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Ordinanza Interlocutoria — n. 34212/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case for public hearing to decide on 40% interest reduction application in administrative execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34212/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remitted the case to a public hearing to address a significant legal question regarding the application of a 40% interest reduction in administrative execution proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly applied this reduction to a procedure initiated autonomously by the party after the underlying judgment was rendered. The court determined that this specific issue of law requires public examination due to its particular relevance and complexity.

Regesto Legislator

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Art. 2, 2-bis legge 89/2001; Art. 375 c.p.c.: The application of statutory interest reductions in autonomous execution proceedings initiated by the party, following a connected hearing with over fifty parties, constitutes a question of law of particular relevance requiring public hearing.

Parole chiave

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administrative execution proceedings interest reduction application autonomous procedure initiation public hearing requirement legal question relevance connected hearings statutory interest rates impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 2-bis legge 89/2001
2 e 2-bis, legge 89/2001: difetto di motivazione", contestando alla Corte d'appello di avere applicato la riduzione del 40% prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n.
Art. 375 c.p.c.
art. 375 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ic7t- '4( ck:,/ sul ricorso 30061-2021 proposto da: CATALANO STEFANIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo de Carolis 101, presso lo studio degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, rappresentata e difesa dagli stessi; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e avverso il decreto n. 260/2021 della Corte d'Appello di Perugia, depositato il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE 1. Con decreto n. 472/2013 la Corte d'appello di Perugia ha parzialmente accolto la domanda proposta dalla ricorrente ed altri soggetti condannando il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore della ricorrente di euro 1.150, a tAI 727 t xr titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo instaurato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; la condanna della Corte d'appello è stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4409/2015. Nel frattempo, il 10 dicembre 2014, la ricorrente aveva notificato al Ministero della giustizia atto di pignoramento presso terzi degli importi dovuti, che venivano assegnati dal Tribunale di Roma con ordinanza del 23 ottobre 2015.

Il 31 maggio 2018 la ricorrente notificava ricorso per l'ottemperanza avanti al Tribunale amministrativo regionale che lo dichiarava inammissibile; con sentenza n. 4813/2019 il Consiglio di Stato accoglieva invece la domanda, fissando il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento e nominando il commissario ad acta. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001, la ricorrente chiedeva di ingiungere al Ministero della giustizia il pagamento dell'equa riparazione relativa alla durata del procedimento, nel quale era appunto stata ~ liquidata a titolo di equa riparazione la somma di euro 1.150.

La Corte d'appello di Perugia, con decreto n. 113/2020, ha accolto la domanda condannando il Ministero della giustizia a pagare euro 1.150. Avverso il decreto il Ministero ha proposto opposizione che è stata parzialmente accolta. La Corte d'appello di Perugia con decreto n. 260/2021 ha così condannato il Ministero della giustizia al pagamento di euro 480. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione Stefania Catalano sulla scorta di un motivo. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso e ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE Il ricorso principale denuncia "violazione e/o falsa applicazione di legge - artt. 2 e 2-bis, legge 89/2001: difetto di motivazione", contestando alla Corte d'appello di avere applicato la riduzione del 40% prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89/2011.

Il collegio ritiene che la questione dell'applicazione di tale riduzione alla procedura di esecuzione autonomamente attivata dalla parte, quando il giudizio presupposto si sia svolto nella fase di cognizione, a seguito di riunione per connessione, con un numero superiore a cinquanta parti, sia questione di diritto di particolare rilevanza, così che ne sia opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della