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Ordinanza Interlocutoria — n. 34868/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on property division, ruling on public officer authentication and donation rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the division of communal property and the nature of rights held by a third party. The appellant challenged the lower court's findings on the authenticity of a public officer's signature and the legal interpretation of donations in lieu of inheritance. The court decided to suspend the proceedings to allow the Public Prosecutor to address these significant questions of law before a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 552 c.c.; Art. 240 c.p.c.: The court suspends proceedings when a question of law regarding the authentication of acts by public officers or the interpretation of donations in lieu of inheritance requires the opinion of the Public Prosecutor.

Parole chiave

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property division donations in lieu of inheritance public officer authentication representation of heirs suspension of proceedings nomofilactic relevance third party rights divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 552 c.c.
Art. 240 c.p.c.
art. 552 c.c
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23165-2017 proposto da: DE BELLIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO MORGANTI giusta procura speciale autenticata dal Funzionario giudiziario del Tribunale di Bolzano; -ricorrente - contro DE BELLIS PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio Ric. 2017 n. 23165 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -2- dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, DOMENICO ROSELLI giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro GUIDA MARGHERITA; -intimata - avverso la sentenza n. 798/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 13 aprile 2000 De Bellis Paolo evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano, il fratello Giovanni per procedere alla divisione di alcuni beni in comunione, in quanto oggetto di donazione in favore di entrambi da parte del genitore, con l’imputazione alla massa delle rendite prodotte e dei frutti derivanti dal godimento esclusivo. Evidenziava che il bene comune era un compendio immobiliare in Monopoli alla Contrada Vecchia n. 40 composto da capannone industriale, per l’attività di produzione ed imbottigliamento di olio, da un fabbricato a tre piani adibito ad ufficio, da un silos e da due fabbricati di cui uno adibito a deposito e l’altro a garage.

Ric. 2017 n. 23165 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -3- Inoltre, era in comunione, per la quota di 7/10 in capo all’attore e di 3/10 in capo al convenuto, un fondo rustico sito in Conversano. Nella resistenza del convenuto che eccepiva la non comoda divisibilità dei beni, veniva disposta la chiamata in causa di Guida Margherita sul presupposto che la stessa vantasse un diritto di usufrutto ovvero di abitazione su parte dei beni comuni. Si costituiva la terza chiamata che assumeva l’invalidità della transazione con la quale aveva rinunciato al diritto e chiedeva accertarsi l’esistenza dello stesso.

Il Tribunale con la sentenza n. 1555/2014 dichiarava lo scioglimento della comunione, assegnando la quota n. 1 all’attore e la quota n. 2 al convenuto, rigettando le altre domande proposte. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale De Bellis Giovanni cui ha resistito con appello incidentale De Bellis Paolo. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 798 del 23 giugno 2017 ha rigettato il gravame principale, ed in accoglimento di quello incidentale ha affermato che la Guida vantava sui beni un diritto di abitazione e non di usufrutto.

In primo luogo, escludeva la fondatezza della deduzione dell’appellante secondo cui la comunione oggetto di causa avesse natura ereditaria, trattandosi di beni acquisiti dai germani per effetto di donazione, e non potendosi attribuire rilevanza alla circostanza che una volta deceduto il genitore, Ric. 2017 n. 23165 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -4- donante, entrambi avessero rinunciato all’eredità paterna, essendo subentrati per rappresentazione i figli di De Bellis Giovanni. Ciò escludeva anche la necessità di partecipazione di questi ultimi, il cui intervento in primo grado era stato dichiarato inammissibile.

Passando alla valutazione dei beni, la Corte distrettuale rilevava come il complesso immobiliare, a causa anche della sua vetustà e dello stato di abbandono in cui versava, non fosse assolutamente idoneo a svolgere alcuna funzione produttiva. Il bene era stato dichiarato inagibile nel 1993 e sebbene nel 1995 fosse stata costituita una società volta alla produzione e commercializzazione di olio, nella realtà tale società non aveva mai operato. Doveva quindi accedersi alla soluzione cui era pervenuto il CTU in punto di divisione in natura dei beni, essendo quindi stato attribuito il lotto con funzione residenziale a Paolo e quello ab origine produttivo a Giovanni.

La differenza di quote tra i due condividenti, come si evinceva dalla differente misura delle quote vantate sul terreno, legittimava altresì la diretta attribuzione delle quote, senza dover far ricorso al criterio del sorteggio. Ribadita l‘inammissibilità per la tardiva proposizione della domanda riconvenzionale del convenuto, la sentenza reputava altresì corretta la stima dei beni, che teneva conto delle loro attuali condizioni, indubbiamente deterioratesi nel corso del giudizio per lo stato di abbandono ed incuria in cui versavano. Ric. 2017 n. 23165 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 -5- Rigettati anche i motivi relativi alla condanna alle spese ed alla richiesta di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio avente ad oggetto la validità della transazione intervenuta con la Guida, la sentenza riteneva fondato l‘appello incidentale volto unicamente a contestare la qualificazione del diritto vantato sui beni dalla Guida. Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che si trattasse di un usufrutto, ma da una serie di elementi probatori, ed in particolare dal tenore dell’atto di donazione del 25/10/1991, con il quale era stato costituito dal dante causa, emergeva che invece si trattava di un dirittodi abitazione, avendo il donante inteso esonerare la beneficiaria da qualsiasi concorso alle spese per le utenze varie.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso De Bellis Giovanni sulla base di quattro motivi. De Bellis Paolo ha resistito con controricorso. Guida Margherita non ha svolto difese in questa fase. 2.Rilevato preliminarmente che la procura per la proposizione del ricorso risulta essere stata autenticata da Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di Bolzano e che si pone il tema della ammissibilità di tale autentica, alla luce delle limitazioni al potere di certificazione dei pubblici funzionari, diversi dal notaio; Ritenuto che la questione, non affrontata in questi esatti termini nella giurisprudenza della Corte assume potenziale rilievo nomofilattico;

Ric. 2017 n. 23165 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -6- Rilevato che analoga rilevanza nomofilattica pone la questione sottesa ai primi tre motivi di ricorso, con i quali la Corte è sollecitata a verificare la corretta esegesi ed applicazione dell’art. 552 c.c., quanto alla sorte delle donazioni in conto di legittima, nel caso in cui i donatari abbiano rinunciato all’eredità ed operi la rappresentazione in favore dei loro discendenti, dibattendosi in dottrina se in tal caso si verifichi il trasferimento della titolarità dei beni donati in capo ai rappresentanti;

Ritenuto che pertanto si palesa l’opportunità del rinvio della controversia alla pubblica udienza per permettere alla Procura Generale di poter formulare le