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Decreto — n. 35369/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35369/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35369/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

corso proposto da: SABATTINI ALESSANDRA, SABATTINI SABINA, GEMIN LUIGINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OVIDIO N. 20, presso lo studio dell'avvocato ATHOS VALORI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - Cntra EDIL CE.BA. SRI IN LIQUIDAZIONE, in persori dél itquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati QUARTO MONTEBELLI, SIMONE TORNANI; - controrkorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1078/2021 pubblicata in data 7 maggio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SABATTINI ALESSANDRA, SABATTINI SABINA, GEMIN LUIGINA, accettata dalla contro ricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 142/2022 RG 14517-2021 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35369/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 20, presso lo studio dell'avvocato ATHOS VALORI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - Cntra EDIL CE.BA. SRI IN LIQUIDAZIONE, in persori dél itquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati QUARTO MONTEBELLI, SIMONE TORNANI; - controrkorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1078/2021 pubblicata in data 7 maggio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SABATTINI ALESSANDRA, SABATTINI SABINA, GEMIN LUIGINA, accettata dalla contro ricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 142/2022 RG 14517-2021 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio.

Parole chiave

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desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento revoca dell'opposizione ritiro dell'azione di divorzio rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

corso proposto da: SABATTINI ALESSANDRA, SABATTINI SABINA, GEMIN LUIGINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OVIDIO N. 20, presso lo studio dell'avvocato ATHOS VALORI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - Cntra EDIL CE.BA. SRI IN LIQUIDAZIONE, in persori dél itquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati QUARTO MONTEBELLI, SIMONE TORNANI; - controrkorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1078/2021 pubblicata in data 7 maggio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SABATTINI ALESSANDRA, SABATTINI SABINA, GEMIN LUIGINA, accettata dalla contro ricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 142/2022 RG 14517-2021 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma