce al controricorso, dagli Avv.ti Michele Lucc:hini Guastalla e Paolo Fiori° e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - nonché LORENZET AURORA RITA, MARTINET LUIGI VITTORIO, MINETTO VITTORIO, MINETTO EMANUELA, CHERCHI GIOVANNA, BERTACCHI ALESSANDRA, BOBBA PAOLA, POLLI MARGHERITA, ANZALONE NICOLETTA, TRIULZI FABIO MARIA, EiERTOLOTTI ROBERTA, PURRO ANDREA, BORCHIELLINI ALESSANDRA, FERRAIOLO MARIA LUISA, RIZZETTO CRISTIAN e SILBERZHAN ALESSANDRA; -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino - Sezione II Civile, n. 1270/2016 (pubblicata il 26 luglio 2016 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Roberto Mucci, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che, con istanza congiunta del 20 ottobre 2022, i difensori delle parti costituite hanno dichiarato che i ricorrenti e il Condominio "Hermite" (con votazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei condomini, resistenti costituiti e non costituiti in giudizio) hanno favorevolmente concluso una trattativa' transattiva volta a definire la presente controversia e, con la necessaria partecipazione anche del Comune di La Thuile, pure l'attuazione di un distinto ma connesso giudizio di ottemperanza "inter partes" conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3270/2021; considerato che, nella stessa istanza, i predetti difensori hanno dato atto che l'accordo per la definizione transattiva della controversia prevede, oltre alla rinuncia al giudizio con la correlata accettazione, anche la conclusione di atti dispositivi di diritti reali e che, pertanto, la transazione necessita di essere stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 1350, commi 1, 4 e 12, c.c., invocando, perciò, il differimento della causa a nuovo ruolo al fine di poter formalizzare compiutamente la transazione;

P.Q.M.

La Corte, vista l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dai difensori delle parti costituite, con la quale hanno rappresentato che è stato raggiunto un accordo transattivo da formalizzare tra tutte le parti, rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consig