Cassation court allows appeal on inheritance reduction, ruling that claiming fictitious title is not a new claim if based on same source of funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's dismissal of an inheritance reduction claim. The sisters argued the deceased made donations, while the defendants claimed the property purchase was funded by them, not the deceased. The court held that alleging a fictitious title to expand the estate is legally equivalent to claiming a donation when both rely on the same factual basis: the source of funds being the deceased's assets. Consequently, the subsequent argument in the appeal was deemed a mere clarification rather than a new request, warranting the cassation of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 737 c.c.; When a party alleges a fictitious title to expand the estate based on the source of funds being the deceased's assets, this constitutes a claim of donation equivalent to the initial request, and thus does not constitute a new claim admissible only in appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20919/2017 R.G. proposto da: MACRI' CLARA EMILIA, MACRI' EMILIA BARBARA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE XXI APRILE 12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIZZINO, rappresentate e difese dagli avvocati LUCA VITTORIO CECCHI e GIOVANNI TESTORI; -ricorrenti- contro FERRARO FRANCESCA, MACRI' GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TAMPOIA; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 545/2017 depositata il 09/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La presente causa, definita in primo grado dal Tribunale di Milano, riguarda la successione testamentaria di Giulio Macrì, deceduto lasciando le figlie Clara Emilia Macrì e Barbara Macrì, nate dal primo matrimonio con Maria Grazia Giarratana, il coniuge insecondo nozze Francesca Ferraro e il figlio Giacomo Macrì, nato dall’unione con la Ferraro, istituito con il testamento nella disponibile. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha rigettato la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie proposta dalle sorelle Macrì (le quali avevano preso l’iniziativa del giudizio) e ha risolto, fra l’altro, una pluralità di questioni riguardanti l’esistenza di reciproche donazioni fatte in favore dei coeredi, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di accertare il valore dei beni oggetto di collazione e per procedere alla divisione ereditaria.
Per quanto interessa in questa sede il primo giudice ha accolto in parte le domande delle sorelle Macrì volte a fare accertare l’esistenza di donazioni fatte dal defunto in favore dei convenuti. In particolare, veniva in considerazione l’acquisto di un immobile in Cortina, intestato per la nuda proprietà a Giacomo Macrì e per l’usufrutto ai genitori. Il primo giudice ha riconosciuto l’esistenza di una donazionesolo con riferimento all’acquisto della nuda proprietà in nome del figlio Giacomo, negando che potesse riguardarsi come donazione l’acquisto dell’usufrutto in nome dei genitori, come invece sostenuto dalle due attrici.
Lo stesso giudice ha rigettato analoga domanda proposta dai convenuti contro le attrici, con riferimento all’acquisto di due appartamenti effettuato con denaro messo a disposizione del defunto. Contro tale sentenza hanno proposto appello principale Francesca Ferraro e Giacomo Macri e appello incidentale Clara Emilia Macrì e Barbara Macrì. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la censura, proposta dalle appellanti incidentali con riferimento all’acquisto immobiliare in Cortina: essa ha ritenuto che le appellanti si fossero limitate a ripetere la tesi che il de cuius aveva fornito i mezzi per l’acquisto, senza confrontarsi con le argomentazioni del tribunale «in relazione alla provenienza di una parte della provvista direttamente dalla Ferraro».
La Corte d’appello, ancora con riferimento all’appello incidentale delle originarie attrici, ha riconosciuto che costituiva oggetto di donazione indiretta, soggetta a collazione, l’intestazione del 90% delle quote della GMC Global Management S.r.l. in nome della Ferraro. La Corte di merito, con riferimento a tale questione, ha richiamato una decisione della Corte d’appello di Milano emessa in un diverso giudizio fra le stesse parti, proposto dalle sorelle Macrì per fare accertare la natura fittizia dell’intestazione: in tale giudizio fu definitivamente accertato che l’intestazione aveva avuto carattere reale, essendo stato ritenuto non sufficiente, ai fini della prova del carattere fittizio dell’intestazione, il fatto che i mezzi per l’acquisto delle quote provenissero dal defunto.
Secondo tale diversa decisione, richiamata nella sentenza impugnata, la provenienza dei mezzi dal patrimonio del defunto «poteva trovare agevole spiegazione nello spirito di liberalità, [...] volto a realizzare una donazione indiretta a favore della moglie». La Corte milanese, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condiviso tale considerazione e ha disatteso l’obiezione della Ferraro e del figlio di lei (convenuti e appellanti principali), i quali avevano eccepito l’inammissibilità della domanda, sostenendo che la questione era stata sollevata solo tardivamente nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi nel giudizio d’appello.
La Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello principale proposto dagli originari convenuti, riconoscendo che le sorelle Macrì dovevano conferire in collazione i due appartamenti, separatamente intestati in loro nome, ma acquistati con denaro del defunto e, conseguentemente, oggetto di donazione indiretta in loro favore. La Corte d’appello non ha condiviso la tesi delle due figlie, le quali avevano sostenuto che l’acquisto non aveva carattere liberale, ma era stato realizzato in esecuzione degli accordi raggiunti dai coniugi in vista del divorzio e recepiti nella relativa sentenza.
Essa ha compensato le spese, in ragione del parziale accoglimento dei rispettivi appelli e per la complessità delle questioni decise. Per la cassazione della decisione Clara Emilia Macrì ed Emilia Barbara Macrì hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. Hanno proposto separato ricorso, affidato e due motivi, Francesca Ferraro e Giacomo Antonio Macrì, i quali hanno resistito con controricorso al ricorso proposto da Clara Emilia Macrì ed Emilia Barbara Macrì. Hanno resistito con controricorso anche Clara Emilia Macrì ed Emilia BarbaraMacrì.
Le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto da Francesca Ferraro e Giacomo Antonio Macrì, in quanto notificato dopo la notificazione del ricorso delle sorelle Clara Emilia Macrì ed Emilia Barbara Macrì, deve considerarsi ricorso incidentale rispetto a quest’ultimo (Cass. n. 26057/2021). A sua volta il controricorso proposto, in relazione a tale ricorso, da Clara Emilia Macrì ed Emilia Barbara Macrì, deve considerarsi controricorso al ricorso incidentale. 2.Con il primo motivo del ricorso principale la sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto la natura liberale dell’intestazione dei due appartamenti in nome delle figlie, in quanto acquistati con denaro messo a disposizione dal padre.
Si sostiene che l’acquisto si collocava nell’ambito degli accordi raggiunti dai coniugi genitori in vista del divorzio di cui alla scrittura privata del 16 ottobre 1992, accordi infine recepiti nella sentenza di divorzio. In relazione a tale circostanza, le ricorrenti sostengono che l’acquisto dei due appartamenti in nome delle figlie non costituiva liberalità, ma adempimento dell’obbligazione assunta dal genitore nei confronti dell’altro con la scrittura di cui sopra.
3. Il motivo è fondato. La Corte milanese, nel richiamare la scrittura privata fra i coniugi poi recepita nella sentenza di divorzio su ricorso congiunto, ravvisa in tale scrittura una regolamentazione complessiva dei rapporti patrimoniale fra coniugi: Giulio Macrì avrebbe versato al coniuge la somma di lire 500.000.000 una tantum; la casa familiare, in comproprietà, sarebbe stata trasferita al Macrì, che avrebbe versato un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, conviventi con la madre; Giulio Macrì avrebbe poi venduto la casa familiare, avrebbe trattenuto per sé un terzo del ricavato e le spese sostenute nel tempo, impegnandosi ad acquistare con il residuo un appartamento per ciascuna delle due figlie.
Le parti della scrittura, considerate dalla Corte d’appello,sono riportate a pag. 12 del ricorso: «[...] ottenuta la liberazione dell’immobile di via Bellini n. 12 Milano da parte della signora Giarratana e delle figlie, l’avv. Giulio Macrì provvederà alla vendita dell’appartamento stesso. Dal relativo ricavato l’avv. Macrì dedurrà, innanzitutto, per sé, con valutazione aggiornata all’epoca del rimborso, somma pari a quanto erogato alla signora Giarratana per i motivi e i titoli di cui alla presente scrittura, nonché tutte le spese e i costi sostenuti nel tempo relativamente a quell’immobile.
Quindi, dividerà il residuo in tre parti uguali (una per l’avv. Macrì stesso ed una per ciascuna delle figlie). Con la parte di pertinenza delle figlie, acquisterà subito due appartamenti, da intestare uno per ciascuna di loro». Secondo la Corte d’appello, in forza di tali accordi, la casa, appartenente al solo Giulio Macrì, non costituiva oggetto di un diritto di credito della moglie, né poteva riguardarsi quale oggetto di donazione dalla madre alle figlie, «rientrando l’attribuzione della piena proprietà della casa familiare al marito in un accordo complessivo fra le due parti dal quale non emerge in alcun modo la rinunzia di Giarratana ai propri diritti in favore delle figlie».
Conseguentemente, prosegue la Corte d’appello, «la successiva messa a disposizione da parte di Giulio Macrì del denaro per l’unico scopo per il quale era stato accantonato, costituisce un tipico caso di donazione indiretta del bene».
4. La ricostruzione proposta con la sentenza impugnata non tiene conto che il dato caratterizzante la donazione è generalmente ravvisato nello spirito diliberalità, che la norma richiede perché il contratto abbia natura didonazione e che deve ricorrere anche nelledonazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attra verso l'utilizzazione strumentale di negozi diversi (Cass. n. 3526/1976; Cass. n. 3147/1980). Le donazioni indirette sono soggette per un verso a talune norme dettate per ladonazione, ai sensi dell'art. 809 c.c., per altro verso alle norme in tema di collazione (v. art. 737 c.c., il quale estende l'istituto anche alledonazioni definite indirette dalla stessa norma).
Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi comedonazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito diliberalità, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa (Cass. n. 21781/2008). In breve, lo spirito diliberalità è da intendere come "consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente”(Cass. n. 3147/1980).
5. La natura diliberalità è generalmente negata ai negozi con il quale uno dei genitori si obblighi nei confronti dell’altro ad attribuire la proprietà di beni immobili ai figli, estranei all’accordo (Cass. n. 12110/1992; n. 11342/2004; n. 5473/2006). Il principio è di solito riconosciuto con riferimento all’assunzione dell’obbligo di trasferimento di un bene proprio del genitore. In prese nza dei medesimi presupposti che inducono a negare la natura liberale dell’atto, la soluzione non può essere diversa per il caso in cui il genitore, invece dell’obbligo di trasferire, abbia assunto nei confronti dell’altro genitore l’obbligo di fornire ai figli i mezzi per l’acquisto di un bene in loro nome.
Il rilievo che l’intestazione di beni in nome altrui sia strumento idoneo a realizzare una liberalità, proposto dalla Corte d’appello, è argomento neutro sotto questo profilo. Esso vale a patto che mezzi siano stati forniti dal disponente per spirito di liberalità, che non è necessariamente implicito nella fattispecie. È intuitivo che, in questo caso, non sarà utilizzabile il rimedio ex art.2932 c.c., ammesso dalla giurisprudenza per l’ipotesi di assunz ione dell’obbligo di trasferimento diretto.
6. Orbene, la Corte d'appello ha negato che nella vicenda potesse ravvisarsi una donazione della madre in favore dei figli, avvenuta tramite la rinuncia alla quota di comproprietà dell’alloggio. L’argomento, ripreso dai controricorrenti, è esatto, ma nient’affatto decisivo al fine riconoscere o negare la natura liberale del successivo acquisto. Invero l'indagine indispensabile alla qualificazione dellapattuizione avrebbe dovuto passare attraverso lo scrutinio della sussistenza dell'elemento non solo oggettivo, ma anche soggettivo della donazione, cioè dello spirito diliberalità, sì da verificare se la messa a disposizione dei mezzi per l’acquisto da parte del genitore potesse dirsi effettivamente avvenuto nullo iure cogente .
A questi effetti la circostanza di fatto che la madre aveva trasferito la propria quota al padre senza corrispettivo, come ancora si evidenzia nel controricorso, è tutt’altro che dirimente, così come non lo è il fatto che la casa familiare sarebbe stata a suo tempo acquistata con denaro solo del padre o che avesse un valore inferiore a quanto da lui erogato alle figlie per l’acquisto dei due immobili. Tali obiezioni lasciano comunque fermo il dato oggettivo, quale emerge dalla stessa sentenza impugnata, che la pattuizione si inseriva nel quadro della complessiva regolazione degli interessi patrimoniali connessi al divorzio, avuto riguardo in particolare alle previsioni riferite alla casa familiare già in comproprietà, divenuta di proprietà esclusiva del padre in base agli accordi, e alla destinazione del ricavato della vendita programmata con la stessa scrittura.
7. Il secondo motivo del ricorso principale investe la decisione nella parte in cui, con riferimento alla vicenda dell’acquisto immobiliare in Cortina, si conferma la sentenza del primo giudice, il quale aveva negato costituisse donazione indiretta l’acquisto dell’usufrutto in nome del coniuge. Il motivo è inammissibile. Con esso si propongono considerazioni di merito, volte a fare emergere che una parte consistente della provvista, utilizzata per l’acquisto, fu messa a disposizione dal defunto. Si trascura così che la decisione non ha minimamente affrontato il merito della vicenda.
La decisione, su questo punto, si esaurisce nella dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello, «in quanto del tutto generico, limitandosi alla affermazione della provenienza da Giulio Macrì dei mezzi di pagamento, senza in alcun modo confutare [...] le argomentazioni del Tribunale [...] in ordine alla provenienza di una parte della provvista direttamente dalla Ferraro». Tale statuizione, che esaurisce, appunto, la ratio decidendi, non ha minimamente costituito oggetto di censura, se è vero che con il ricorso neanche si propone il raffronto fra la decisione di primo grado e l’atto di appello.
Le ricorrenti di diffondono solo sulla illustrazione dei documenti che, secondo il loro assunto, fornivano la prova del maggiore apporto da parte del padre e, conseguentemente, la prova della fondatezza nel merito della loro pretesa, laddove il problema che primariamente si poneva in questa sede era quello di superare, tramite la denunzia dell’error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la statuizione di inammissibilità del relativo motivo di appello.
8. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che non costituisse domanda nuova, nonostante fosse stata proposta solo nel grado, quella volta a fare accertare la natura di donazione indiretta della intestazione del 90% delle quote della GMC Global Management S.r.l. in nome della Ferraro. Si sostiene che in primo grado aveva costituito tema del dibattito le natura fittizia dell’intestazione e non la esistenza, in quella stessa intestazione, di una donazione indiretta in rapporto ai mezzi impiegato per l’acquisto.
9. Il motivo è infondato. Nella sentenza impugnata è richiamata una diversa decisione della Corte d’appello di Milano resa inter partes (non ulteriormente impugnata), la quale, seppure avesse negato il carattere fittizio dell’intestazione delle quote, aveva accertato la provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto dal patrimonio del defunto. In quella stessa decisione si aggiunge che l’offerta della provvista potesse trovare “agevole spiegazione nello spirito di liberalità, volto a realizzare una donazione indiretta a favore della moglie”. La Corte d’appello ha condiviso tale valutazione, accertando perciò l’esistenza della donazione. Essa ha superato l’obiezione sulla novità della domanda, proposta dalle controparti, tramite il rilievo che il tema dell’intestazione delle quote era stato comunque introdotto dalle sorelle Macrì sin dall’inizio del giudizio, in pendenza del diverso processo volto a fare accertare il carattere fittizio dell’intestazione, avendo costituito oggetto di contraddittorio.
10. L’assunto della Corte d’appello merita di essere condiviso. In una causa, intesa a ricostruire l’asse ereditario rilevante ai fini dell a definizione dei diritti degli eredi in concorso, la deduzione con cui si deduce la natura fittizia dell’intestazione di un bene, fondata sulla provenienza dei mezzi impiegati per l’acquisto dal defunto e non dall’apparente intestatario coerede, si propone l’evidente finalità dell’ampliamento della massa. Qualora, come nel caso in esame, la questione si ponga ai fini della collazione nei rapporti fra coniuge e discendenti del donante (art. 737 c.c.), analoga finalità è insita nella deduzione di una donazione, diretta o indiretta, fatta dal de cuius .
Certamente, tramite l’invocazione della intestazione fittizia, si pretende che l’ampliamento avvenga mediante l’inserimento del bene nel relictum, mentre, tramite l’invocazione della donazione, si vuole il che bene (o il controvalore) sia compreso nel donatum, soggetto a collazione. Il richiamo all’uno o all’altroistituto condividono, pertanto, un’analoga finalità e, di regola, per chi li deduce conta il risultato dell’ampiamento della massa, piuttosto che il mezzo tecnico attraverso il quale si realizza. Con questo non si intende sostenere che il mezzo tecnico sia in assoluto indifferente, ma evidenziare che, qualora non ci siano deduzioni specifiche della parte, intese a porre la questione della provenienza dei mezzi dal patrimonio del defunto esclusivamente nella prospettiva della simulazione, con univoca esclusione di altri possibili profili rilevanti ai fini successori, la successiva deduzione, operata in appello, sulla natura liberale dell’intestazione, non costituisce domanda nuova, in quanto il fatto costitutivo rimane pur sempre primariamente fondato sulla provenienza dei mezzi per l’acquisto dal patrimonio del defunto.
Una tale successiva deduzione, pertanto, si atteggia piuttosto a mera precisazione della domanda, consentita anche in appello (cfr. Cass. n. 1861/2013).
11. Il secondo motivo del ricorso incidentale, sulla regolamentazione delle spese di lite, èassorbito.
12. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettati il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame della natura dell’acquisto dei due immobili in nome delledue figlie del defunto. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo del ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa