Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares proceedings extinguished without ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the case. The appellant, Artibel s.n.c., had challenged a lower court ruling regarding property distances and easements but voluntarily abandoned the litigation in May 2022. Consequently, the court issued a declaratory judgment ending the proceedings without addressing the merits or determining litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002: A cassation appeal extinguished by the appellant's withdrawal precludes the court from ruling on litigation costs and excludes the application of the mandatory contribution unificato payment rule for the losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17164/2017, proposto da: ARTIBEL s.n.c.,elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentata e difesadall'avvocato LAURA CARRATELLI; -ricorrente – contro ARLIA ROSALBA, elettivamente domiciliatain Roma, Piazzale Clodio 13, presso lo studio legale POLITANO Associati , rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO GARRITANO; -controricorrente – nonché ARLIA FRANCESCO; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 2207/2016,depositata i l 30/12/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal consigliere REMO CAPONI; 2di 3 – RG 17164/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 11) – Caponi est. - lettele conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSAE RAGIONE DELLA DECISIONE 1. - La società Artibel ha proposto ricorso in cassazione contro Rosalba Arlia e nei confronti dell’ing. Francesco Arlia per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Paola che aveva dichiarato che (a) il fabbricato sito in Belmonte Calabro viola le distanze legali rispetto a una particella di comproprietà dell’attuale controricorrente; (b)la Artibel aveva aggravato la predetta particella mercé un possesso corrispondente a servitù di passaggio; e, su questa base, aveva condannato la Artibel all’arretramento e alla rimessione in pristino.
Il ricorso in cassazione è affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n.
4. c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente disatteso il primo motivo d’appello. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 875 c.c. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n.
4. c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su un altro motivo d’appello. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su ulteriori censure d’appello, nonché si deduceomesso esame circa un fatto decisivo. 2. - La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 26/5/2022 con adesione della controricorrente, datata 13/6/2020. 3. -A sua volta, la controricorrente ha depositato memoria con cui chiede che questa Corte prenda atto della rinuncia e dell’accettazione. 3di 3 – RG 17164/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 11) – Caponi est. - 4. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.) , senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare unasomma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.
Cass 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estint