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Ordinanza — n. 35527/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties waived litigation and agreed on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35527/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but immediately extinguished the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit following a settlement agreement. The appellant, Walfredo della Gherardesca, had previously lost a property dispute against the Labronica company and his heirs, who were declared the sole owners of the land. Upon filing the cassation appeal, the appellant submitted a formal waiver of the claim, and the opposing party accepted this withdrawal, leading the court to terminate the case with a mutual agreement on cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, e 391 c.p.c.; When parties reach a settlement and one party formally waives the appeal, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal extinction of proceedings cost compensation cassation withdrawal property dispute transitional settlement rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
390, comma 2, e 391 c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
390, comma 2, e 391 c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5740/2018 R.G. proposto da: LA LABRONICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G . PISANELLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO (DMISFN49M29H501F) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA LUIGI GIORGI (GRGNLL69S24E202G), DAVID CERRI (CRRDVD55C01G702T); -ricorrente - contro TEDICE DELLA GHERARDESCA WALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio GREZ STUDIO ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO PALADINI (PLDMRA67B03E506Y), VALTER CASSOLA (CSSVTR46L05D612N);

Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2873/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Walfredo Te dice della Gherardesca conveniva la C amping Belmare Srl nonché Rossana Taranto, Giuliana Pagliai e Sabrina Pagliai innanzi al tribunale di Livorno,sezione distaccata di Cecina, chiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva sul bene immobile sito in Comune di Castagneto Carducci distinto al nuovo catasto terreni, partita 4260, foglio 25, particella 530 e particella 48148 e di condannare le convenute alla restituzione del bene oltre che al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione nella misura di euro 3.000.000 o comunque quella ritenuta di giustizia.

2. Si costituiva la convenuta Belmare che affermava che i beni oggetto della rivendica erano stati concessi in godimento d alla società LabronicaS.r.l.

3. Si costituivano le signore Taranto e Pagliai le quali, sul presupposto che la scrittura privata del 25 marzo 1988 aveva trasferito la proprietà del fondo alla società di fatto Camping Belmare, chiedevano il rigetto della domanda e l’accertamento della comproprietà del medesimo bene in ragione del 50 % e, in via subordinata, la parziale compensazione dell’indennità di occupazione spettante all’attore. Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 4. A ll’udienza di prima trattazione l’attore chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la società Labronica S.r.l..

5. La società Labronica si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale , l’accertamento della int ervenut a usucapione in suo favore della proprietà dei terreni in questione.

6. Il T ribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, rigettava la domanda attorea e accoglieva quella proposta in via riconvenzionale dalla società Labronica di usucapione dei terreni oggetto di causa.

7. Walfredo della Gherardesca proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

8. Nel giudizio si costituiva la Labronica S.r.l. anche quale incorporante Belmare camping Srl originaria convenuta che in primo grado aveva dedotto la propria carenza di legittimazione in ordine alla domanda di rivendica siccome detentrice dei terreni in forza di contratto di locazione stipulato con la Labronica.

9. La C orte d’ A ppello di Firenze , con sentenza parziale in riforma della sentenza del T ribunale di Livorno , accertava e dichiarava che Walfredo della Gherardesca, quale erede di Guido Novello della Gherardesca, era proprietario dei terreni siti in comune di Castagneto Carducci distinto al nuovo catasto terreni partita 4260, foglio 25, particelle 530 e 48148 e condannava la società Labronica a rilasciare i terreni e a pagare al proprietario la somma di euro 250.000 oltre interessi.

10. La Società Labronica srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinquemotivi di ricorso. Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 11. Walfredo della Gherardescaha resistito con controricorso 12. La Società ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte,evidenziando che le parti hanno definito la lite in via transattiva e che non vi è interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

13. I difensori di Walfredo Della Gherardesca, muniti di procura speciale, hanno depositato atto di accettazione alla rinunciacon richiesta di compensazione delle spese di lite.

14. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

15. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da richiesta delle parti.

16. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 Così dec