Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after revocation judgment became final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the Ministry of Justice had already lost its interest in challenging the lower court's decision following a final revocation judgment. The Ministry argued the original decree ignored specific creditor positions and procedural complexities, but the court noted these substantive issues were previously ruled upon and rendered moot by the revocation outcome. Consequently, the appeal was rejected without addressing the merits of the compensation quantification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the applicant has lost the interest in the litigation due to a final judgment on revocation.
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Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29593/2018 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -RICORRENTE- contro VILLANI NICOLINO, BIANCUCCI LUCIANO, CARTA ANTONIETTA, CIANETTI ORNELLA, COSTANTINO SILVANA, DE PRIAMO GIUSEPPE, DI CRESCENZO LUIGI, FABRIZI MARIA, MARSON IVANA, SALUSTRI ORIETTA, SORDI MARIA, TASSINARI ANNA, VARI CONCETTA, MARTINELLI MARIA, MATTEI SERAFINO, MILEO EMILIO, PALLOTTI ROBERTA, PETRICCA ANGELO ANTONIO, PITISI GASPARE, RESTANTE AMERICA, RUGGERI SIMONETTA, SCURIATTI GIANNINA, SERAFINI PAOLA, TASSINARI FRANCESCA, MARTELLA (FIORUCCI) RAFFAELLA, MILORDI MARIA, MORONI MARISA, NARDECCHIA ARNO, NARDI VALENTINA, PALMIERI DANIELA, PENSABENE STEFANO, PRIORI PATRIZIA, SALSICCIA MARIA, SCATALANI ANTONIO, TOLENTINATI AGNESE, VIGNAROLI ANTONIETTA, MARGANELLI DORIDEA Oggetto:
EQUA RIPARAZIONE MARIA, DAVID LUISA, DELLA VECCHIA EZIO, FIORETTI PIERA, GARDINI GIULIANO, IADONNA ANNARITA, IAFRATE MARIA GRAZIA, MARCHESE VINCENZO, MATTA GIACOMO, BERNABEI MARIELLA, BERNABEI CARLA, CECCHETTI ADA, COSTA SIMONETTA, FLAMMINI MINUTO MARIO, MENNA NICOLETTA, PAPARELLA SALVATORE, PERETTI ROSA, REGANO ANNA MARIA, ZANGARA COSIMO ANTONIO, CIOCARI MAFALDA, GALUPPI ELISENA, MIGLIORELLI ADRIANA, NARGISO GIUSEPPE, PELLEGRINO EMMA, PETRICCA VETULIA, QUAGLIARINI NADIA, TAVARONE ANTONIA, VERDECCHIA RENATA, ZARA ROSA, BELLOFATTO RITA, CINQUANTA MARIA, COSTANTINI MARIA GRAZIA, D'ANNUNZIO FLORIANA, DE PAOLIS ROSALBA, FERRETTI ANNA MARIA, FERRI GABRIELLA, LIBERNINI MARIA MADDALENA, LILLI CAROLINA, MANZINI GIANNA, ONORI LUCIANA, ORAZI ANSELMO, SAVIOLI PATRIZIA, LATINI ANNA MARIA, BERNARDI MAURINA, COLACI DOMENICO, DRUSIAN VANDA, GIORGIO MARIA GIUSEPPA, LUDOVICI CARLA, MARAZZI UMBERTO, MELE MARIA LUCE, MONTI SILVANA, MORONI ROSANNA, ORAZI ORNELLA, SBRAVATTI GINO, TATA ROCCO, CESARONI MAURA, BERNARDI MARIO, CUPELLINI PATRIZIA, D'AMATO LUCIA, FAETI DORINA, MARAZZI MARIA FAUSTA, MARIN FIORELLA, MIOTTI GINO, SCARPONI RENATA, TEVERINI MARIA, CAPALDO SILVANO, CECCHI NATALINA, CIOTTI LEONARDO, CREMONINI MARIA, CRISTIANO PROCOLO, CURCI FRANCESCO, GREGORI STEFANIA, MASSARONI ASSUNTA, PIZZOLI MARIO, RACCIS TIZIANA, SPANPINATO NICOLA, DE GASPERI MARIA LUISA, ABALSAMO ROCCO, ANTONUCCIO ROSA, CIAPPETTA GABRIELLA, COLLINELLI GISELLA, GUIDO ADRIANA, MANGIONE ANTONIETTA, MARTELLA (BONNSEGNA) RAFFAELLA, MARTORELLI ANNUNZIATA, SOLDATI FIORELLA, ADAMI CESARINA, ASPRI CATERINA, AVENALE AMELIA, CONSOLO ALDO, CONTE GELSOMINA, CUGINI FRANCA, MAZZUCCHI RAFFAELE, MORETTI MARINA, PAOLEMILI DOMENICO, PARRAVANI GUIDO, PASSA VINCENZO, PENSABENE OLIMPIA, RANFONE FERDINANDO, RANFONE LEONARDO, REMI DANIELA, ROSSI DOMENICO, TOSCANO PIA, CIACCO MARIA, CAROTENUTO ANTONIA, CECCHI PIERINA, CELLI LUIGINA, CORRIDONI ANGELA, D'AMARIO LINA, DE ANGELIS RINALDO, DI LITTA PIERO, SBARAGLIA MARIA SCOLASTICA, SCARPONI RITA, VITTORI MARIA, CAPPELLI GIULIANA, MERCURI VINCENZO, NATO PASQUALINO, PONZIO MARIA TERESA, ROSSETTI VINCENZO, SCALCHI ADA, SCAROZZA CECILIA, SUPINO LEONARDO, BARLETTA ANNA, CASORIA IVANA, COPPOLA ANNA MARIA, DI GRAVIO MARIA GIOVANNA, FUSCO ANTONELLA, GALEOTTI CARLA, MAGGIOLI SERENELLA, NARDACCI VINCENZO, PORTANOVA ANNAMARIA, SAMA ANTONIA CONCETTA, SARCINA FRANCESCO, TETTI STEFANIA, TOCCI GABRIELLA, MUSCILLO MARIA ANTONIA, AGOSTINELLI LIVIA, ALEIDE LOLA, DE ANGELIS ROSALBA, DE STEFANO GIUSEPPE, DI MARCANTONIO ANNA MARIA, FAZIO SILVIO, GALLUCCIO ANTONIETTA, LETTENCHIEL LUCIA, LOPRENCIPE ANGELO VINCENZO, MARTINELLI GIUSEPPINA, MAZZITELLI ADELE, MELONI ONORIO, MERCURI STEFANIA, PISANO LIVIA, SALERNO STEFANO BENITO, SPACCATROSI MARIA TERESA, AMICI ROSELLA, BARTOLUCCI GIORGIO, DA PAREI ROBERTO, DE MARTINO GAETANA, DOGANI PIERINO, FERRANTE DOMENICO, MANCINI GIULIANA, PALMERINI LEA, PIRTI ASSUNTA, SARROCCO MASSIMO, STEFANINI ADELE, TOSCANO BRUNA, TOSCANO ROSA, ALFONSI ELENA, AQUILANI MARGHERITA, BIANCHINI PIETRO, CAMPIONI ANNA, COPPOLA ROSA, CRUCIANI CLELIA, DELLE FAVE GIOVANNA, GAMBERUCCI MARI', GIACOMOZZI LEDA, LUDOVICI LUDOVINA, LUPI LAURA, ABITANTE ANTONIETTA, FEBBRAIO PATRIZIA, FEBBRAIO FEDERICA, DE PAOLIS ROBERTO, ESPOSITO GAETANO, LAMPARELLI LOREDANA, LAMPARELLI MASSIMILIANO, CONTI MARIATERESA, RUOTOLO MARIA, ARRIGONI MARCELLA, BARILLA' ANGELO, COLAROSSI GIANFRANCA, GALOSSO DONATA MARIA, POLVANI PIERA, RAPA FERNANDA, VITI MARCELLA, DI MEO MAFALDA, GIOVANNELLI ALESSIA, RAGLIONE CLAUDIO, RAGLIONE IRENE, URSINI FRANCESCO, URSINI LAURA, URSINI ROBERTO, DI MATTIA ANGELO, DI MATTIA STEFANIA, DI MATTIA LUCA, PALMIERI ANNA, PALMIERI ROBERTA, CAMPANIOLO GIOVANNI, CAMPANIOLO ROBERTO, BRANCA ROSALBA, PANICO MIRELLA, PANICO MARIO, CURTI STEFANO, D'ANTONIO ENRICO, SPADUCCI FILOMENA, MARAZZI GIULIANA, MARAZZI MARIA FAUSTA, GALLINARO MASCIA, GALLINARO MONICA, RICCI GIOVANNA, LEONI ALDO, LEONI LUANA, FERRINI WALTER, TANTARI EUGENIO, DI STEFANO PAOLO, DI STEFANO CRISTINA, AVALTRONI IVANA, D'AMATO CARMELINA, DE PAOLIS AUGUSTA, IANNI GIOVANNI, LORENZETTI CARLA, PIGLIUCCI ANNA MARIA, PIGLIUCCI SESTA, TERLIZZI ISABELLA, TETTI ANGELA, MARTINELLI LIDIA, NARDI ROSALBA, OTTAVIANI LICIA, PICIACCHIA RITA, PIOZZI NELLA, POMPILI LUCIANO, PONTECORVO ROBERTO, PONTESILLI SANTINO, PORTA RENZO, POSILLIPO BRUNA, RICCI GIULIANA, ROSSI MILENA, SARDI TERESA, RICCI GIOVANNA, NICOLINI MARIA ANGELA, OTTAVIANI MARIA, RUIU ROSARIA, SAMMARTINO ALFREDO, TOMO SILVANA, VETRANO ROSA, ANTINORI ANNALINA, BERGAMASCHI MARIA RITA, CAPRIOTTI PIETRO, CELI FRANCESCO, CONTE MARIA ANTONIETTA, CORVINO SAVERIO, ERDI ANNA, FARRONI MARIA TERESA, FRATESCHI MARIA, GIUSTINIANI RACHELE, IACOVONE CARMELA, AMICI MARISA, CRAPELLOTTI ALESSANDRA, COLELLI MARIA, DE LEONARDIS COSIMO, FABI ANNA MARIA, FESTA GIOVANNI, GALILEI MICHELINA, LOZZI GIUSEPPINA, MUSCATIELLO ATTILIO, TIROCCHI LILIANA, VICARI GIUSEPPINA, BROCCO ANTONIO, GIACOMOBONO ANGELA MARIA, GUIDO EUFELIA, PALOMBI MARCELLA, RULLI GILDA, SCACCHIA MARIA PIA, ZANCHI ADRIANA, CIMADON NELLA, GUIDI ITALO, MARATTA FRANCO LUIGI, PANTINI BRUNA, POTENTE ANITA, CICCOLELLA MARIA PAOLA, CIMADON MARIA, COLACECI ELIA MARIA, CONTI MARIELLA, CRISCI ROSA, DE NUCCI MADDALENA, DE SIMONE RITA, DURANTE ANGELA, ZENOSI GIUSEPPE, CAPALDO IVANA, CASTALDI MARIA ANTONIETTA, CINCIRRE' GABRIELLA, GUIDO PIETRO, LEONE LUCIO, MANCINO OTTAVIO, MILAN BRUNA, NITTI GIUSEPPE, PERI LUCIANO, RULLI ANNA MARIA, SIEPI LUCIANO, TRONCACCI ROSA, BELLUCINI GIUSEPPINA, CHIAVARINI GIULIANA, CONTI ENNIA, D'AMORE ARCANGELO, DE PAOLIS GABRIELLA, DI BIAGIO LIANA, MANZINI GIUSEPPINA, PROVENZANI ANNA, SANTORIELLO CARMINE ANIELLO, AMODIO MIRELLA, BALDASSARRE ANNA MARIA, COLAVECCHI ALESSANDRINA, CONTE ELENA, CORDA MARIA, COZZI ROSANNA, DE ANGELIS RODOLFO, EVANGELISTI SOFIA, MELETANI ADELE VITTORIA, NOVELLI ROBERTA, ROMANO ANNA, ZARA SILVIA, DE PAOLIS MARISA, ALFONSI GIUSEPPINA, AMANATI LAURA, AMBRIFI ANTONIO, BUTTARELLI PASQUALE, CASTALDO CARMELA, CICCOZZI CLEMENTE, CORAZZI MARIO, DE PAOLIS ROSSELLA, DE VITO MIRELLA, DEIANA MARIA PAOLA, ROMANO ANGELA ROSA, TOSCANO EDDA, USSIA TERESA, VINCENTI ANGELA, GIORDANO TITINA, BARZANTI OLIANA, BATTISTON PIERINA, CELLI MARIA GABRIELLA, COLASANTI PATRIZIA, COSTANTINO UMBERTO, DI FAZIO GIUSEPPE, DI LITTA TOMMASO, DI VITA DONATINA, GREGORI DANIELA, LETO VINCENZO, PETRUCCI RINA, PIATTELLI FRANCO, TOMASI BENILDE, DI NUCCI GIOVANNA, BENIGNI MARIA ANGELA, BIFANO PASQUALE, BOCCHINO ORNELLA, FINGANA (CUPICCIA) PATRIZIA, MILEO MADDALENA, PISTOLESI GIOVANNI, SCAFFEO MARIA, TEDESCO CARMELA, ZAPPIA GIOVANNI, BISBOCCI MARCELLA, BIZZARRI IVANA, CASCIOLI NADIA, FILIPPI MARIA, LOGIURATO FRANCESCA, MASSIMI ALBERTINO, PALMIERI ANNA, PAOLETTI ANNA, PATRIARCA PAOLA, ALFONSI ELEONORA, CONTE LIVIANA, DANIELI SILVANA, DERME ANTONIO, FORMISANO EMILIA, GASBARONE INNOCENZO, LAFACE ANTONIA, MENTONELLI DELIA, PANUCCIO GIOVANNI, PERONE NICOLA, RINALDI BEATRICE, SGRULLETTA MARIA, POMPILI DELIO, BENEDETTO MARIA ROSARIA, BERARDI RITA, CARCAGNI ANNA MARIA, CORRADI VITTORIO, COSCARELLA DOMENICA, D'ALESSIO MARIO, PANI FRANCESCA, ROSSIGNOLI LUCIA, SGROI ANTONIO, MALASPINA GIUSEPPINA, CEDRONE MARZIA LORETA, CHIARELLO GILDA, CIRMA GIOVANNA, CIRMA ROSA, CONTI RITA, FATICANTI LIDIA, GIOVANNELLLI OTTAVIA, LUCHETTI GIUSEPPA, PROSPERI ANNA, PIETRANGELI ADRIANA, FEBBRAIO LUIGI, DE PAOLIS LOREDANA, VERGA GIOVANNA, ESPOSITO CLAUDIA, ESPOSITO SABINA, LAMPARELLI CINZIA, LIOTTA CALOGERA, MATERAZZI CLORINDA, SCAFFEO MARIA, CORATELLA LUISA, BIRICCOLI ANDREINA, BRUSCA POMPEA, D'ALESSANDRO MARIA, MARZONELLI LUISA, PALMIERI FILOMENA, PENNELLA FRANCESCO, GIOVANNELLI LORELLA, D'AQUILIO VINCENZA, URSINI MARCO, DI MATTIA MARIO, PALMIERI DANIELA, PALMIERI MASSIMO, CAMPANIOLO SALVATORE, CAMPANIOLO GIACOMO, POLVANI PIERA, BRANCA PAOLO, MILAN LIA, CURTI ANTONIO, MARAZZI UMBERTO, DI STEFANO GIANFRANCO, DI STEFANO SANDRO, DI STEFANO BARBARA, rappresentati e difesi dal l’avv.
Filippo Baldari, con domicilio eletto in Roma, Via Giovanni da Procida n. 36. -CONTRORICORRENTI- e GIACOMOBONO ANGELA MARIA, SBAVATI GINO, TEVERINI MARIA, CAPALDO SILVANO, D’AMORE ARCANGELO, CICCOZZI CLEMENTE, CELLI MARIA GABRIELLA, BARTOLUCCI GIORGIO, FERRANTE DOMENICO, SARROCCO MASSIMO, SGRO’ ANTONIO, PROPSERI ANNA, EREDI DE PAOLIS ROBERTO, DE PAOLIS LOREDANA, VERGA GIOVANNA, MARZONELLI LUISA. –INTIMATI– avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia N. 1166/2017, pubblicato in data 20.8.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con separati ricorsi depositati nel 2011, gli odierni ricorrenti adivano la Corte d'appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, instaurata innanzi al Tribunale di Roma nel 1984 ed ancora pendente al momento della domanda, nel cui stato passivo essi si erano insinuati per il recupero dei rispettivi crediti. La Corte d'appello di Perugia, in accoglimento della domanda, condannava il Ministero al pagamento della minor somma tra l'importo di C 11.500,00 (ottenuto applicando il moltiplicatore annuo di C 500,00 per 23 anni di ritardo) - e il credito fatto valere da ciascun ricorrente nella procedura presupposta, regolando le spese.
Il decreto è stato impugnato in cassazione con autonomi ricorsi sia dagli originari ricorrenti, che, in via incidentale, dal Ministero, che ha proposto sette motivi di impugnazione. All’esito con ordinanza n. 23982/2017, disposta la riunione delle cause, sono stati accolti il primo motivo del ricorso principale ed i primi due motivi di quello incidentale, con rigetto delle censure proposte dal Ministero, riguardanti la congruità dell’importo annuo liquidato a titolo di indennizzo. Questa Corte ha escluso che l’indennizzo non pote sse esser liquidato nella minor somma tra € 11.500,00 (pari ad € 500,00 per ogni anno di ritardo) e l’importo dei crediti ammessi al passivo, non potendo operare il limite della posta in gioco introdotto dall’art. 2 bis comma 3, l. 89/2001, dato il carattere non retroattivo della norma; ha stabilito che, essendo il procedimento fallimentare ancora pendente, la durata del processo presupposto andava calcolata al momento della domanda e non quella della decisione.
Riguardo alle altre censure del ricorso incidentale, ha ritenuto che la durata massima della procedura non potesse superare sette anni, nonostante la complessità delle attività svolte, reputando corretta la liquidazione su base tabellare anziché in via equitativa, essendo infondate le deduzioni del Ministero circa la necessità di considerare che la durata del procedimento era andata a vantaggio delle parti creditrici, di tener conto dell'inesigibilità dei crediti insinuatie che l'attivo era stato distribuito soltanto in favore di altri creditori.
L’ordinanza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo riguardante la liquidazione dell’indennizzo in favore di un successore di una delle parti, senza distinguere tra indennizzo iure proprio e iure hereditario. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Perugia, quest’ultima – con il decreto impugnato – ha liquidato in favore di ciascuna parte originariamente ricorrente un importo di € 11.500,00, regolando le spese. Avverso tale decreto il Ministero ha proposto ricorso in 5 motivi, cui resistono con controricorso le parti indicate in epigrafe.
Angela Maria Giacomobono, Gino Sbavati, Maria Teverini, Silvano Capaldo, Arcangelo D’amore, Clemente Ciccozzi, Maria Gabriella Celli, Giorgio Bartolucci, Domenico ferrante, Massimo Sarrocco, Antonio Sgrò, Anna Prosperi, Roberto de Paolis, Loredana De Paolis, Giovanna Verga, Luisa Marzorelli non hanno svolto difese.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 L. 89/2011, 392 c.p.c., lamentando che la Corte di merito, disattendendo la pronuncia di legittimità, abbia calcolato la durata irragionevole del processo presupposto fino al momento della sua definizione e non invece al momento della proposizione della domanda introduttiva. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 112 e 392 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito, avendo erroneamente calcolato la durata del processo presupposto, sia incorsa nell’ulteriore errore di riconoscere a ciascuna parte un indennizzo di € 11500,00, anziché di 9.500,00.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. per inesistenza o apparenza della motivazione, contestando che il decreto abbia riconosciuto un importo di € 500,00 per ogni anno di ritardo senza considerare che vi erano stati due riparti parziali, che, inoltre, l’Inps aveva corrisposto il TFR in pendenza di procedura ai lavoratori della fallita, i quali avevano continuato a lavorare nel corso del fallimento. La Corte di merito avrebbedeciso sulla base di conteggi relativi a ciascuna posizione creditoria, senza che ne fosse enunciata la causale, trascurando che i crediti assommavano in taluni casi ad importi esigui, inferiori ad € 1000,00, essendo in tal modo pervenuta ad attribuire un importo complessivo superiore allo stesso attivo fallimentare.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2 L. 89/2001, per aver il giudice distrettuale liquidato a ciascun ricorrente l’importo annuo di € 500,00, senza distinguere le singole posizioni, senza considerare l’entità dei singoli crediti insinuati e senza tener conto della complessità della procedura, del comportamento delle parti, dei ritardi non imputabili agli organi della procedura. 3.Il ricorso è inammissibile. Il Ministero, oltre a proporre ricorso per cassazione, ha impugnato la decisione del giudice del rinvio anche con istanza di revocazione, sostenendo che la Corte di merito non aveva considerato che l’ordinanza di legittimità aveva stabilito che la durata del processo presupposto andava calcolata solo fino alla data di proposizione della domanda di indennizzo.
La revocazione è stata integralmente accolta con sentenza passata in giudicato – come documentato dall’attestazione di cancelleria versata in atti – per cui il Ministero non ha più interesse ad impugnare l’originario decretoper le ragioni esposte con i primi due motivi di ricorso, essendo venute meno le disposizioni oggetto della presente impugnazione di legittimità (Cass. 23515/2007; Cass. s.u. 25278/2006; Cass. 9201/2021; Cass. s.u. 10553/2017; Cass.21951/2013). Le questioni sollevate in questa sede con il terzo e quarto motivo – riguardanti la congruità dell’importo annuo riconosciuto per l’equa riparazione in favore di ciascuna controparte - sono ugualmente precluse: sulla correttezza della quantificazione dell’indennizzo nell’importo annuo di € 500,00 e sull’irrilevanza dei fattori evocati dal Ministero si è già espressa l’ordinanza n. 23982/2017, segnatamente nello scrutinio dei motivi quarto, quinto, sesto e settimo del primo ricorso in cassazione (- tutte censure dichiarate inammissibili o infondate -).
In ogni caso, un’eventuale cassazione della pronuncia impugnata, con riferimento alla quantificazione operata dal giudice del rinvio (che è conferme al dictum di legittimità) , verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della predetta ord inanza , in contrasto col principio di intangibilità delle decisioni di questa Corte (Cass.7091/2022; Cass. 20981/2015; Cass. 20887/2020). Il ricorso è quindi inammissibile. In considerazione dell’esito del giudizio, che è dipeso anche dall’accoglimento della domanda di revocazione proposta dal Ministero, si stimano sussistenti giusti motivi per compensare le spese processuali.
Essendo il procedimento ex L. 81/2001 esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo soccombente un’amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1,