Italian Supreme Court allows partial appeal, increasing fair compensation for unreasonable trial delay from 800 to 1000 euros per person.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's decision regarding fair compensation for an unreasonable trial delay. The appellants argued that the calculated indemnity of 800 euros per year was insufficient compared to the statutory minimums applicable at the time of the claim. The court ruled that the lower court erred in applying outdated parameters and ordered an increase to 1000 euros per person based on the law valid when the claim was filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2 legge n. 89/2001; Art. 384, secondo comma c.p.c.: The court of merit must apply the monetary parameters for non-pecuniary damage established by the law in force at the time of the claim, increasing the indemnity when the lower court's calculation falls below the statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
3 seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14150/2021 R.G. proposto da DI STEFANO ER CYS (c.f. DSTRSE53S26G874C), MACCARI MARIA TEODOLINDA (c.f. MCCMTD48M45G344C), DE NICOLA ROSSANNA (c.f. DNCRNN46D61A132H), DOMINIJANNI VINCENZO (c.f. DMNVCN34D10I266C), DI MOLFETTA SARA (c.f. DMLSRA78R44H501L), FERRARO FEDERICO (c.f. FRRFRC47M13H501L), ROSI DANIRELA (c.f. RSODNL54D5OH501R), MARCOCCI FABRIZIO (c.f. MRCFRZ51R08F319X), VERGARI MARCELLO (c.f. VRGMCL49T29A252K), FUSCO LUCREZIA (c.f. FSCLRZ55L64F8393), MIRA ANNA MARIA (c.f. MRINMR45H45E441L), MADDALUNA VITTORIO (c.f.
MDDVTR41D23I234B), FERRI ANTONIO (c.f. FRRNTN41D28H501G), LA MANTIA NAZARENO (c.f. LMNNRN49C04H501S), POMPEI ELIDE (c.f. PMPLDE51H43H501Y), MONTEFORTE GIOVANNI (c.f. MNTGNN36L05M088Y), FIORENZANO UGO (c.f. FRNGU037D21F839B), LA ROSA GAETANO (c.f. LRSGTN53M08E606X), CONTENTI FULVIO (c.f. CNTFLV50S09E098L), VENDOLA GIUSEPPINA (c.f. VNVGPP46D56A662S), PERNA ANNA MARIA (c.f. PRNNMR52T48H501E), GUADAGNI GIUSEPPE (c.f. GDGGPP38A07H501G), MARCUCCI CLAUDIO (c.f. MRCCLD54A25H501Y), VIETRI VINCENZO (c.f. VTRVCN46P23D615F), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
Ferdinando Emilio Abbate, del Foro di Roma, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Ugo de Carolis n. 101; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 97591110586), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - resistente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Perugia n. 692/2020, pubblicato il 26/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia in data 31.10.2011, Eros DI STEFANO, Maria Teodolinda MACCARI, Rossana DE NICOLA, Vincenzo DOMINIJANNI, Sara DI MOLFETTA, Federico FERRARO, Danirela ROSI, Fabrizio MARCOCCI, Marcello VERGARI, Lucrezia FUSCO, Anna Maria MIRA, Vittorio MADDALUNA, Antonio FERRI, Nazareno LA MANTIA, Elide POMPEI, Giovanni MONTEFORTE, Ugo FIORENZANO, Gaetano LA ROSA, Fulvio CONTENTI, Giuseppina VENDOLA, Anna Maria PERNA, Giuseppe GUADAGNI, Claudio MARCUCCI e Vincenzo VIETRI chiedevano un equo indennizzo per la durata non ragionevole di un analogo procedimento di equa riparazione instaurato avanti alla Corte di appello di Roma nel luglio 2008 e definito con decreto di incompetenza del 10.02.2011; - la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato, provvedimento avverso il quale i medesimi ricorrenti proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 17150 del 2019, depositata il 26.06.2019, veniva cassato per non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero della giustizia a seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; - riassunto il giudizio, la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 692 del 2020, condannava il Ministero al pagamento di euro 800,00 in favore di ciascun ricorrente, considerando l'eccedenza da valutare di due anni ed adottando i paramenti per la liquidazione quelli previsti dall'art. 2-bis legge n. 89/2001 pari ad euro 400,00 per ogni anno, oltre alle spese di tutte le fasi del giudizio; - avverso il decreto sentenza della Corte di appello di Perugia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un unico motivo, con il quale denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 2-bis, comma 1 legge n. 89/2001 per avere il giudice fatto applicazione nella liquidazione dell'indennizzo nel caso de quo della disciplina entrata in vigore in data successiva alla introduzione del giudizio; - il Ministero della giustizia si è limitato a depositare un "atto di costituzione", al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; - in prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Atteso che: - l'unico motivo è fondato e con esso il ricorso. L' art. 2-bis, legge n. 89/2001, conseguente al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, opera per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (ossia ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016), per cui non si applicano nel caso di specie ratione temporis le modifiche di tale norma introdotte dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015 per essere stata la domanda di equa riparazione deposita nel luglio 2008.Di converso la Corte distrettuale ha stabilito la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, determinato il ritardo nell'equivalente di due anni, in euro 400,00 per ciascun anno.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla parte relativa alla determinazione del quantum dell'indennizzo. Sussistendone le condizioni, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione dell'indennizzo in base all'art. 2, comma 2 legge n. 89/2001, vigente all'epoca della domanda. Al riguardo deve ribadirsi quanto da questa Corte già affermato, che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della disposizione invocata che ha recepito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione stabilendo la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore e non superiore a determinati parametri la scelta del moltiplicatore annuo ivi indicati (non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, poi modificati in non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto (cfr.
Cass. n. 2247 del 2007; Cass. n. 14974 del 2015). Per l'effetto l'indennizzo per ciascun controricorrente va aumentato di complessivi euro 200,00, pari ad un importo complessivo di euro 1.000,00, anzichè i riconosciuti euro 800,00, oltre interessi dalla domanda. Quanto alle spese vanno confermate quelle liquidate dal giudice del rinvio per le fasi di merito e quelle del primo giudizio di legittimità, anche quanto alla dichiarazione di antistatarietà. Del pari le spese legali del presente giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda, per ciascun ricorrente; confermata la pronuncia di rinvio quanto al riconoscimento delle spese del giudizio di merito, di legittimità e quelle dello stesso giudizio di rinvio, condanna l'Amministrazione al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore dell'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che ha dichiarato di esser