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Decreto — n. 35275/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35275/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O sul ricorso proposto da: UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro PUZIELLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUISA PUZIELLI; - controricorrente — per la cassazione del decreto di rigetto della Corte d'Appello di Ancona n. cron. 1478/2018 pubblicato in data 7 maggio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35275/2022 — snciv · Corte di Cassazione: AURELIANA, 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro PUZIELLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUISA PUZIELLI; - controricorrente — per la cassazione del decreto di rigetto della Corte d'Appello di Ancona n. cron. 1478/2018 pubblicato in data 7 maggio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione riduzione delle spese giudiziarie rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

O sul ricorso proposto da: UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro PUZIELLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUISA PUZIELLI; - controricorrente — per la cassazione del decreto di rigetto della Corte d'Appello di Ancona n. cron. 1478/2018 pubblicato in data 7 maggio 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. 133/2022 RG 22673-2018 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso i