Cassation court dismisses appeal due to withdrawal; parties agreed to settle and offset litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal on November 7, 2022. The parties had previously agreed in writing to settle their reciprocal relations and offset litigation expenses. Consequently, the court dismissed the proceedings without ordering any further costs or contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 1, comma 17, Legge 228/2012; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal from cassation renders the appeal extinct, and if the withdrawal stems from a settlement agreement including cost offset, no further unified contribution is due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28967-2019 proposto da: FIADONE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato GEMMA SASSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FIADONE GIAMPIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA PAPOLA giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente - nonché contro Ric. 2019 n. 28967 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -2- FIADONE ROBERTO; -intimato - avverso la sentenza n. 734/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 734 del 29 aprile 2019 rigettava l’appello proposto da Fiadone Roberto, cui aveva aderto Fiadone Angelo, e nei confronti di Fiadone Giampiero, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1280 dell’11 settembre 2013 con la quale aveva approvato il progetto di divisione degli immobili in comunione tra i condividenti, rimettendo la causa in istruttoria per il sorteggio. I giudici di appello, nell’esaminare la doglianza che investiva il giudizio di comoda divisibilità della massa, riteneva condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale, atteso che le singole porzioni erano suscettibili di autonomo e libero godimento da parte degli attributari.
Inoltre, non era emersa alcuna situazione di pregiudizio strutturale per l’immobile né vi erano ostacoli, a seguito dell’approvazione del progetto, all’agibilità delle porzioni ricavate. Peraltro, i costi materiali per addivenire al frazionamento del bene non erano elevati, ove ragguagliati al rilevante valore della quota spettante ad ogni comunista, dovendosi altresì escludere la svalutazione del valore dei magazzini, in quanto a Ric. 2019 n. 28967 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -3- tale svalutazione corrispondeva un incremento di valore per altri immobili aventi analoga destinazione.
Né, infine, poteva sostenersi che la divisione avrebbe reso difficile fruire della servitù di passaggio carrabile, trattandosi di circostanza ininfluente rispetto alla natura ed all’entità delle quote risultanti dalla divisione. In merito alle spese di lite, poneva quelle del giudizio di appello a carico dell’appellante principale e di Fiadone Angelo che aveva aderito all’appello, e condannava altresì Fiadone Angelo e Roberto al pagamento della somma di € 20.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza haproposto ricorso Fiadone Angelosulla base di sei motivi.
Fiadone Giampiero ha resistito con controricorso. Fiadone Roberto non ha svolto difese in questa fase.
2. In data 07 / 11 /20 22 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed in conseguenza di ciò, il p rocesso va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c. Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che la rinuncia è conseguente a scrittura del 18/10/2022 (allegata alla dichiarazione di rinuncia) volta a definire i reciproci rapporti, intervenuta tra le parti in causa, e nella quale le parti acconsentivano anche a far dichiarare compensate le spese di lite. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Ric. 2019 n. 28967 sez. S2 -ud. 22-11-2022 -4- pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stess