Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural requirement to deposit certified notification of lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the lower court's judgment with the notification report. Although the appellant claimed the judgment was served via registered mail, the required document was missing from the case file. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the appeal procedurally impossible under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The appeal for cassation is inadmissible if the certified copy of the contested judgment, including the notification report, is not deposited with the filing, even if the judgment was served via registered mail.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSEGLIA GENNARO, rappresentato e difeso dall’avv. SERGIO TREDICINE -ricorrente - contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in NAPOLI, CORSO UMBERTO I, n. 23, presso lo studio dell'avvocato MARIANNA CUCCINI, rappresentata e difesa dall’avv. ERNESTO GRANDINETTI -controricorrente - avverso la sentenza n. 6668/18del Tribunale di Napoli, depositata il 05.07.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.10.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1 Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 34474 del 06.10.2014, accoglieva la domanda di Gennaro Marseglia per il Ric. 2018 n. 31619 sez.
S2 -ud. 07-10-2022 - 2 - pagamento di prestazioni professionali - da questi rese alla convenuta Groupama Assicurazioni S.p.A. nella sua qualità di perito fiduciario- eccedenti i compiti di perito estimatore , condannando la predetta compagnia di assicurazionial pagamento di €. 54,00 a titolo di ulteriore onorario professionale, oltre a complessivi €. 334,00 di spese processuali. 1.2.Proponeva appello la compagnia di assicurazioni dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale – con sentenza n. 6668/2018 ed in accoglimento del gravame - dichiarava improponibile la domanda in quanto contraria sia al principio di correttezza e buona fede, sia al principio costituzionale del giusto processo, poiché la somma pretesa dall’appellato derivava da un unico rapporto obbligatorio e la parcellizzazione del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento era volta a soddisfare unicamente la sua utilità, con unilaterale aggravamentodella posizione del debitore. 1.3.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gennaro Marseglia, affidandolo a sei motivi. Resiste Groupama Assicurazioni S.p.A con controricorso e memoria. 2.1Va rilevato innanzituttoche nelle more tra la proposizione del ricorso e la fissazione dell’adunanza è intervenuta la morte dell’avv. Sergio Tredicine difensore del ricorrente, ma risulta dagli atti l’avviso dell’adunanza camerale fatto alla parte personalmente. Non c’è quindi pregiudizio per il diritto di difesa (cfr. tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013 Rv. 627660). 2.2 Ciò premesso, r itiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ric. 2018 n. 31619 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 3 - A norma dell'art. 369, comma 2 , n. 2 c od. p roc. civ. insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza « con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso dirichiedere il deposito materiale dell'atto unitamente al ricorso. Nel caso di specie,la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza di appello a mezzo pec in data 03.08.2018 (v. pag. 1 ricorso), ma nell'incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza: pertanto,la sanzione dell'improcedibilità è inevitabile (v.
Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005;Cass. S.U. 16-4- 2009 ord. n. 9006; Cass. 28-9-2009 n. 20795; Cass. 1-12-2009 n. 25296; Cass. 26-4-2010 n. 9928;Cass. 11-5-2010 n. 11376; Cass. 6- 8- 2010 n. 18416;Cass. 10-9-2010 n. 19271; Cass. 10 - 12 - 2010 n. 25070; v. altresì Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate; v. altresì in tema di notifica della sentenza a mezzo pec Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22.12.2017; nonché Sezioni Unite, Sentenza n. 22438 del 2018 in motivazione;
Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 11739 del 15/05/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12609 del 22.05. 2018; Cass. S ez. 6 Ordinanza n. 15832 del 07.06.2021). 2.1.E' vero che le Sezioni Unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente che pur abbia dichiarato l'esistenza di tale evento, sia stata depositata da un'altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 Rv. 665188 – 02;
Cass. Sez. U. n. 10648/2017);ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi. Ric. 2018 n. 31619 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 4 - 2.2. Né soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. n. 17066 del 10.07.2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore, essendo stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Napoli il 05.07.2018 e r icorso notificato il 25.10.2018.
3. L’improcedibilità comporta inevitabilmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 500,00 (cinquecento) , oltre a € . 100,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell