Cassation court remands case to Supreme Court on interpretation of retroactive suspension of ZTL access laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appellant's claim regarding the retroactive suspension of ZTL access regulations but remanded the case to the Supreme Court. The appellant argued that a 2017 law retroactively suspended previous access restrictions for NCC vehicles, while the lower court denied this, maintaining the regulations were still valid. The Court found the first ground of appeal lacked motivation and legal basis, yet deemed the second ground of significant importance requiring a definitive interpretation by the Supreme Court before the case could be fully resolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 3-bis, D.L. n. 244/16; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: When a lower court's decision on a significant legal issue lacks motivation or legal foundation, the case is remanded to the Supreme Court for a definitive interpretation of the statutory provision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2362-2020 proposto da: CONSORZIO COLOSSEUM TRAVEL LIMOUSINE SERVICE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonché contro ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore -intimata - avverso la sentenza n. 13746/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27.06.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. dalla difesa del ricorrente. Ric. 2020 n. 02362 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -2- RILEVATO CHE:
1. Il Consorzio Colosseum Travel Limousine Service, titolare di licenza NCC rilasciata dal Comune di Guardiagrele per il veicolo tg EK169JC, aveva fatto richiesta di accesso via PEC, per l’anno 2016, alla zona ZTL e alle corsie preferenziali di Roma Capitale per il predetto autoveicolo.
2. Con ricorso in appello innanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 30747/2017 di rigetto dell’opposizione avverso dieci verbali di infrazione al Codice della Strada (d. lgs. n. 285/1992), lamentando l’omessa valutazione della titolarità del permesso NCC, l’errata valutazione della richiesta di accesso indirizzata al Comune di Roma, nonché l’errata interpretazione della legge 27 dicembre 2017, n. 19, che aveva ulteriormente prorogato la sospensione prevista dall’art. 7-bis D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 con efficacia retroattiva, e dell’art. 5-bislegge 15 gennaio1992, n. 21.
3. Il Tribunale di Roma, confermando la decisione del giudice di prime cure, rigettava l’appello con sentenza n. 13746/2019, negando l’efficacia retroattiva della citata legge n. 19/2017, ritenendo pertanto vigente e non sospesa la normativa di regolamentazione dell’accesso nel territorio di altri Comuni per lo svolgimento del servizio NCC mediante preventiva comunicazione, contenente altresì autocertificazione riferita all’osservanza e alla titolarità dei requisiti di legge relativi al servizio di trasporto. Ric. 2020 n. 02362 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -3- 4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Consorzio Colosseum Travel Limousine Service, affidandolo a due motivi. L’intimata Roma Capitale non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria finale. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 244/16 convertito nella legge n. 19/2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Con esso il ricorrente lamenta l’errata interpretazione della menzionata legge, con la quale il legislatore ha voluto interpretare, con effetto retroattivo, le norme contenenti precedenti proroghe riguardanti la sospensione dell’obbligo di preventiva comunicazione di accesso alla ZTL e corsie preferenziali di Comuni diversi da quello che ha rilasciato regolare licenza. Nella prospettazione del ricorrente, dal complesso quadro normativo deriverebbe che, nel caso di specie, non avrebbero potuto essere applicati gli artt. 3, 8, 11, né in particolar modo l’art. 5-bisdella l. n. 21/1992 che impone l’obbligo di preventiva comunicazione di accesso.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 e ss., D.M. n. 55/2014 (parametri forensi e mancata liquidazione per fasi), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Egli lamenta che la statuizione sulle eccessive spese di lite (€ 500,00, oltre accessori di legge) effettuata dal Ric. 2020 n. 02362 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -4- giudice di seconde cure in favore di Roma Capitale non è supportata da alcuna motivazione, né trova fondamento giuridico nelle tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014. Il giudice di appello, invece, avrebbe dovuto liquidare i compensi specificando le singole fasi e voci ai fini del controllo di legittimità, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.
3. Ciò premesso, il collegio dà atto che: - con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022 (depositata il 10 marzo 2022), il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la "questione di massima di particolare importanza", onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale, sul «se l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 - là dove prevede (nel secondo periodo) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017" - vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione -dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 - dell'efficacia delle disposizioni modificative della legge 15 gennaio 1992, n. 21 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del d.
I. n. 207 del Ric. 2020 n. 02362 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -5- 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell' efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 Marzo 2010; così creando un continuum di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017». -con la stessa ordinanza interlocutoria è stato evidenziato che, qualorale Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 29, comma 1- quater, del d.l. n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti; -la soluzione che verrà adottata dalle Sezioni unite sulle due prospettate questioni potrà avere un'incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso (avuto riguardo alle doglianze prospettate con il primo motivo), ragion per cui si rileva Ric. 2020 n. 02362 sez.
S2 -ud. 09-11-2022 -6- l'opportunità di differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite.