Civil court dismisses appeal on agrarian preemption, ruling lower court erred in ignoring private debt acknowledgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the lower court's judgment with remittal. The appellants argued that a subsequent private writing regarding a debt balance should be treated as a formal confession of debt rather than a mere acknowledgment. The court found the lower court failed to properly evaluate the relationship between the judicial confession and the private writing, which was dated identically to the public deed. Consequently, the second ground of appeal was accepted, while the first was declared inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2900 c.c.; Art. 2732 c.c.: The court must examine whether a subsequent private writing, dated identically to a public deed, constitutes a formal confession of debt or merely a recognition of obligation, ensuring the lower court fully addresses the party's specific arguments regarding the nature of the declaration.
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a8-bis, d.l. n. 137/2020 la seguente SENTENZA Su ricorso iscritto al n. 18536/2018R.G. proposto da: MARINUCCI CONCETTINA (anche quale erede del coniuge D’ANGELO ENIO), D'ANGELO ADELINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PIETRO FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLAIACOVO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro INTRODACQUA HOLIDAYS SRL, ORSINI AURORA, ORSINI DANIELE, ORSINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, Oggetto: VENDITA- PRELAZIONE AGRARIA R.G.N. Cron. Ud. 05/07/2022 PU Rep. R.G. 18536/2018 Pagina nr.2 di 14 VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO GABRIELLI, che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonchécontro DE SANTIS TONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE SENSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICCOLO' ARNALDO BRUNO; -controricorrente e ric. incidentale – e nei confronti di SILVESTRI GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIETTA LIBERATA PACE - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 558/2018 della Corte d'Appello di L’Aquila, depositata il 28.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.07.2022 dal Consigliere Dott.
CRISTINA AMATO; uditoil P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che si è pronunciato per il rigetto del ricorso principalee del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. In data 25.09.2007i coniugi ENIO D’ANGELO e CONCETTINA MARINUCCI vendevano ai sigg.ri ORSINI AURORA, ORSINI ALESSANDRO, ORSINI DANIELE, quest’ultimo in proprio e in qualità di rappresentante di INTRODACQUA HOLIDAYS S.R.L. , alcuni terrenidi loro proprietà, confinanti con fondi del sig. TONINO R.G. 18536/2018 Pagina nr.3 di 14 DE SANTIS. Nel settembre 2007 gli stessi acquirenti compravano altri lotti di terreni confinanti dal sig.GIANNI SILVESTRI.
2. In data 10.04.2008 il sig. TONINODE SANTIS citava in giudizio i sigg.riORSINI e INTRODACQUA HOLIDAYS S.R.L. dinanzi al Tribunale di Sulmona per sentir dichiarare il suo diritto di prelazione sui fondi acquistati dai convenuti , in quanto affittuario di tal i fondi e imprenditore agricolo. Chiedeva il sig. DE SANTIS che gli stessi terreni venissero a lui trasferiti dai fratelli ORSINI allostesso prezzo d’acquisto indicato nell’atto notarile di compravendita del 25.09.2007, oltre al risarcimento dei danni patiti per lo spoglio. Con separato giudizio presso lo stesso Tribunale, il sig.
DE SANTIS chiedeva altresì la reintegrazione nel possess o . I sigg.ri ORSINI , con atto di citazione notificato il 18.12.2008, chiamavano in causa CONCETTINA MARINUCCI ed ENIOD’ANGELO per essere garantiti nella domanda di retratto agrario proposta contro di loro dal sig. DE SAN TIS; si difendevano questi ultiminei confronti dei sigg.ri ORSINI proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento a saldo della vendita dei terreni dei restanti€29.000,00, come risultante da scrittura privata del 25.09.2007,saldo che gli acquirenti si erano impegnati a versare entro e non oltre il 30.05.2008.
3. Con atto di citazione notificato il 06.03.2009, CONCETTINA MARINUCCI e ENIO D’ANGELO convenivano dinanzi allo stesso Tribunale di Sulmona il sig. TONINO DE SANTIS, chiedendo che fosse accertatala detenzione senza titolo da parte del convenuto dei terreni venduti ai sigg.ri ORSINI, chiedendo altresì la sua condanna al rilascio immediato di detti terreni, nonché al risarcimento dei danni conseguiti alla mancata consegna richiesta con esplicito e formale invito, oltre al pagamento delle spese di lite. I coniugi MARINUCCI, D’ANGELO asserivano che l’occupazione dei terreni da parte del DE SANTIS R.G. 18536/2018 Pagina nr.4 di 14 perdurava in virtù di un contratto verbale di locazione e affitto, che il DE SANTIS avrebbe registrato in Sulmona in data 09.05.2002, apponendo la sua sola firma sul contratto scritto, di sua iniziativa e senza darne atto ai proprietari.
4. Riunite le due cause, ilTribunale di Sulmona , con sentenza n. 261 del 30.05.2012, rigettava la domanda del sig. DE SANTIS, dichiarava improcedibili le domande subordinate e riconvenzionali dei convenuti, compensava integralmente le spese.
5. Appellava no i coniugi MARIN UCCI, D’ANGELO e , con separato giudizio, appellava anche il DE SANTIS , il quale nel frattempo otteneva la reintegrazione nel possesso dei fondi a seguito di esercizio dell’azione di reintegrazione. Si costituiva il sig. GIANNI SILVESTRI, chiedendo il rigetto dell’appello,non essendo il sig. DE SANTIS titolare di alcun diritto sui terreni da lui vendutiai sigg.ri ORSINI, non rivestendoquest’ultimo la qualità di affittuario, né essendo i terreni in questione confinanti con quelli dell’appellante.
6. La Corte d’Appello di L’ Aquila, riunite le due cause di impugnazione per la stessa sentenza del Tribunale, con sentenza n. 558/2018del 28.03.2018 : d isponeva la corre zione di un errore materiale del Tribunale di Sulmona (che, nell’intestazione della sentenza e nel dispositivo, aveva omesso di menzionare il sig. ENIO D’ANGELO); respingeva entrambe le domande proposte dagli appellanti; accoglieva l’appello incidentale de i sigg.ri ORSINI e ordinava la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali su tutti i terreni da questi acquistati;condannava il DE SANTIS alle spese dei due gradidi giudizio nei confronti dei sigg.ri ORSINI e del sig.
SILVESTRI, compensando, invece , le spese tra i coniugi R.G. 18536/2018 Pagina nr.5 di 14 MARINUCCI, D’ANGELO e i sigg.ri ORSINI, INTRODACQUA HOLIDAYS S.R.L. 6.1. Osservavala Corte: -con riferimento alla richiesta degli appellanti coniugi CONCETTINA MARINUCCI, ENIO D’ANGELO di pagamento del saldo di €29.000,00, rivolta ai sigg.ri ORSINI nella loro qua lità di acquirenti dei terreni, la quietanza rilasciata dagli appellanti-venditori contestualmente all’atto di compravendita costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra l e parti, una confessione stragiudiziale (proveniente dal creditore e rivolta al debitore) che fa piena prova del fatto estintivo da essa attestato.
La contestazione di tale fatto, al fine di privare di efficacia la confessione,può avvenire solo mediante prova dei presupposti richiesti dall’art. 2732 cod. civ. (errore di fatto o violenza). D’altra parte, la prova della simulazione di una «quietanza di favore» è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità solo in presenza di un accordo simulatorio precedente o coevo alla quietanza; mentre, nel caso di specie, la scrittura privata di pagamento dei restanti €29.000,00è sicuramente successiva all’atto notarile, in essa infatti citato; -con riferimento alla richiesta degli appellanti coniugi CONCETTINA MARINUCCI, ENIO D’ANGELO di rilascio dei terreni formulata nei confronti del DE SANTIS, e di conseguente risarcimento dei danni per illegittima detenzione, la Corte oppone il difetto di legittimazione attiva degli appellanti poiché – respinta la do manda di retratto agrario promossa dal DE SANTIS – i proprietari dei terreni in caus a sono gli acquirenti sigg.ri ORSINI e INTRODACQUA HOLIDAYS S.R.L., unici legittimati a richiedere il rilascio dei detti beni immobili.
Né può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, formulata per la prima volta in data 10.11.2008, in quanto in parte assorbita nel difetto di R.G. 18536/2018 Pagina nr.6 di 14 legittimazione attiva dalla data della compravendita dei terreni, e comunque rigettata in quanto non provato in alcun modo il danno procuratodall’occupazione del DE SANTIS; -con riferimento alla domanda di retratto agrario proposta in appello dal sig. DE SANTIS, la Corte rileva che non è stata da questi fornita alcuna prova, né della sua qualità di coltivatore diretto (ai sensi dell’art. 8 l. 25 maggio 1965, n. 590; e dell’art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817), né del requisito della mancata alienazione, da parte di quest’ultimo, di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a L 1.000; -sono fondati i motivi di appello incidentale proposti dai sigg.ri ORSINI e da INTRODACQUA HOLIDAYS S.R.L., e pertanto la Corte dispone la cancellazione della trascrizione di tutte le domande giudiziali sui terreni de quibus.
7. Avverso la decisione hanno proposto ricorso le sigg.re CONCETTINA MARINUCCI (anche quale erede del marito ENIO D’ANGLEO) e ADELINA D’ANGELO. Resistono i sigg.ri AURORA ORSINI, ALESSANDRO ORSINI, DANIELE ORSINI, quest’ultimo in proprio e in qualità di rappresentante di INTRODACQUA HOLIDAYS S.R.L., nonché il sig. TONINO DE SANTIS e ilsig. GIANNI SILVESTRI. Il sig. TONINO DE SANTIS proponericorso incidentale. Tutte le parti hanno depositato memorie. Il PGha chiest o che sia dichiarato inammissibile o comunque infondato il ricorso principale; infondato il ricorso incidentale.
8. I ricorsisono stat i trattat i in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non R.G. 18536/2018 Pagina nr.7 di 14 avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale si articola in due moti vi , e d il ricorso incidentalein un unico motivo. Osserva preliminarmente il C ollegio che, sul piano della pregiudizialità logico-giuridica, occorre esaminare prioritariamente il ricorso incidentale che att i en e alla domanda di retratto agrario formulata dal sig.
DE SANTIS. 2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, sebbene articolato in due punti, si lamenta al primo puntoviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., errata applicazione dell’art. 8, l. 25.05.1965, n. 590, nonché dell’art. 7, l. 14.08.1971, n. 817, errata valutazione di fatti rilevanti ai fini del decidere, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.In particolare, il ricorrente incidentale chiede l’annullam ento della sentenza della corte d’Appello diL’Aquila nella parte in cui ha ritenuto, sulla base di un’errata valutazione dei fatti e di un’errata interpretazione delle norme di legge, che in capo al DE SANTIS, sia quale affittuario, sia quale proprietario di fondi confinanti con quelli messi in vendita e poi effettivamente trasferiti alla società INTRODACQUA HOLIDAY S.R.L. e ai sigg.ri ORSINI, non fossero ravvisabili i presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione agraria.
Il DE SANTIS lamenta che la Corte d’Appello avrebbe fatto erronea applicazione dei principi di diritto derivanti dalla legge, cadendo in contraddizioni logiche e omettendo di motivare la mancata valutazione degli elementi presuntivi logici forniti dalla parte, rilevanti ai fini della qualifica di coltivatore diretto. 2.1. Su codesto primo punto di doglianza il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello diL’Aquila ha affermato con chiarezza che l’odierno ricorrente incidentale non aveva assolto adeguatamente l’onere di R.G. 18536/2018 Pagina nr.8 di 14 provare la sua qualità di coltivatore diretto.
Si tratta di affermazione plausibile, sostenuta da argomentazioni scevre da vizi logici. Infatti, la Corte distrettuale ha valutato come non idonea l’unica prova documentale prodotta dal DE SANTIS (l’attestazione di imprenditore agricolo) e ha precisato che anche l’ulteriore requisito della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente (previsto dall’art. dell’art. 8, comma 1, l. n. 590/1965) non era stato dimostrato dall’allora appellante. In definitiva, c on la doglianzadedotta nel ricorso incidentale il ricorrente ripropone questioni di valutazione del materiale probatorio, ossia di scelta – tra le risultanze probatorie –di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e determinare la formazione del convincimento, riservate al giudice del merito e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità (ex plurimis, v. da ultimo:
Cass. 2 civ., 19.06.2022, n. 19717). Nel caso di specie, non può considerarsi illogica o contraddittoria la scelta del giudice di merito di non attribuire valenza dirimente sia al la denuncia di contratto verbale di locazione, sia ai verbali di udienza relativi all’assunzione delle prove testimoniali nel giudizio possessorio nel quale il sig. DE SANTIS era risultato vittorioso. 2.1.1. Quanto al riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., va ribadito che nell'ipotesi di «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, comma 5,cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente in cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
R.G. 18536/2018 Pagina nr.9 di 14 deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. 3 civ., 14.07.2022, n. 22244; Cass. Sez. L., 20.07.2022, n. 22782; Cass. 6- 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. Sez. L., 06.08.2019, n. 20994; Cass. 1 civ., 22.12.2016, n. 26774). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, che d’altra parte non si ritengono sussistenti. 2.2.
Con il secondo punto del motivo di ricorso incidentale, il ricorrente lamentaviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per errata condanna alle spesedel sig. DE SANTIS nei giudizi di merito. Deduce il ricorrente incidentale che , mentre nella motivazion e si enuncia l’applicazione del criterio della soccombenza tra le parti con riguardo alle rispettive domande, nel dispositivo il ricorrente risulta l’unico soccombente ad essere stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Viene contestata, altresì, l’errata e non motivata applicazione degli scaglioni, che portano alla condanna del DE SANTIS a complessivi €24.367,00. 2.3. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Nella motivazione la Corte distrettuale enuncia sinteticamente il principio della soccombenza, poi modulato nel dispositivo. L a particolare posizione processuale dei c hiama ti in garanzia in un processo in cui l’attore è risultato soccombente, pur non avendo egli (bensì i convenuti e appellati) formulatola domanda nei confronti dei terzi, non risultando l’iniziativa dei chiamanti arbitraria ma, al contrario, necessaria e richiestadalla legge, ex art. 1476, n. 3, c.c. (Cass 2 civ., 17.09.2019, n. 23123), spiega e giustifica la scelta della corte territoriale.
R.G. 18536/2018 Pagina nr.10 di 14 2.3.1.Quanto all’assenza di riferimenti ai valori degli scaglioni utilizzati dal giudice territoriale, si tratta di una censura generica, che non supera il vaglio di ammissibilità del motivo (Cass. Sez. U., 22.05.2014, n. 11308; più di recente: Cass. 1 civ., 01.03.2022, n. 6611).Infatti, la Corte di cassazione deve essere posta in grado di poter procedere allo scrutinio dei motivi di doglianza munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. Il ricorrente incidentale, invece, si limita a riportare l’importo complessivo delle spese giudiziarie addebitategli, senza allegare né provare in qual modo il Giudice di seconde cure si sia discostato in maniera apprezzabile dall’obbligo di quantificare il compenso dei difensori tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 3 civ., 07.01.2021, n. 89;
Cass. 6 civ., 15.12.2017, n. 30286 e, in motivazione, Cass. 6 civ., 04.03.2019,n. 6296; Cass. 6 civ., 31.07.2018, n. 20183).
3. Con il primo motivo del ricorso principalesi deduceviolazione di legge, con riferimento agli artt. 112 cod. proc. c iv. , 1476 c od . civ., 91 cod. p roc . c iv ., in relazione alla domanda di rilascio dei terreniformulata da MARINUCCI e D’ANGELO nei confronti del DE SANTIS. Deducono l e ricorrent i l’errore in cui sarebbe incorso il giudice territoriale: i coniugi MARINUCCI e D’ANGELO erano stati chiamati in causa dagli acquirenti e, pertanto, essi erano tenuti a garantirlo a norma dell’art. 1476 cod. c iv . , e ad essere perciò ristorati delle spese subìte o a carico dei chiamanti in causa (secondo il noto effetto a cascata, concondanna del DE SANTIS a favore dei convenuti principali e poi, per tale somma, degli attori in garanzia e da questi ai chiamati in causa), oppure direttamente dal DE SANTIS che vantava la prelazione ed esercitava il retratto agrario.
R.G. 18536/2018 Pagina nr.11 di 14 3.1. Il motivo è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso. Avendo il Collegio respinto la domanda di retratto agrario formulata nel ricorso incidentale, la domanda di rilascio oggetto delprimo motivo del ricorso principale deve essere disattesa, in quanto –ove anche considerato fondat o il motivo - non porterebbe nessun risultato utile alle ricorrenti (Cass. 3 civ., 28.11. 2008 , n. 28405; Cass. 3 civ., 28.06.2010,n.15355; Cass.Sez.6- L, 27.01. 2011, n. 2051; Cass. Sez.
L . , 04.05.2012, n. 6749 ) . Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interesse ad agire, e quindi pure l'interesse ad impugnare posto a fondamento del ricorso, dev e sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. ex multis, Cass.3 civ., 20.07.2022, n. 22725; Cass. 3civ., 02.04.2021, n. 9201). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduc ono violazione di legge (artt. 1988, 2732 cod. civ.art.) e vizio di nullità dell pronuncia impugnata (art.112 cod.proc. c iv .) .
Lamentano le ricorrentiche la Corte territoriale ha voluto affrontare una questione (se la quietanzaa saldo contenuta nell’atto p ubblico di compravendita possa essere, nel caso conc reto, revocata come ogni confessione in presenza di un accordo simulatorio) non posta dall’appellante. Invero, l’appellante - ben consapevole della posteriorità della scrittura privata rispetto alla quietanza contenuta nell’atto notarile del 25.09.2007 - a veva chiesto di dichiarare la sussistenza di una ricognizione di debito da parte dell’ORSINI, firmatario anche quale rappresentante di INTRO D ACQUA HOLIDAY S.R.L., contenuta in dettascrittura privata. 3.3.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione. La Corte d’Appello riconosce correttamente che il vulnus della questione, ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda di R.G. 18536/2018 Pagina nr.12 di 14 pagamento del saldo del prezzo, risiede nel valore da attribuire alla scrittura privata di cui è causa. Nel merito, si deve rilevare che l’atto notarile conteneva una dichiarazione di quietanza a saldo riferita all’importo versato di €35 .000,00 , mentre la scrittura privata - recante la medesima data dell’atto notarile - dichiarava che :
«I restanti €29.000,00 saranno pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice entro e non oltre il 30.05.2008». La Corte distrettuale ha assunto il valore confessorio stragiudiziale della quietanza a saldo, suscettibile di essere privato di efficacia solo nei casi di errore di fatto o di violenza, ex art. 2732 c.c.c, per poi affermare che, anche a volere ritenere che “la non veridicità della quietanza non corrisponde ad una determinazione negoziale del creditore quietanzante ma riflette una programmazione negoziale”, l’accordo simulatorio poteva essere provato solo in caso di accordo anteriore o coevo tra dichiarante e destinatario.
Così opinando, la Corte abruzzese ha esaminato il motivo d’appello avuto riguardo ai limiti normativi della revoca della dichiarazione confessoria contenuta nella quietanza ed ha introdotto il profilo della simulazione, che la parte non aveva fatto valere. Col motivo di ricorso di cui si tratta, le ricorrenti si dolgono proprio degli argomenti spesi dalla Corte territoriale, sostanzialmente fuori del perimetro di quanto fatto valere avanti al Giudice del gravame, ribadendo che, a ragione della posteriorità della scrittura privata rispetto all’atto pubblico, dovrebbe ritenersi che detta dichiarazione integri una ricognizione di debito e che, a volere qualificare quale confessione la quietanza contenuta nell’atto pubblico, è alla confessione successiva che occorrerebbe avere riguardo.
R.G. 18536/2018 Pagina nr.13 di 14 Ritiene a riguardo il Collegio che la Corte del merito non abbia tenuto correttamente conto di quanto effettivamente fatto valere dalla parte nel motivo d’appello, avendo risolto lo stesso senza pienamente interrogarsi sul rapporto tra la dichiarazione di scienza nella quale si sostanzia la quietanza (solo in parte assimilabile alla confessione stragiudiziale: così Cass. 3 civ., 15.06.2022, n. 19283; Cass. Sez. U., 22.09.2014, n. 19888; Cass. 2 civ., 22.10.2013, n. 23971) e la scrittura privata successiva, ma avente la medesima data e senza verificare la fondatezza della prospettazione della parte.
4. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la Corte cassa con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale si atterrà a quanto sopra rilevato e deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricors o proposto successivamente al 30 gennaio 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corteaccoglie il secondo motivo del ricorso principale; in relazione al motivo accolto, cassa con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater