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Decreto — n. 35277/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35277/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O sul ricorso proposto da: ZERBINI COSTANTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO LIBERATI, DONATELLA PRIORI; - ricorrente - contro SPERANTINI ERMINIA, SPERANTINI ROSA MARIA, SPERANTINI RITA, SPEFtANTINI ANTONIO, in qualità di eredi di SPERANTINI ITALO, rappresentati e difesi dall'avvocato DANTE SCARDECCHIA; SPERANTINI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA VITELLI; - controricorrenti — nonché contro SPERANTINI GIANLUCA, in qualità di amministratore di sostegno di QUINZI PAOLINA; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.2108/2018 pubblicata in data 8 ottobre 2018;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35277/2022 — snciv · Corte di Cassazione: O sul ricorso proposto da: ZERBINI COSTANTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO LIBERATI, DONATELLA PRIORI; - ricorrente - contro SPERANTINI ERMINIA, SPERANTINI ROSA MARIA, SPERANTINI RITA, SPEFtANTINI ANTONIO, in qualità di eredi di SPERANTINI ITALO, rappresentati e difesi dall'avvocato DANTE SCARDECCHIA; SPERANTINI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA VITELLI; - controricorrenti — nonché contro SPERANTINI GIANLUCA, in qualità di amministratore di sostegno di QUINZI PAOLINA; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.2108/2018 pubblicata in data 8 ottobre 2018;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione riduzione delle spese giudiziarie desistenza dall'azione abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

O sul ricorso proposto da: ZERBINI COSTANTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO LIBERATI, DONATELLA PRIORI; - ricorrente - contro SPERANTINI ERMINIA, SPERANTINI ROSA MARIA, SPERANTINI RITA, SPEFtANTINI ANTONIO, in qualità di eredi di SPERANTINI ITALO, rappresentati e difesi dall'avvocato DANTE SCARDECCHIA; SPERANTINI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA VITELLI; - controricorrenti — nonché contro SPERANTINI GIANLUCA, in qualità di amministratore di sostegno di QUINZI PAOLINA; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.2108/2018 pubblicata in data 8 ottobre 2018;

Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ZERBINI COSTANTINO, deceduto nelle more del giudizio e per lui DORCU MARICICA, in qualità di erede, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 138/2022 RG 25551-2019 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così de