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Ordinanza — n. 34210/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding withdrawn claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34210/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's findings on claim withdrawal. The appellant argued that their original claim for property transfer remained valid, but the court found they had effectively abandoned it in favor of a third party without proper documentation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to verify the appellant's assertions.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the lower court's findings on the withdrawal of original claims, preventing the court from verifying the appellant's assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity withdrawn claims substitute contract procedural defect contratto a favore di terzi contratto successorio di attribuzione cessione del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Il secondo motivo è rubricato "violazione dell'art. 183 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'affermare che le conclusioni della memoria ex art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Non vi è provvedimento sulle spese non avendo Immobiliare Rebe e Alessandra Nencini svolto difese ed essendo inammissibile la memoria depositata da Annalisa e Silvia Nancini.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 183 c.p
Il secondo motivo è rubricato "violazione dell'art. 183 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'affermare che le conclusioni della memoria ex art.
art. 2932 c.c
183 c.p.c., di pronunciare "sentenza sostitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 c.c.
art. 1388 c.c
art. 1705 c.c
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 24529 -2017 proposto da: ARNOLFO COSTRUZIONI di Monnecchi T.&C. s.a.s. (C.F. 00881480529) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Tito Monnecchi (C.F. MNNTTI33D14B984C) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Mini (C.F. MNINCL62H23I726I); - ricorrente - yilJA 5 Pr" contro NENCINI (ALESSIAi (C.F. NNCNLS57T62C847E) e NENCINI SILVIA (C.F. NNCSLV59R54C847L) nella loro qualità di eredi di NENCINI SERGIO, rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Malesci; - resistenti- contro IMMOBILIARE REBE di Martini Annamaria & C. s.a.s. (C.F. 01020680524) e NENCINI ALESSANDRA (C.F.

NNCLSN58M64C8470) quale erede di Nencini Bruno; - intimate - avverso la sentenza n. 1323/2016 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 18 agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE 1. Sergio Nencini, quale promittente venditore, ha sottoscritto il 20 febbraio 2004 una "proposta di vendita irrevocabile" che - per quanto concerne il presente giudizio - aveva ad oggetto la quota del 50% di un appartamento ed era rivolta "in alternativa alla s.a.s. Arnolfo Costruzioni di Monnecchi T.&C. s.a.s. o ai soggetti che risultino in sede di eventuale accettazione dei suoi mandanti in forza di formali procure redatte allo scopo".

In data 20 maggio 2004 la società Arnolfo Costruzioni ha accettato l'offerta di vendita "per sé e/o i suoi mandanti". Il contratto definitivo - nel frattempo il bene è stato oggetto di un contratto preliminare di vendita tra Sergio Nenchini e Immobiliare Rebe - non è stato stipulato.

2. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, Arnolfo Costruzioni ha allora agito nei confronti degli eredi del deceduto Sergio Nencini, chiedendo, dopo avere rinunziato alle ulteriori domande formulate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c., di pronunciare "sentenza sostitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. e per l'effetto trasferire a Bruno Nencini la proprietà della quota in oggetto", aderendo così all'identica domanda formulata dal terzo intervenuto Bruno Nencini. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Siena con sentenza n. 533/2009, in quanto non era stata "in alcun modo documentata (né dedotta) l'esistenza di una procura da parte di Bruno Nencini alla ridetta s.a.s. che consenta di ritenere che l'accettazione dell'offerta sia avvenuta da parte della stessa s.a.s. in nome e per conto di Bruno Nencini e dunque di pronunciare in favore di quest'ultimo il trasferimento ex art.2932 c.c.".

3. La società Arnolfo Costruzioni ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 18 agosto 2016, n. 1323, ha rigettato l'impugnazione.

4. Avverso la sentenza Arnolfo Costruzioni di Monnecchi T.&C. s.a.s. ricorre per cassazione. Annalisa e Silvia Nencini si sono costituite "solo ai fini della partecipazione all'udienza di discussione", precisando di non avere provveduto alla proposizione in termini del controricorso; in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio hanno poi depositato memoria che va dichiarata inammissibile non avendo presentato tempestivo controricorso (cfr. al riguardo Cass. n. 23921/2020, secondo cui "divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art.370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita").

Le intimate Immobiliare Rebe di Martini Anna Maria & C. s.a.s. e Alessandra Nencini non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.

1. Il primo motivo denuncia "falsa applicazione dell'art.1388 c.c.": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che "le conclusioni rassegnate dalle parti, ossia <dichiarare giudizialmente il trasferimento da Sergio Nencini [..] alla s.a.s. Arnolfo Costruzioni.. e per esso a Bruno Nencini [..] con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Siena di trascrivere detto trasferimento a favore della medesima società attrice", non possono che ricollegarsi all'art. 1388 c.c.; nel caso in cui taluno, senza contemplatio domini, abbia disposto in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono invece in capo al mandatario, con applicazione della disciplina del mandato senza rappresentanza; conseguentemente, ex art. 1705 c.c., gli effetti del trasferimento, compresa la trascrizione, dovevano ricadere sull'odierna ricorrente, che avrebbe poi a sua volta avuto l'obbligo di trasferire il bene in capo al mandante Bruno Nencini.

2. Il secondo motivo è rubricato "violazione dell'art. 183 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'affermare che le conclusioni della memoria ex art. 183 c.p.c. "sono univoche nel senso che il trasferimento dovesse essere disposto a Nencini Bruno", violano la disposizione in quanto, se interpretate nel senso statuito dal giudice d'appello, costituirebbero inammissibile domanda nuova rispetto a quella formulata in atto di citazione, in quanto tendente alla rivendicazione del bene da parte di un soggetto diverso (Bruno Nencini) da quello indicato nell'originaria domanda (Arnolfo Costruzioni), domanda originaria mai rinunciata.

I motivi sono inammissibili. La tesi della ricorrente è che erroneamente il Tribunale, con pronuncia confermata dalla Corte d'appello, si sia limitato a rigettare l'unica domanda di pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa in favore di Bruno Nencini. La domanda originaria di trasferimento del me simo in favore della ricorrente, proposta nell'atto di citazione, non sarebbe infatti stata successivamente modificata nella domanda in favore di Bruno Nencini e, qualora lo fosse anche stata, sarebbe stata una inammissibile domanda nuova, così che il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda originaria, mai rinunciata.

Tale tesi si scontra con la ricostruzione dei giudici di merito, secondo i quali l'attrice ha rinunciato alle domande formulate nel proprio atto di citazione e nella memoria ex art.183 c.p.c. e si è, in sede di precisazione delle conclusioni, unicamente associata alla domanda proposta dall'interveniente Bruno Nencini (v. le conclusioni riportate nella sentenza di primo grado), domanda che chiedeva al giudice di emettere sentenza sostitutiva del contratto non concluso e per l'effetto trasferire a Bruno Nencini la proprietà della metà del bene (v. ancora le conclusioni riportate nella sentenza di primo grado).

Al riguardo la ricorrente dice di non avere rinunciato alla propria domanda originaria; essa si limita però a indicare quanto chiesto con l'atto di citazione (v. p. 4 del ricorso) e a trascrivere parte della memoria di cui all'art. 183 c.p.c. (v. pp. 6 e 7 del ricorso), ma non riporta quanto ha definito in sede di precisazione delle conclusioni. In tal modo la ricorrente non ha posto questa Corte in condizione di verificare le asserzioni svolte (in particolare in relazione alla mancata rinuncia alla propria domanda) ed è incorsa nel vizio di carenza di specificità dei proposti motivi di ricorso.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo Immobiliare Rebe e Alessandra Nencini svolto difese ed essendo inammissibile la memoria depositata da Annalisa e Silvia Nancini.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.