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Decreto — n. 35776/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35776/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35776/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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corso proposto da: MONTANARI TERESA IRENE, BUCCELLA ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI S. ANGELA MERICI 16, presso lo studio dell'avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PODESTA'; - ricorrenti - contro AMATO FILIPPO, IRIDE ANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO SOLERIO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1217/2020 pubblicata in data 18 dicembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MONTANARI TERESA IRENE, BUCCELLA ANDREA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.40delMM PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35776/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ANGELA MERICI 16, presso lo studio dell'avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PODESTA'; - ricorrenti - contro AMATO FILIPPO, IRIDE ANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO SOLERIO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1217/2020 pubblicata in data 18 dicembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MONTANARI TERESA IRENE, BUCCELLA ANDREA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.40delMM PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato compensazione nel fallimento ritiro a seguito di transazione spese professionali riduzione della mercede d'avvocato rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

corso proposto da: MONTANARI TERESA IRENE, BUCCELLA ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI S. ANGELA MERICI 16, presso lo studio dell'avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PODESTA'; - ricorrenti - contro AMATO FILIPPO, IRIDE ANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO SOLERIO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1217/2020 pubblicata in data 18 dicembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MONTANARI TERESA IRENE, BUCCELLA ANDREA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.40delMM PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 139/2022 RG 9230-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il